MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
Via Praga 27 – 90146 Palermo – Tel. 091 516951 – Fax n. 0916708369
direttore-sicilia@istruzione.it
Prot. 28947 Palermo, 27/12/2005
Ufficio di staff
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA SICILIA
AI DIRIGENTI DEI C.S.A.
DELLA SICILIA
Oggetto: Iscrizione alunni.
Si trasmette, in allegato, la c.m. n. 93 del 23/12/2005 concernente l’iscrizione degli alunni.
E’ opportuno evidenziare alcuni punti richiamati nella circolare che si trasmette:
Scuola materna:
possono iscriversi entro il 25 gennaio i bambini che compiano i 3 anni entro la consueta data del 31 dicembre 2006, questi bambini, in caso di concorrenza, precedono comunque i bambini che compiranno i 3 anni entro il 28 febbraio 2007.
Possono avanzare, entro il medesimo termine, domanda di iscrizione i genitori i cui figli compiano i tre anni entro il 28 febbraio 2007 essendo in corso la proroga del regime transitorio; tali iscrizioni sono subordinate alla esistenza di tre condizioni:
• esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
• assenso del comune nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
L’esistenza di tali condizioni, ovviamente, non dovrà essere solo affermata ma effettivamente accertata dalle singole istituzioni scolastiche.
Al fine di rendere possibile la verifica della terza condizione i Dirigenti dei C.S.A., nei comuni maggiori, prenderanno immediato contatto con le Amministrazioni Comunali al fine di rendere possibili, in presenza delle altre condizioni, intese per le iscrizioni anticipate. Sono necessari anche stretti contatti con i Dirigenti scolastici interessati per un attento monitoraggio della situazione dei singoli ambiti territoriali. Nei comuni minori i Dirigenti scolastici prenderanno diretti contatti con le dette autorità. Si ribadisce che debbono comunque sussistere le prime due condizioni.
I Dirigenti dei C.S.A. segnaleranno a questa Direzione il risultato dei contatti con le Amministrazioni Comunali, analogamente si comporteranno i Dirigenti Scolastici per i contatti direttamente presi nei comuni minori.
Questa Direzione sta comunque valutando di stipulare un’intesa con l’ANCI al fine di uniformare i comportamenti.
Scuola primaria:
debbono iscriversi tutti i bambini che compiano i 6 anni entro il 31 agosto 2006. Possono iscriversi i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2007. (NB la data è stata rettificata con nota Prot. 28947 del 28/12/2005 dello stesso Ufficio Scolastico Regionale).
Tale facoltà è comunque data alla scelta delle famiglie ma, se fatta, è incondizionata, a differenza che per la scuola dell’infanzia.
Va attentamente illustrato ai genitori la possibilità di chiedere un tempo scuola di 40 ore comprensivo della mensa e corrispondente alla durata del tempo pieno precedente.
Scuola secondaria di primo grado: nessuna novità per quanto riguarda le iscrizioni. Va ricordato alle famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado che possono esprimere le loro scelte, all’atto dell’iscrizione, tra l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 132 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.
Va chiarito, per evitare equivoci, che il cosiddetto inglese potenziato di cui tanto si è parlato sulla stampa, è un’opportunità futura e non attuale.
Scuole secondarie di secondo grado:
Ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, coloro che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il superamento dell’esame di Stato hanno l’obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, come da art. 28 decreto legislativo n.226/2005, ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
L’iscrizione ad uno dei due percorsi preclude la possibilità di presentare contestualmente domanda di iscrizione all’altro percorso.
Va ricordato ai genitori che chi inizia, con il prossimo anno un percorso di studi, ha il diritto di portarlo a termine dato la gradualità cui è ispirata la applicazione della riforma.
Le domande di iscrizione non possono essere presentate direttamente ma tramite la scuola media che l’alunno frequenta. Tale regola va rispettata e i Dirigenti Scolastici sono invitati a verificare il puntuale rispetto delle disposizioni.
E’ noto che una parte degli scostamenti che ogni anno si verificano tra il numero degli iscritti e il numero dei frequentanti deriva dalla presenza degli alunni iscritti in più scuole: l’iscrizione tramite la scuola media di frequenza evita doppie iscrizioni.
Non è superfluo ricordare che i nuovi indirizzi non formalmente autorizzati dall’Assessore Regionale non possono essere attivati.
In conclusione si raccomanda, nei casi in cui le richieste di iscrizione superino le possibilità ricettive, l’immediata individuazione anche nominativa degli alunni in esubero per l’attivazione delle procedure del caso.
Particolare attenzione va posta al fatto che gli alunni che terminano la scuola media debbono comunque proseguire gli studi e vanno attentamente seguite le istruzioni della circolare ministeriale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Guido di Stefano)
Dipartimento per l’Istruzione
Prot. n.
2471/Dip./segr. Roma, 23 dicembre 2005
Ai
Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali LORO SEDI
Ai
Sindaci dei Comuni LORO SEDI
Al
Sovrintendente Scolastico per la Provincia di T R E N T O
Al
Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana B
O L Z A N O
All’Intendente
Scolastico per la scuola in lingua tedesca B
O L Z A N O
All’Intendente Scolastico per la scuola delle località ladine B O L Z A N O
Al
Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta A
O S T A
Ai Centri Servizi Amministrativi LORO
SEDI
e, p.c. Al
Gabinetto del Ministro – SEDE
All’Ufficio Legislativo – SEDE
OGGETTO: Iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado
relative all’anno scolastico 2006/2007.
Nel quadro
delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico, le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado costituiscono un adempimento di fondamentale importanza, alla
cui puntuale e corretta definizione si legano la configurazione ed il regolare
assetto delle platee scolastiche, nonché l’efficace organizzazione e funzionamento dei relativi servizi.
Tale
adempimento, per la sua complessità, coinvolge una molteplicità di soggetti,
livelli istituzionali, organi ed espressioni rappresentative di interessi
diffusi, a vario titolo competenti e responsabili.
In particolare,
come si è avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni, oltre a impegnare
in maniera diretta e partecipata le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione
nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiamano in causa il ruolo
delle Regioni e delle Autonomie locali, titolari di importanti attribuzioni
quali, ad esempio, quelle relative all’erogazione di servizi intesi a garantire
la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, gli interventi
legati alle misure di razionalizzazione delle strutture scolastiche e alla
distribuzione dell’offerta formativa nelle rispettive realtà territoriali, alla
messa a disposizione dei locali e delle relative dotazioni. Attribuzioni che si
sono progressivamente arricchite e ampliate nel tempo, per effetto di una
sempre più accentuata devoluzione di funzioni e dell’assunzione di nuove e
qualificate incombenze, in ossequio al principio di sussidiarietà, richiamato
dalla legge n. 15 marzo 1997, n. 59, dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Nell’ottica su
accennata si collocano, altresì, gli specifici compiti assegnati alle Regioni
in base all’Accordo quadro del 19.6.2003 e ai protocolli d’intesa stipulati con
gli Uffici Scolastici regionali, finalizzati all’attivazione, attraverso
l’ampliamento dell’offerta formativa, di percorsi di istruzione e formazione
professionale; compiti richiamati dall’articolo 28 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, relativo al secondo ciclo.
Giova ribadire,
inoltre, che le iscrizioni non si concretizzano in un procedimento di carattere meramente burocratico, ma
consistono in un evento di più ampia e rilevante portata, come prova il fatto che
costituiscono per le famiglie e gli stessi alunni un importante momento di
esame, valutazione e scelta di percorsi e opportunità educative e formative,
spesso destinato a produrre effetti oltre l’ambito scolastico e ad incidere
sulle ulteriori scelte di vita e professionali.
I nuovi modelli
didattici e organizzativi individuati dai processi di riforma in corso e la
personalizzazione dei percorsi di studio rendono ancor più attuale il momento
delle iscrizioni che diviene occasione e motivo di riflessione da parte delle
famiglie e ricerca di soluzioni che possano meglio e più efficacemente
corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei propri figli.
In relazione a
ciò, si rivela indispensabile che le famiglie e gli alunni siano sostenuti e
guidati da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e
indirizzo da parte degli Uffici scolastici, delle scuole e di quanti,
direttamente o indirettamente, sono investiti di funzioni e compiti connessi
alla delicata materia.
Il complesso
delle attività e delle procedure attraverso le quali si concretizzano le
iscrizioni, è, altresì, funzionale a tutta una serie di fasi e di operazioni da
cui dipende il regolare avvio dell’anno scolastico. Si citano, a titolo di
esempio, la determinazione delle consistenze della popolazione scolastica, la
previsione e l’elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di
organico, la mobilità del personale, il conferimento degli incarichi.
Ciò premesso,
il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle
scuole dell’infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, per l’anno scolastico 2006-2007, è fissato al 25 gennaio 2006.
Con specifico
riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono di seguito
opportune istruzioni ed indicazioni.
Tenuto conto della
crescente rilevanza educativa e sociale della scuola dell’infanzia e che la
stessa legge 28 marzo 2003, n. 53 e il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.
59 ne hanno previsto la graduale generalizzazione, questo Ministero, anche al
fine di corrispondere alle crescenti diffuse richieste della famiglie, già da
tempo sta provvedendo a progressivi, significativi incrementi delle dotazioni
di organico, con conseguente ampliamento delle opportunità di fruizione di tale
importante servizio.
L’articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 59/2004 prevede che le bambine e i bambini che compiono
i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento
possono essere iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia. Tale
istituto, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 della legge n. 53/2003, sta
trovando nei diversi contesti attuazione graduale attraverso interventi e
soluzioni di carattere sperimentale, in relazione “alla disponibilità dei
posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti
dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal
patto di stabilità.”
Come è noto, per l’anno
scolastico 2005-2006 è stato possibile dare attuazione soltanto parziale
all’istituto degli anticipi nella scuola dell’infanzia, a causa della mancata
realizzazione di alcune preliminari condizioni di fattibilità. In dipendenza di
tale situazione si è convenuto, in sede di Conferenza unificata
Stato-Regioni-Autonomie locali, di prorogare il termine di messa a regime degli
anticipi fissato dal citato art. 7 della legge n. 53/2003, mediante apposito
intervento legislativo, attualmente all’esame del Parlamento.
Conseguentemente, per
l’anno scolastico 2006-2007 deve intendersi prorogata la fase sperimentale che
caratterizza il periodo transitorio definito dall’art. 7, comma 4 della legge
n. 53/2003, fermo restando l’impegno di questa Amministrazione di attivare
tutte le iniziative (ivi comprese quelle di cui all’art. 43 del CCNL) e gli
interventi atti a rimuovere gli impedimenti che ancora si frappongono alla
regolare attuazione dell’istituto degli anticipi.
Pertanto, per l’anno
scolastico 2006-2007 i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i
tre anni di età entro il 28 febbraio 2007 potranno avvalersi della facoltà di
presentare domanda di iscrizione anticipata, alle condizioni e nei limiti
esplicitati nelle circolari sulle iscrizioni n. 2/04 e n. 90/04, che, ad ogni
buon conto, si ripropongono all’attenzione delle SS.LL.:
·
esaurimento delle liste di attesa (costituite a
livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo
l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso
dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;
·
disponibilità dei posti nella scuola interessata
sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti,
secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico
provvedimento annuale sugli organici;
·
assenso del Comune nel quale è ubicata l’istituzione
scolastica interessata, qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo
all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti,
mense, attrezzature, ecc..
È appena il caso di far presente
che, rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza
nell’ammissione alla frequenza le bambine e i bambini che compiranno i tre anni
entro il 31 dicembre 2006.
Le richieste di ammissione
anticipata alle quali non potrà darsi esito positivo, saranno inserite in liste
di attesa, secondo i criteri fin qui adottati in ciascuna realtà locale.
I Direttori Generali Regionali,
dal canto loro, acquisiranno tutti i dati e gli elementi inerenti le richieste
eventualmente non soddisfatte, affinché questa Amministrazione, previa attenta
e programmata ricognizione, possa valutare le
possibilità e le iniziative da assumere ai fini dell’accoglimento delle
stesse.
Gli orari di
funzionamento
Come è noto, gli orari annuali di
funzionamento della scuola dell’infanzia, previsti dal decreto legislativo n.
59/2004, sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore.
All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro
opzione per le articolazioni orarie di cui al citato decreto legislativo, anche
sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti
dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà debito
conto ai fini della determinazione delle dotazioni organiche relative all’anno
2006/2007.
In via preliminare è
opportuno evidenziare che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della
legge n. 53/2003, sono soggetti al vincolo di iscrizione coloro che compiono
sei anni di età entro il 31 agosto 2006.
Ciò posto, va precisato
che le innovazioni introdotte dalla riforma della scuola primaria, aventi
diretta attinenza con le operazioni di iscrizione, si riferiscono, in
particolare, a tre fattispecie: gli anticipi di iscrizione alla prima classe,
gli orari di funzionamento, gli insegnamenti e le attività facoltativi e
opzionali.
La legge n. 53/2003
stabilisce che, una volta a regime, le famiglie hanno la facoltà di iscrivere
alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro
il 30 aprile dell’anno di riferimento; tale facoltà, per l’anno scolastico in
corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età entro il 31 marzo.
Per l’anno scolastico
2006-2007, tenuto conto delle risorse disponibili, il termine per il compimento
dell’età di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è
fissato, come da decreto ministeriale, al 30 aprile 2007 e riguarda,
pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2001.
È opportuno sottolineare
che la domanda d’iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria
costituisce, una volta esercitata tale facoltà, un diritto delle famiglie, cui
consegue l’obbligo di accoglimento da parte delle scuole.
Come è noto, gli assetti
ordinamentali della riforma prevedono la seguente articolazione dell’orario
delle attività didattiche:
–
una quota oraria annuale obbligatoria delle
lezioni di 891 ore (comma 1, articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2004),
corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore;
–
una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali,
facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 7),
corrispondenti ad una media settimanale di tre ore, destinate ad attività e
insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell’ambito
dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle
famiglie.
A tale monte ore
complessivo va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 7, il tempo
eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa (nel limite massimo di 330
ore annue, corrispondente ad una media settimanale di massimo 10 ore),
concorrente anch’esso alla determinazione dell’organico di istituto; tempo
durante il quale è assicurata l’assistenza da parte del personale docente.
All’atto delle iscrizioni
le famiglie possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o
dell’orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale, nonché
del tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e
opzionali
L’articolo
7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a sostegno della
personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzano,
nell’ambito del piano dell’offerta formativa, attività facoltative opzionali e
insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, da formulare all’atto dell’iscrizione.
In
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa di istituto, secondo una logica di
progressivo ampliamento e arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei
piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle
istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione
delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma
determinazione, il repertorio delle attività e degli insegnamenti facoltativi e
opzionali predisposti dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico,
sulla base delle risorse professionali disponibili.
Le
famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli
insegnamenti offerti dalla scuola entro le 99 ore annue.
Le
scuole, dal canto loro, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie.
Nella scuola secondaria
di I grado nel prossimo anno i nuovi assetti ordinamentali educativi e
didattici introdotti dalla riforma si applicheranno anche alle terze classi.
Inoltre, sempre dal
prossimo anno scolastico, per effetto dell’art. 25 del decreto legislativo n.
226/2005, che ha previsto alcune disposizioni integrative delle norme relative
al primo ciclo di istruzione, la scuola secondaria di I grado sarà interessata
a significative modifiche del quadro orario obbligatorio delle lezioni, fatta
eccezione, per le ragioni che di seguito si preciseranno, per l’insegnamento “potenziato”
della lingua inglese.
Anche in riferimento a
quanto sopra, si richiamano all’attenzione delle SS.LL. i seguenti profili
della riforma della scuola secondaria di I grado che assumono particolare
rilievo in relazione agli adempimenti delle iscrizioni.
Rispetto all’attuale
orario obbligatorio delle lezioni, corrispondente ad una media di 27 ore
settimanali, le due ore aggiuntive risultanti dalle integrazioni apportate dal
citato art. 25 del decreto legislativo n. 226, sono destinate ad incrementare,
per l’intera durata del corso, di un’ora settimanale l’insegnamento della
lingua inglese, per un totale complessivo settimanale di tre ore, e di un’ora
l’insegnamento della tecnologia, per un totale complessivo di due ore settimanali.
Ne deriva che dal
prossimo anno scolastico l’orario di funzionamento obbligatorio annuale sarà di
957 ore, corrispondenti ad una media settimanale di 29 ore, cui si
aggiungeranno ulteriori 132 ore annuali, opzionali facoltative e gratuite per
gli alunni, corrispondenti ad una media settimanale di quattro ore, destinate
ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare
nell’ambito dell’offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste
delle famiglie.
A tale monte ore di
insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, come è noto, ai sensi
del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo dedicato alla mensa e al
dopo mensa, per un massimo di 231 ore annuali, corrispondenti ad una media
settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni
delle prime classi delle scuole secondarie di I grado potranno, pertanto,
esprimere le loro scelte, all’atto dell’iscrizione, tra l’orario annuale
obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori
132 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo
mensa.
Per l’anno scolastico
2006/2007, tenuto conto di quanto previsto dall’ articolo 14 del decreto
legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di
costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive
modifiche e integrazioni; di conseguenza gli organici verranno determinati
secondo la citata, pregressa normativa e sulla base delle indicazioni ed
istruzioni che verranno diramate a parte.
Il comma 2 dell’art. 25
del già citato decreto legislativo n. 226/2005, con riferimento
all’insegnamento della lingua inglese, ha previsto che le famiglie possano
richiedere per i propri figli l’utilizzazione anche del monte ore dedicato alla
seconda lingua comunitaria, per un una media complessiva di 165 ore annue (pari
a cinque ore settimanali), risultanti dall’accorpamento degli orari dei due
insegnamenti; tanto al fine di offrire agli studenti l’opportunità di
conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese analogo a quello
della lingua italiana.
La norma dispone, altresì, che tale
scelta abbia graduale attuazione a cominciare dalla prime classi e sia
vincolante per l’intera durata della scuola secondaria di primo grado e per
tutto il percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione.
In considerazione del
fatto che, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004,
la riforma degli ordinamenti per quanto riguarda la scuola secondaria di I
grado andrà compiutamente a regime al termine dell’anno scolastico 2006-2007, e
che, con riferimento al secondo ciclo, avrà avvio graduale soltanto dall’anno
scolastico 2007-2008, il citato art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n.
226/2005 potrà trovare applicazione solo dall’anno scolastico 2007-2008.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e
opzionali
L’articolo
10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che le
istituzioni scolastiche organizzino, nell’ambito del piano dell’offerta
formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in
relazione ai quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le
predette richieste siano formulate all’atto dell’iscrizione da parte delle
famiglie stesse.
Sarà
cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di
ampliamento e di arricchimento dell’offerta formativa finalizzata alla
personalizzazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo
modalità assunte nella propria autonoma determinazione, il repertorio degli
insegnamenti e delle attività opzionali che le istituzioni medesime, sulla base
delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno
scolastico.
Le
famiglie potranno esercitare le proprie scelte tra le varie opportunità offerte
dalla scuola, entro il limite delle 132 ore annue, esprimendo opzione tra le
diverse tipologie di insegnamenti e di attività presentate.
Le
scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle
famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Specifica menzione merita l’insegnamento dello
strumento musicale per il quale, per effetto dell’articolo 23 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, è assicurata una quota oraria obbligatoria non
inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale. Tale quota
oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed è
aggiuntiva rispetto alle 957 ore obbligatorie previste dall’art. 10 comma 1 del
predetto decreto legislativo n. 59 del 2004, così come modificato dall’art. 25
del citato decreto legislativo n. 226/2005; conseguentemente, l’orario annuale
rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti, di cui al comma 2
del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente numero di ore.
Istituti
comprensivi
Si
conferma, come per gli anni precedenti, che nell’ambito degli istituti
comprensivi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è
richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di
I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso
istituto la quinta classe della scuola primaria.
L’obbligo
di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le
famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico
diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l’ultimo anno del
corso di scuola primaria.
In
tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla
prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare al dirigente
scolastico della scuola prescelta,
dovranno essere presentate per il tramite di quello della scuola
primaria di provenienza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2006, alla istituzione
scolastica interessata.
Scuola secondaria di secondo grado – percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale
Ai
sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, coloro che concludono nel
presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il
superamento dell’esame di Stato hanno l’obbligo di iscrizione agli istituti secondari di secondo grado o, come da art. 28
decreto legislativo n.226/2005, ai
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
È opportuno premettere che l’iscrizione ad uno dei due
percorsi preclude la possibilità di presentare contestualmente domanda di
iscrizione all’altro percorso.
Nel primo caso,
gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli
istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della
prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell’istruzione,
indirizzeranno le domande di iscrizione alla prima classe al Dirigente
scolastico dell’istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione
saranno presentate ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado
frequentate, i quali:
–
provvederanno a trasmetterle alle scuole di
destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio
2006;
–
verificheranno il reale assolvimento del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione da parte degli interessati,
rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
–
attiveranno tutti gli interventi che dovessero
rendersi necessari.
Si richiama la particolare attenzione
sull’esigenza di informare le famiglie che l’iscrizione alle prime classi di
tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi gli
attuali istituti professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo
il vigente ordinamento, per l’intera durata del percorso quinquennale; ciò in
considerazione del fatto che la riforma del secondo ciclo prenderà avvio con
gradualità a partire dall’anno scolastico 2007-2008 e che lo stesso decreto
legislativo n. 226/2005, al comma 6 stabilisce che “i corsi avviati prima
dell’attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento”.
Si conferma che la
domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione
secondaria di secondo grado.
Nel secondo caso, va precisato che, in attuazione del
citato art. 28 del decreto legislativo 226/2005, anche per il
prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che
concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere ai percorsi
sperimentali di formazione professionale – la cui durata, come è noto, è almeno
triennale -, in attuazione dell’Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno
2003 da questo Ministero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dai rappresentanti
delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, cui hanno fatto seguito
specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.
Poiché le intese
sottoscritte con le Regioni prevedono percorsi formativi differenziati nei
diversi contesti territoriali, le famiglie, per esercitare consapevolmente le
proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti
dai protocolli sottoscritti a livello regionale.
A tale fine gli Uffici
scolastici regionali, d’intesa con i competenti Assessorati delle rispettive
Regioni, definiranno i tempi e le modalità di iscrizione ai suddetti percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale e ne daranno tempestiva e
puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.
Perché il diritto-dovere
all’istruzione possa trovare attuazione nella misura più ampia e partecipata,
si raccomanda vivamente di promuovere, nelle forme ritenute più idonee, tutti
gli interventi di sostegno e orientamento di cui è menzione all’art. 2, comma 2
del decreto legislativo n. 76/2005, nonché di porre in essere tutte le
iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti.
Con l’occasione si
evidenzia che i titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al termine del
triennio dei corsi sperimentali sono utilmente spendibili su tutto il
territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi
relativi alle competenze di base (aree tecnologica, scientifica,
storico-socio-economica e dei linguaggi), di cui all’Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, nonché alla certificazione finale
e ai passaggi tra i sistemi formativi, di cui alla Conferenza unificata del 28
ottobre 2004.
Con riferimento ai
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al più
volte citato Accordo quadro, i Dirigenti scolastici degli istituti di
istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti
interessati, verificheranno l’assolvimento del diritto-dovere al fine di
rilevare i casi e le ragioni di inosservanza e di promuovere tutte le azioni
che si dovessero rendere necessarie.
Sempre con riferimento ai
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al più
volte citato Accordo quadro, le verifiche per l’accertamento delle iscrizioni
terranno conto dei termini e delle modalità definiti in sede regionale,
attraverso opportune intese tra gli Uffici scolastici regionali e i competenti
Assessorati regionali.
Ad ogni buon fine, in
considerazione della circostanza che i tempi di iscrizione ai corsi
sperimentali di istruzione e formazione e di quelli fissati per l’iscrizione
alla scuola secondaria di II grado seguono scansioni diverse e non si legano
alle normali cadenze dell’anno scolastico, le SS.LL., d’intesa con le strutture
regionali competenti, vorranno impartire ai dirigenti scolastici delle scuole
secondarie di I grado, di provenienza degli alunni che abbiano optato per i
percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, le opportune
istruzioni intese a verificare l’effettivo esercizio del diritto-dovere da
parte degli interessati.
Tale verifica dovrà
essere effettuata anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno
domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se
ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli Uffici Scolastici
regionali stabiliranno opportuni accordi con le Regioni per procedere all’implementazione
e all’adeguamento delle anagrafi dei soggetti destinatari degli interventi di
formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una
qualifica professionale.
Le situazioni sopra
evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i
Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici coinvolti seguano
direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le
iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e
di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata
incombenza.
Ai fini della verifica
dell’assolvimento del diritto-dovere sia nel sistema di istruzione che nel
sistema di istruzione e formazione professionale, saranno effettuate apposite
rilevazioni, mediante l’utilizzo di procedure informatiche, con l’uso di
specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla
Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Miur, secondo le procedure e
le modalità già adottate negli anni decorsi. Al riguardo si fa riserva di
impartire apposite istruzioni.
Alunni
con cittadinanza non italiana
Come è noto, la presenza, in continuo aumento,
di soggetti con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le
caratteristiche di un fenomeno strutturale, con il quale la nostra società
ormai convive con carattere di normalità ed ordinarietà.
È opportuno ricordare che i minori, presenti in
tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi
dell’articolo 45 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento di attuazione del
decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina dell’immigrazione e sulle
condizioni dello straniero, hanno diritto all’istruzione, indipendentemente
dalla regolarità della loro posizione di soggiorno, nelle forme e nei modi
previsti per i cittadini italiani, e sono soggetti al diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 76/2005.
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole
italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per
i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in
possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva
alla classe di assegnazione.
I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all’istruzione
e formazione vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto:
a. dell’ordinamento degli
studi del Paese di provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe
immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età
anagrafica;
b. dell’accertamento di
competenze, abilità e livelli di preparazione;
c. del corso di studi
eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
d. del titolo di studio
eventualmente posseduto.
Al
fine di realizzare nella maniera più idonea l’integrazione dei minori stranieri
e creare i presupposti per una effettiva funzionalità ed efficacia
dell’attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche
interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la loro
presenza.
Per
un ulteriore approfondimento delle misure di accompagnamento consigliate per
favorire l’integrazione dei minori stranieri, si rimanda alla lettura del
citato articolo 45 del DPR 394/2005.
I genitori o gli
esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o
direttamente all’istruzione dei minori soggetti al diritto-dovere nel primo
ciclo di istruzione, secondo quanto previsto dall’articolo 111 del decreto
legislativo n. 297/94, debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola
viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da rinnovare anno per
anno.
Per quanto attiene
all’esame di idoneità degli alunni interessati all’istruzione parentale o
comunque frequentanti scuole non statali o paritarie, si rinvia alle disposizioni
in materia, diramate con la circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate con
la successiva circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti,
qualora dovessero rendersi necessari.
Il termine per
l’effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati
all’alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per
adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria
di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l’attuazione di progetti di
sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema
formativo, è fissato al 31 maggio 2006.
Tale termine non è
ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a carattere modulare
rientranti nell’offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni
scolastiche.
La fissazione del
succitato termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei tempi
previsti, delle attività propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico.
Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a
singoli interessati, è possibile, attraverso l’adozione di formale
provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2006 e,
comunque, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2006-2007.
Si forniscono in
allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni
alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nonché
concernenti la scelta delle diverse opportunità formative
La modulistica
comprende:
1.
Modulo
unico di domanda valido per tutte le iscrizioni
2.
Mod.
A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell’infanzia
3.
Mod.
B1 per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria
4.
Mod.
B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I grado
5.
Mod.
C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II grado
6.
Mod.
D per avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica
7.
Mod.
E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica.
Si conferma anche per
l’anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che
si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II
grado. Le istruzioni relative a tale procedura sono fornite direttamente sul
sito di questo Ministero (www.istruzione.it).
F.to Pasquale
Capo
Al
Dirigente scolastico del
_______________________________________________________
(Denominazione
dell’istituzione scolastica)
_l_ sottoscritt_
__________________________________in qualità di “ padre “ madre “
tutore
(cognome
e nome)
l’iscrizione
dell’alunn_ ____________________________________________
alla sezione/classe
______________________________ di
codesta scuola, per l’anno scolastico
2006/2007.
A
tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività
amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, che:
L’alunn_
_____________________________________
_________________________________
(cognome e nome) (codice
fiscale)
–
è nat_ a
___________________________________________
il __________________________
– è cittadino
□ italiano □ altro (indicare quale)
_____________________________________
– è residente a
__________________________________________ (prov. ) ___________________
Via/piazza __________________________________ n. ______ tel. ________ ______________
– proviene dalla scuola
_________________________________________ classe ______________
– ha studiato la seguente lingua straniera nella
scuola di provenienza _________________________
– è stato sottoposto alle vaccinazioni
obbligatorie
□ si □ no
La
propria famiglia, oltre all’alunno, è composta da:
(cognome e nome) (luogo
e data di nascita) (grado
di parentela)
Il reddito imponibile
(rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di
euro _____________________ (dichiarazione
da rilasciare solo se ricorrano le condizioni per usufruire dell’esonero delle
tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).
Firma di
autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997,
131/1998) da
apporre
al momento della presentazione della domanda
all’impiegato della
scuola
Il sottoscritto dichiara di essere
consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Data ____________________ firma
____________________________________________
Bambina/o
________________________________________________
Il
sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte
dalla scuola,
che
la bambina/o venga ammessa alla
frequenza secondo il seguente orario
giornaliero:
Richiesta
di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il terzo
anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 28 febbraio 2007):
Il
sottoscritto, nel richiedere l’ammissione anticipata alla scuola dell’infanzia,
è consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla disponibilità
di posti, alla precedenza delle bambine/i non anticipatarie, all’esaurimento di
eventuali liste di attesa.
data
___________________
firma
________________________________
Alunno/a
__________________________________________________
Il
sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e
fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la
piena accettazione delle richieste, oltre alle attività didattiche obbligatorie
corrispondenti mediamente a 27 ore settimanali,
― la
frequenza dell’alunno/a alle seguenti
attività/insegnamenti tra quelle offerte e organizzate dalla scuola, ai sensi dell’articolo 7, comma
2 del decreto legislativo n. 59/2004:
□
__________________________________________________________________
È consapevole dell’obbligo della frequenza delle suddette
attività/insegnamenti, da ricomprendere nell’orario aggiuntivo massimo di 99 ore annue,
corrispondente a 3 ore settimanali.
―
la partecipazione, se istituite, alle attività di mensa e dopo mensa
Richiesta
di ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 6° anno di
età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2007):
data
___________________
SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
Alunno/a
__________________________________________________
Il
sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e
fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la
piena accettazione delle richieste oltre alle attività didattiche obbligatorie
corrispondenti mediamente a 29 ore settimanali,
― la
frequenza dell’alunno/a alle seguenti
attività/insegnamenti tra quelle offerte e organizzate dalla scuola, ai sensi dell’articolo 10,
comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004:
□
_________________________________________________________________
È consapevole dell’obbligo della frequenza delle suddette
attività/insegnamenti, da ricomprendere nell’orario aggiuntivo massimo di 132 ore annue,
corrispondente a 4 ore settimanali.
―
la partecipazione, se istituite, alle attività di mensa e dopo mensa
data
___________________
firma
________________________________
SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO
Alunno/a
__________________________________________________
Il
sottoscritto, tenuto conto delle opportunità offerte dalla scuola e fatte salve
eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena
accettazione delle richieste
l’assegnazione
del proprio figlio/a, in ordine preferenziale, a classi con la organizzazione e
caratteristica di seguito indicate:
Indirizzi: 1)
______________________________________________________
2)
______________________________________________________
3)
______________________________________________________
Lingua
straniera: 1)
______________________________________________________
2)
______________________________________________________
3)
______________________________________________________
Altre
offerte formative: 1)
______________________________________________________
2)
______________________________________________________
3)
______________________________________________________
Qualora
la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità
di posti, il sottoscritto indica, in ordine di preferenza, i seguenti istituti
(o indirizzi) ai quali desidera che il proprio figlio venga subordinatamente
ammesso:
1)
______________________________________________________
2)
______________________________________________________
3)
______________________________________________________
data
_________________________
firma
del genitore _____________________________
Modulo per l’esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica per l’anno scolastico 2006/2007
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità
all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto
dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per
i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi
quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di
applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica □
Scelta di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica □
Firma:
_________________________________________
Genitore o chi esercita
la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e sec. di I
grado
Studente
(se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)
(Cancellare la voce che non si
utilizza)
Scuola
________________________________________________________
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo
addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio
1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni
al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La
Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo
conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del
popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della
scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado.
Nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei
genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
All’atto
dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su
richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione ”
Modulo integrativo per le scelte da parte
degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica
per l’anno scolastico 2006-2007
Il
sottoscritto, consapevole che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha
effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo
dell’insegnamento della religione cattolica:
(la scelta si esercita contrassegnando la
voce che interessa)
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E
FORMATIVE □
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O
DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA □
C) LIBERA ATTIVITÀ DI
STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA □
ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE
Genitore o chi esercita la potestà per gli
alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se
minorenni)
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante
un istituto secondario superiore)
(Cancellare
la voce che non si utilizza)
Controfirma del genitore dell’alunno minorenne
frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia
effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste
puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno
dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 / 1991.
Data
_____________________________

.jpg)
