Vai al contenuto
Domenica 13 Settembre 2026 | Informazione, comunità e innovazione per la scuola. Dal 1998 la scuola italiana in rete.
Pensioni

FONDO ESPERO, CHIARIMENTI FISCALI PER CHI OPTA

Fondo Espero. Chiarimenti “fiscali” per chi opta to già tassati)

04 novembre 2005 – CISL Emanata dall’INPDAP la nota operativa n. 22 del 30.9.2005 Trattamento fiscale della quota dell’1.5% su base TFS prevista per gli optanti. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’interpello 954-135/2005 del Fondo Scuola Espero

Con la nota operativa n. 22 del 30 settembre 2005 avente per oggetto ”Trattamento fiscale della quota dell’1.5% su base TFS (Trattamento Fine Servizio) prevista per gli optanti. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’interpello 954-135/2005 del Fondo Scuola Espero” l’ INPDAP comunica • che il ”Fondo pensione complementare per la Scuola Espero” (con nota del 15.3.2005) ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se la quota pari all1,5% della base utile ai fini TFS destinata a previdenza complementare dovesse essere considerata tra gli oneri deducibili nei limiti e per le percentuali previste dalla vigente normativa (comma 56, art. 59, legge 449/97) • che l’Agenzia delle Entrate (con la risoluzione del 5.7.2005, rinvenibile nel “file” allegato ) ha fornito chiarimenti in ordine al suddetto quesito formulato dal ”Fondo Espero” , confermando ed integrando il quadro di indirizzi interpretativi in materia di tassazione degli accantonamenti figurativi destinati a previdenza complementare, delineati nella risoluzione 80/E dell’8.3.2002, trasmessa con l’ Informativa INPDAP n. 7 del 19.3.2002 • che l’Agenzia delle Entrate, nel parere contenuto nella risoluzione 1 evidenzia preliminarmente che la disciplina vigente prevede un unico plafond comprensivo dei contributi versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e ne ammette la deducibilità entro il limite del 12% del reddito complessivo e comunque fino al limite massimo di € 5.164,57 annui 2 ribadisce la natura di elemento figurativo della quota dell’1,5% su base TFS (non a carico del lavoratore, né del datore di lavoro) con accantonamento e contabilizzazione virtuale della stessa da parte dall’INPDAP e conferimento al Fondo solo al momento della liquidazione della prestazione 3 rileva che la stessa quota: a) non possa essere considerata ai fini fiscali una componente diversa dal TFR ma che rappresenta una quota assimilata ad esso; b) non costituisca – al pari delle quote di TFR destinate al fondo pensione – anticipazione di TFR e, quindi, non è imponibile al momento della sua devoluzione a previdenza complementare; c) non concorra – come il TFR – al calcolo dei limiti di deducibilità previsti dal D.Lgs. n. 47/2000 (in altri termini, cioè, non entra nel computo del sopra richiamato plafond dei contributi deducibili) 4 precisa che la quota dell’1,5% costituisce imponibile solo all’atto dell’erogazione della prestazione, secondo le regole previste per il TFR 5 rammenta, infine, che la tassazione della prestazione in sede di erogazione esclude dalla base imponibile i rendimenti (in quanto già tassati)

Le notizie come questa arrivano prima su Telegram Graduatorie, convocazioni e scadenze della scuola siciliana in tempo reale. Gratis. Unisciti al canale →