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Domenica 12 Luglio 2026 |
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Lavoro

Di chi è la competenza in giudizio nelle controversie con le Scuole Autonome

 
Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

 Direzione
Generale

Via Fattori, 60 – 90146
Palermo – Tel. 091/6909111 – Fax n. 091/518136

                                                                             
direzione-sicilia@istruzione.it

 

Prot.   
3502/2                                                                                  
                Palermo, 1/2/2005

 


IL DIRETTORE GENERALE


 


VISTO
il D.Lvo  30 marzo 2001 n. 165 
e, in particolare, gli articoli 12, 63, 65 e 66;


VISTO
il Codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 410 e 417/bis;


VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275,
contenente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e in particolare
l’articolo 14, riguardante le funzioni ad esse attribuite;


VISTE
le note ministeriali del 9 novembre 2001, prot. n.7267 e del 13 marzo 2003,
prot. n.895, nelle quali si evidenzia che i Dirigenti scolastici hanno la
legittimazione processuale in tutte le vertenze di lavoro concernenti
l’esercizio delle funzioni loro attribuite da detto regolamento mentre possono
essere delegati dai Dirigenti Generali degli Uffici Scolastici Regionali, anche
con delega permanente, all’esercizio del potere di conciliare per gli atti di
gestione da essi adottati;


VISTO
il D.P.R.11 agosto 2003, n.319,
contenente il regolamento di organizzazione del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;


VISTO
il contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato
del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni;


VISTO
 l’articolo 130 del C.C.N.L.
del Comparto Scuola per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto il 24 luglio
2003, che disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto
dall’articolo 65, comma1, del D.L.vo n.165/2001;


RITENUTA
l’opportunità, al fine
dell’efficienza, efficacia ed economia dell’azione amministrativa, di delegare
ai Dirigenti scolastici della Sicilia la gestione del contenzioso in materia di
lavoro concernente atti di loro competenza;


 


DISPONE

 


            Con effetto
immediato, i

Dirigenti  scolastici, i quali in forza del D.P.R n.275/99 e delle note
ministeriali  del 9/11/01, n.7267 e del 13/3/03, n.895, citati in premessa,
rappresentano e difendono l’Amministrazione nelle controversie di lavoro
attinenti all’esercizio delle loro funzioni, sono delegati permanentemente ad
esercitare, per tali controversie, il potere di conciliare innanzi alle
Segreterie di conciliazione istituite presso i C.S.A., i Collegi di
conciliazione istituiti presso gli Uffici Provinciali del Lavoro e innanzi ai
Giudici del Lavoro.


            I Dirigenti
scolastici eserciteranno il potere di conciliare nel rispetto della normativa
vigente, sempre ispirandosi ai criteri  della ragionevolezza e della tutela
degli interessi generali dell’Amministrazione e dell’utenza.


            Gli atti relativi
agli accordi conciliativi raggiunti nelle varie sedi saranno trasmessi, per
opportuna conoscenza, a questa Direzione. 


            Gli Istituti
scolastici cureranno altresì l’invio alle competenti Avvocature dello Stato
delle deduzioni e della relativa documentazione per le cause civili, i ricorsi
innanzi ai Giudici amministrativi e le cause di lavoro, la cui trattazione sia
stata assunta direttamente da dette Avvocature, concernenti funzioni di loro
competenza.

 

 


                                                                       IL
DIRETTORE GENERALE


                                                                           
(Guido Di Stefano)

 


 

     
AI DIRIGENTI SCOLASTICI

     
DELLA SICILIA                           LORO SEDI

 

p.c. AI
DIRIGENTI DEI C.S.A.

      
DELLA SICILIA                             LORO SEDI