Continuano a pervenire a questa Direzione lamentele da parte degli ex LSU, già titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il mancato rinnovo da parte dei Dirigenti Scolastici del relativo contratto fino al 31/12/2003.
Al riguardo corre l'obbligo di precisare alle SS.LL. che il Dipartimento per i Servizi nel territorio – Direzione del Personale della Scuola e dell'Amministrazione – del MIUR con note circolari n. 1 del 02/01/2003 e n. 77 del 06/02/2003 ha stabilito che i Dirigenti Scolastici sono tenuti a far proseguire, senza soluzione di continuità, i precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa , già stipulati con gli ex LSU e scaduti il 31/12/2001, ai sensi del D.M. 66/2001 e del comma 7 dell'art. 50 della legge 27/12/2002 n. 289, fino al 31/12/2002.
Nella stipula dei contratti in parola le SS.LL. dovranno tenere conto dell'intesa siglata il 30/09/2002 dall'Amministrazione centrale e dalle OO.SS. di categoria.
Si precisa, altresì, che nessuna contrattazione decentrata provinciale può essere siglata in merito alla mobilità del personale in questione, sia perché non esiste una norma di riferimento che consente la mobilità sia perché non è previsto tale livello di contrattazione .
Eventuali contrattazioni al riguardo si devono intendere prive di efficacia.
Si invitano le SS.LL. al puntuale adempimento delle norme sopra indicate assicurando la scrivente Direzione.
Armando CAMPRIA


