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Domenica 12 Luglio 2026 |
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Sostegno

Nomine dei docenti di sostegno

 

PERSONALE DOCENTE

 


·
      
Supplenze annuali


·
      
Supplenze fino al
termine delle attività didattiche

 

 Premessa

   Per i posti che non sia possibile coprire con il
personale incluso nelle graduatorie permanenti, il D.M. 201/2000 prevede che
i Dirigenti scolastici possono conferire le supplenze annuali e temporanee
fino al termine delle attività didattiche, utilizzando le graduatorie di
istituto (art. 7, comma 1, lett. a).
  

   Ciò che
rileva, pertanto, ai fini del contratto da stipulare è la natura del posto
sul quale effettuare l’assunzione e non la tipologia della graduatoria
utilizzata (permanente o d’istituto) o i requisiti professionali del
supplente (abilitato/non abilitato).  

   Quanto sopra
deve trovare applicazione anche nei riguardi dei supplenti di sostegno non
specializzati.
 


Tipologie (contratti e posti)

 


 


TIPOLOGIA DI CONTRATTO

 

TIPOLOGIA DI
POSTO DISPONIBILE

GRADUATORIA

DURATA

SUPPLENZE

ANNUALI

Cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre

 

GRADUATORIA

PERMANENTE

 

         
CSA entro il 31 luglio

         
Dirigente scolastico (scuole polo) dopo il 31 luglio

 

Dall’assunzione

 

in servizio

 

fino al

 

31 agosto

 

Cattedre e posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre
nel caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie
permanenti (1)

 

GRADUATORIA

DI CIRCOLO/ISTITUTO

 

Dirigente scolastico

SUPPLENZE

TEMPORANEE

 

FINO AL TERMINE

 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

 

         
Cattedre e posti di fatto disponibili entro il 31 dicembre

 

         
Ore d’insegnamento che non concorrono a costituire cattedra o posto
orario

 

GRADUATORIA

PERMANENTE

 

         
CSA entro il 31 luglio

         
Dirigente scolastico (scuole polo) dopo il 31 luglio

Dall’assunzione

 

in servizio

 

fino al

 

30 giugno

 

         
Cattedre e posti di fatto disponibili entro il 31 dicembre nel caso non
sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie permanenti (1)

 

         
Ore d’insegnamento che non concorrono a costituire cattedra o posto nel
caso non sia stato possibile assumere gli inclusi nelle graduatorie
permanenti (1)

 

         
Spezzoni di cattedra fino a sei ore

 

GRADUATORIA

DI CIRCOLO/ISTITUTO

 

Dirigente scolastico

SUPPLENZE

TEMPORANEE

FINO A NOMINA

AVENTE DIRITTO

Cattedre e posti vacanti e disponibili in attesa di
assunzione dell’avente diritto

(L.
449/97art. 40, comma 9)

GRADUATORIA

DI CIRCOLO/ISTITUTO

 

Dirigente scolastico

Dall’assunzione in servizio

fino a nomina

avente diritto

 


 

(1)    
Nei casi di esaurimento delle graduatorie permanenti o
rinuncia degli aspiranti inclusi.


 

  


Completamento di orario
 

 

 

 

 

COMPLETAMENTO DI ORARIO E

CUMULABILITÀ DI DIVERSI
RAPPORTI DI LAVORO 

 

·        
L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero,
conserva titolo a conseguire il completamento d’orario fino al
raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il
corrispondente personale di ruolo.
 

·        
Per il personale docente della scuola secondaria il completamento
dell’orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla
medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di
concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni,
tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento
d’orario può realizzarsi, anche in scuole non statali.

 


 
Sostegno: gli
elenchi provinciali
 

 

ELENCHI PROVINCIALI DI SOSTEGNO (tratti dalle
graduatorie permanenti)

 


 

r      
Gli aspiranti
forniti dello specifico titolo di specializzazione entro il 31 maggio
2002
sono stati inseriti in appositi elenchi provinciali del sostegno,
articolati in fasce, predisposti distintamente per tutti gli ordini e gradi
di scuola. 

r      
Coloro che
hanno conseguito il titolo successivamente al 31.5.02 ed entro il 20
luglio 2002
, limitatamente all’a.s. 2002/03, sono stati inseriti in
coda
agli elenchi provinciali di sostegno tratti dalle rispettive
graduatorie.


 


Scuola


materna

 

Distintamente: unico elenco di sostegno, nell’ambito del
quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di
fascia e al punteggio con cui è inserito nella graduatoria di posto comune


Scuola


elementare


Scuola


media

 

Per tutti gli insegnamenti unico elenco di sostegno,
nell’ambito del quale ciascun aspirante è incluso in base alla migliore
collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria permanente
di scuola media e con il punteggio correlato a tale graduatoria.
 


Scuola


secondaria


di

II grado

 

Sono predisposti elenchi relativi a ciascuna area
disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 170/95; gli
aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione
di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola
secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
 


 
Sostegno: gli
elenchi di istituto
 

 

ELENCHI D’ISTITUTO DI SOSTEGNO (tratti
dalle graduatorie di circolo/istituto)

 

 

         
L’elenco d’istituto di
sostegno, è costituito con gli aspiranti forniti del titolo di
specializzazione, che risultano inclusi per i posti comuni in una delle tre
fasce delle graduatorie d’istituto, come integrate per l’a.s. 2002/03 in
base alle disposizioni della C.M. 68/02. 

         
L’inserimento negli elenchi è
effettuato, con procedura automatizzata, secondo la fascia di inclusione, la
posizione occupata e il punteggio attribuito nella graduatoria di posto
comune. 

         
Nella scuola secondaria gli
elenchi sono costituiti considerando la posizione più favorevole occupata
dagli interessati nelle diverse graduatorie di classe di concorso in cui
risultano inclusi. 

         
E’ inoltre prevista una “coda”
alle tre fasce in cui, con gli stessi criteri di ordine sopra descritti,
sono stati inseriti con riserva coloro che hanno dichiarato di avere in
corso di conseguimento il titolo di specializzazione in data successiva al
20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002.


 

Prima fascia

 

         
1° raggruppamento:
aspiranti in possesso del titolo specializzazione

   conseguito entro il 31 maggio 2002 

         
2° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo specializzazione


  

conseguito entro il 20
luglio 2002
 


 


Seconda fascia


 

         
Aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il

  20 luglio 2002


 


Terza fascia


 

         
Aspiranti in possesso del titolo specializzazione conseguito entro il

  20 luglio 2002


Ulteriore


raggruppamento

 

         
Aspiranti che hanno dichiarato
di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione in data
successiva al 20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002 graduati in base alla
migliore posizione occupata nelle graduatorie di posto comune 

         
Entro il 31 ottobre tali aspiranti dovranno far pervenire alle scuole
che
  gestiscono la loro domanda la dichiarazione di
conseguimento del titolo


 


 
Sostegno: le
assunzioni
 

ASSUNZIONI SU POSTI DI SOSTEGNO

UFFICIO


DATA


GRADUATORIA


TIPOLOGIA

DI SUPPLENZA

CSA

Entro il

31 luglio

Scorrimento degli elenchi provinciali di sostegno
(aspiranti specializzati)

Supplenze annuali

 

 

Supplenze temporanee

fino al termine

delle attività didattiche

 

DIRIGENTI

SCOLASTICI

(Scuole polo)


 

Dopo il

31 luglio

 

Scorrimento degli elenchi provinciali di sostegno fino al
loro eventuale esaurimento (aspiranti specializzati)

DIRIGENTI

SCOLASTICI


 

Dopo il

31 luglio

 


nei casi di


esaurimento


degli elenchi


o rinuncia da parte degli
aspiranti

 

1)      
Scorrimento degli elenchi di

  sostegno di circolo/istituto


(aspiranti specializzati
entro il


20 luglio 2002)

 

2)      
Scorrimento delle code degli elenchi di sostegno di circolo/istituto
per il conferimento di supplenze a titolo provvisorio

(aspiranti che
si specializzano entro il 31 ottobre 2002)

 

3)      
Conferma a titolo definitivo degli aspiranti che si sono specializzati
entro il 31 ottobre e/o scorrimento degli elenchi di sostegno di

      circolo/istituto di altre scuole


(aspiranti specializzati)

 

4)      
In assenza di aspiranti specializzati scorrimento delle graduatorie di
circolo/istituto e assunzione a titolo definitivo dei candidati non
specializzati con miglior punteggio nelle graduatorie di posto comune.

 

 Sostegno:
le procedure per l’assunzione
 

 
LE PROCEDURE PER L’ASSUNZIONE
DAGLI ELENCHI DI SOSTEGNO D’ISTITUTO

 

 

r       
Successivamente all’esaurimento
degli elenchi provinciali di sostegno, sui posti ancora disponibili per
l’intero anno scolastico, i Dirigenti scolastici assumono mediante
scorrimento degli elenchi di sostegno di istituto.

r       
Subordinatamente agli aspiranti
forniti di titolo di specializzazione entro il 20 luglio 2002 – inclusi
nelle prime tre fasce – possono attribuire supplenze a titolo provvisorio a
coloro che sono inseriti nell’ultimo raggruppamento. Tali assunzioni devono
essere condizionate all’effettivo conseguimento del titolo entro il 31
ottobre. 

r       
Dopo il 31 ottobre, agli
aspiranti che hanno sciolto positivamente la riserva (cioè che hanno
conseguito il titolo di specializzazione), saranno confermate le supplenze a
titolo definitivo.

r       
Sugli eventuali ulteriori posti
residui occupati da aspiranti privi di titolo,       dopo aver utilizzato le
graduatorie degli specializzati delle altre scuole       della provincia
sulla base del criterio di viciniorità ed aver verificato     
l’indisponibilità di aspiranti specializzati, i Dirigenti scolastici
procederanno      all’eventuale conferma a titolo definitivo degli aspiranti
privi di titolo di       specializzazione già nominati a titolo provvisorio.

 


 
Le sanzioni 

 

Le sanzioni applicabili per le supplenze
conferite sulla base delle graduatorie permanenti sono disciplinate
dall’art. 8 del Regolamento D.M. 201/2000, e prevedono due ipotesi:

 

a)     
La rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione del
servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi
rapporti di lavoro per l’anno scolastico successivo.

 

         
Tale sanzione di fatto non ha mai trovato applicazione per due
motivazioni: 1) non è stato rispettato il diritto di scelta da parte del
supplente, previsto al comma 1 dell’art. 3 del Regolamento; 2) le
graduatorie permanenti, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n.
333/2001, sono integrate e aggiornate annualmente, pertanto la sanzione
sarebbe comunque inefficace. 

         
Al riguardo l’Amministrazione si è espressa in più occasioni con note
e circolari, in modo impreciso; l’ultima con la C.M. 82/2002, ove nel
richiamare l’art. 8, si riferisce impropriamente solo ai casi di rinuncia. 

         
Per i casi di mancata assunzione del servizio, in caso di nomina
effettuate dai CSA, le procedure anticipate messe in atto per la prima volta
quest’anno, determinano il verificarsi di un lasso di tempo di almeno un
mese tra la formalizzazione dell’accettazione (firma dalla proposta e/o
firma del contratto) e l’assunzione effettiva del servizio che deve avvenire
il 2 settembre. 

         
Questa circostanza non può indurre a ritenere applicabile la sanzione
per tale fattispecie (sanzione che sarebbe comunque inefficace) e tanto meno
si può configurare la mancata assunzione come abbandono, ipotesi che si
realizza solo successivamente all’assunzione del servizio.

 

b)     
L’abbandono del servizio comporta sia l’effetto del punto a)
dell’art. 8 sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi
tipologia di supplenza per l’anno scolastico in corso (annuale o
temporanea). 

         
Questa sanzione è ed è stata sempre applicabile senza particolari
problemi interpretativi.   L’abbandono non può essere confuso con
la mancata assunzione del servizio.