Ma attenzione: a parere del MIUR, la patente informatica può essere considerata SOLO al pari degli attestati di addestramento professionale previsti al punto 5 della tabella A/1 allegata al DM 150/01, con attribuzione di “1 punto” (Nota bene: si può valutare solo un attestato).
Segue il testo della nota
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione – Ufficio VI
Prot. 0985 del 25 marzo 2002
AL DIRIGENTE DEL CENTRO SERVIZI
AMMINISTRATIVI
TARANTO
OGGETTO: Graduatoria supplenze III fascia ATA – D.M. 150/2001 – Quesito
In particolare gli attestati di qualifica professionale, congiunti al diploma di scuola media e richiesti per l’ accesso ad un profilo professionale, sono esclusivamente quelli la cui certificazione sia stata rilasciata ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78 e non quelli non previsti ne indicati nella citata tabella.
Da ciò scaturisce che il titolo “EDCL” (patente europea di informatica), proprio perché non contemplato dall’attuale normativa, non consente l’accesso a nessun profilo professionale fatto salvo il possesso da parte del candidato di ulteriori titoli di studio e/o professionali ivi previsti.
Pur tuttavia il titolo in questione non può non essere inteso come “attestato di addestramento professionale” e, come tale trovare collocazione, ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata al D.M. 150/01 per il profilo di assistente amministrativo sempre che siano soddisfatte le condizioni previste al citato punto 5.
IL DIRETTORE GENERALE – Antonio Zucaro


