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Riforma

Riforma dei cicli



UFFICIO LEGISLATIVO


Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale


Art. 1

(Delega in materia di norme
generali sull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di formazione professionale)

1. Al fine di favorire la crescita e
la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle
differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel
quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia
delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo
è delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente
previsto dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Per la realizzazione delle
finalità della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca predispone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:

a) della riforma degli ordinamenti e
degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;

b) dell’istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

c) dello sviluppo delle tecnologie
multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

d) della valorizzazione
professionale del personale docente;

e) delle iniziative di formazione
iniziale e continua del personale;

f) del rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;

g) della valorizzazione
professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.);

h) degli interventi di orientamento
contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di
istruzione e formazione;

i)degli interventi per lo sviluppo
della istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;

l) degli interventi di adeguamento
delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni correttive
e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5
possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con
le stesse procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.


Art. 2

(Sistema educativo di
istruzione e di formazione)

1. I decreti di cui
all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. è promosso l’apprendimento
    in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere
    elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
    conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
    personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche
    con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

  2. sono favorite la formazione
    spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità
    locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

  3. è assicurato a tutti il diritto
    all’istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di
    una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza
    nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione
    definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma lettera m) della
    Costituzione e mediante i regolamenti di cui all’articolo 17, comma 2 della legge 23
    agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo l’integrazione delle persone
    in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio, n. 104 e successive
    modificazioni. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere
    legislativamente sanzionato;

  4. il sistema educativo di istruzione
    e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che
    comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
    che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione
    professionale;

  5. la scuola dell’infanzia, di durata
    triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo
    e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
    autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare un’effettiva eguaglianza delle
    opportunità educative; nel rispetto dell’orientamento educativo dei genitori, essa
    contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia
    e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso
    dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. E’ assicurata la generalizzazione
    dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia;
    alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3
    anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in
    rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

  6. il primo ciclo di istruzione è
    costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di
    primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la
    scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle
    strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
    grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
    percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel
    primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il
    secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini
    che compiono i 6 anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i
    bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la
    scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della
    personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
    base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi,
    ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione Europea oltre
    alla lingua italiana, e l’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di
    valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
    educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
    grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
    autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale,
    organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione
    culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea,
    è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
    sviluppo della personalità dell’allievo, cura la dimensione sistematica delle
    discipline, sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
    corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni, strumenti adeguati alla prosecuzione
    delle attività di istruzione e di formazione, introduce lo studio di una seconda lingua
    dell’Unione Europea e cura l’approfondimento nelle tecnologie informatiche; il
    primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche
    una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di
    formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
    sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

  7. il secondo ciclo, finalizzato alla
    crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e
    l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma
    capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in
    tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle
    tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei
    e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
    quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza
    scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei
    artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle
    scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
    corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
    l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
    prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
    l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo
    educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un
    esame di Stato, il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso
    all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà
    accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
    >

  8. ferma restando la competenza
    regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
    dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi,
    culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di
    differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli
    essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale
    rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche
    nell’Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 6;
    comma 1, lett. c), i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso
    all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
    dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguite al
    termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di
    durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai
    fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e
    coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le
    università, e ferma restando la possibilità di sostenere l’esame di Stato anche
    senza tale frequenza come privatista;

  9. è aperta e assistita la
    possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di
    passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione
    professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate
    all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
    qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che
    possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
    interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo
    ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o
    all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
    professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di
    competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
    formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa
    rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica
    superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi,
    specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
    richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione,
    ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;

  1. i piani di studio contengono un
    nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni
    e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle Regioni, relativa agli
    aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.


Art. 3

(Valutazione degli
apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)
>

1. Con i decreti di cui
all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l’osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e
annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di
istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi
docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo
successivo;

b) ai fini del progressivo
miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei
predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;

c) l’esame di Stato conclusivo
dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso
del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove
predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di
Istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in
relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.


Art. 4

(Alternanza scuola lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del
secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in
collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con
apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei
datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l’intera formazione
dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni
con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e
privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per
periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

b) fornire indicazioni generali per
il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e
l’assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di
certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.


Art, 5

(Formazione degli insegnanti)

1. Con i decreti di cui
all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola
dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari
dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di
laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è
determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti
effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni
scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati
ai sensi dell’articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea
specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati alla formazione degli
insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;

c) l’accesso ai corsi di laurea
specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui
alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli Atenei;

d) l’esame finale per il
conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per
uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la
laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici
del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi
contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la
gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti
didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita
struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di
convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture di cui alla lettera
e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.


Art. 6

(Disposizioni finali e
attuative)

1. Mediante uno
o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117 sesto comma della
Costituzione e dell’articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni
parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
si provvede:

a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale
relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell’organizzazione delle discipline,

b) alla
determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

c) alla
definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei
titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i
passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

2. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione
professionale.

3.Dall’anno
scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i
bambini che compiono i 3 anni di età entro il 28 febbraio 2003. Analogamente possono
iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30
aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti
legislativi di cui all’articolo 1, sulla base delle risultanze emerse
dall’applicazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti
dall’applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del
presente articolo, valutati in 12.731 migliaia di euro per l’anno 2002, 45.829
migliaia di euro per l’anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall’anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsione di base di parte
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

5. All’attuazione
del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella
legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione
economica e finanziaria.

6. I decreti
legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
del comma 5.

7. Con
periodicità annuale il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla verifica degli
oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a
fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali
maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

8. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni.

La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è
abrogata.