Riceviamo
dall'ANAAM e pubblichiamo:
A tutto il personale ATA
Al Presidente della Repubblica
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del Senato
Al Presidente della Camera dei Deputati
Al Ministro della Pubblica Istruzione
Al Ministro del Lavoro
Direzione Generale Tutela Condizioni di Lavoro
Al Sindacato:
ANAAM Scuola
Siamo un gruppo di personale ATA in servizio
presso l’I.T.C.G. “Hodierna” di Mussomeli e l’I.I.S. “Virgilio” di Mussomeli
(CL), transitato dagli Enti Locali allo Stato per effetto dell’art.8 della
Legge 124/99 e abbiamo appreso, a fine giugno 2007, con grande amarezza la
sentenza n. 234 del 18/06/2007 emessa dalla Corte Costituzionale relativa alla
legittimità costituzionale del comma 218 della legge Finanziaria 2006. Vorremmo
esprimere il senso di umiliazione che abbiamo provato a causa di una vicenda,
che, ormai, si trascina da ben sette anni.
Pareri, interrogazioni parlamentari, sentenze di
giudici in I grado, in II grado, di Corte di Cassazione e, infine, della Corte
Costituzionale si sono succeduti nonostante una Legge dello Stato come la
124/99, fosse abbastanza chiara.
L’interpretazione dell’art.8 della Legge 124/99,
ha destato parecchie perplessità nel personale ATA;
“Riconoscimento giuridico ed economico
dell’anzianità maturata nell’Ente locale di provenienza”.
Vogliamo sottoporVi quanto segue:
Nella normativa scolastica esistono tre tipi di
riconoscimenti di anzianità:
ANZIANITA’ GIURIDICA – di solito riconosciuta a
coloro che hanno un contratto con effetto retroattivo o non assumono servizio
nel giorno indicato in contratto (periodo intercorrente tra la decorrenza di
contratto e il giorno di assunzione in servizio);
ANZIANITA’ ECONOMICA – è l’anzianità riconosciuta
per i servizi pre-ruolo oltre i quattro anni (1/3 dei servizi oltre i 4 anni)
davano diritto solo agli aumenti biennali convenzionali fino all’entrata in
vigore del CCNL 2005.
Con l’avvento del suddetto contratto l’anzianità
ai soli fini economici, viene riconosciuta ma entra a far parte dell’anzianità
giuridica ed economica al compimento di determinati anni di servizio, secondo il
grado di scuola a cui si appartiene, per tutto il personale ATA, al 20° anno
di servizio.
Addirittura il comma 13 dell’art.4 del D.P.R.
399/88 stabilisce: “ ai fini dell’inquadramento contrattuale l’anzianità
giuridica ed economica del personale ATA (statale) è determinata valutando anche
il servizio pre-ruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera
inferiore, nella misura prevista dall’art.3 del decreto legge 19 giugno 1970, n.370
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive
modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed
economiche riconosciute dalle vigenti norme, se più favorevoli”
Le norme di Legge succitate sono state confermate
dall’art.66 comma 6 del CCNL 04/08/1995.
ANZIANITA’ GIURIDICA ED ECONOMICA è invece tutta
l’anzianità senza taglio alcuno ai fini della progressione di carriera.
Appare sicuramente chiaro ed evidente ciò che era
stato espresso all’art. 8 della Legge 124/99, norma che non necessitava di
alcuna interpretazione.
Appare, invece, agli scriventi la forzosità
dell’interpretazione data alla norma, attribuita per problemi di finanza
pubblica.
Ma riteniamo che le misure per risanare la finanza
pubblica non devono passare attraverso la negazione di diritti acquisiti dai
lavoratori dello Stato.
Rivendichiamo, invece, il diritto a vedere
riconosciuta tutta l’anzianità maturata nell’Ente Locale di provenienza ai fini
giuridici ed economici e senza taglio alcuno ai fini della progressione di
carriera.
Ci sono problemi al momento, si può pagare anche
dopo, non direttamente annullare, cancellare con un colpo di spugna anni di
lavoro e professionalità acquisiti.
Come sostiene il Dott. Giuseppe Fioroni, Ministro
della Pubblica Istruzione,
“I debiti si pagano”.
Come riportato sul sito
del Ministero della P.I., nelle nuove indicazioni per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: “ogni insegnamento disciplinare,
deve essere un contributo all’educazione intesa come aiuto alla crescita della
persona (educare), al rispetto degli altri e della realtà”,aggiungiamo: a
maggior ragione ogni Legge dello Stato dovrebbe avere la stessa finalità, che
senso ha, voler educare da bambini e diseducare da adulti?
Si precisa che:
Il personale ATA transitato prestava servizio
nelle scuole statali ed era soltanto amministrato dall’Ente Locale in virtù di
una delega da parte dello Stato, come ribadito dal D.I. n.184 del 23 luglio 1999
all’art. 1 “ il compito svolto dall’Ente locale era svolto in sostituzione dello
Stato”.
Il personale svolgeva il proprio servizio nelle
scuole statali con gli stessi compiti, stesse mansioni e uguali problemi del
personale retribuito dallo Stato, anzi il personale amministrativo, in servizio
presso gli Istituti Tecnici e Scientifici dotati di personalità giuridica,
provvedeva a compiti molto più complessi rispetto agli statali, in quanto era
addetto al pagamento degli stipendi con tutti gli adempimenti contributivi e
fiscali dei docenti di ruolo, non di ruolo, incaricati di religione, ecc.
compiti che non esplicava il personale statale in quanto determinate categorie
di personale erano retribuite dalle DPT e dai Provveditorati.
L’avvenuto transito del personale dall’Ente Locale allo Stato risulta essere
soltanto un restituzione di una funzione dall’Ente Locale allo Stato che, per
delega, aveva assunto.
Ma vi rendete conto di quello che è stato fatto a
tale personale e cosa è venuto a determinarsi nelle scuole Italiane tra il
personale?
-
avete applicato la temporizzazione – Istituto che viene applicato per i
passaggi da una qualifica inferiore a una qualifica superiore (es: un
docente che ottiene il passaggio a Preside V. art. 3 comma 6 del D.P.R.
271/81, Art. 6 D.P.R. 345/83, Art. 4 comma 4 del D.P.R. 399/88), applicata
a tale personale che rimane nella stessa qualifica risulta improprio e
penalizzante;
-
risultano penalizzati i più anziani di servizio, poiché a maggiore
anzianità non corrisponde un migliore trattamento economico, da un semplice
calcolo risultano più avvantaggiati coloro che al 31/12/1999 abbiano meno di
5 anni di servizio (es. un collaboratore scolastico con una anzianità da 1
a 5 anni, mediante l’applicazione della temporizzazione si vede
riconosciuti 5 anni e più di servizio, un assistente amministrativo con 17
anni di anzianità al 31/12/99 si vede riconosciuti gli stessi 5 anni, quindi
il collaboratore scolastico per es. con 2 anni di servizio guadagna 3 anni
l’ass/te amm/vo perde 12 anni della sua vita lavorativa, alla data attuale
(un’assistente con 25 anni di servizio viene ad essere retribuita come un
collaboratore scolastico statale con la stessa anzianità);
Le
conseguenze appaiono evidenti e qui le elenchiamo:
-
disparità di trattamento, a pari
anzianità tra personale statale e personale transitato;
-
disparità di trattamento tra lo stesso
personale transitato, c’è chi guadagna in anzianità c’è chi perde
anzianità , c’è chi perde poco, c’è chi perde tanta anzianità e senza
possibilità di poterla recuperare nel corso degli anni, perché i più
giovani possono sempre recuperarla ai più anziani di età questa
possibilità è preclusa;
-
disparità tra coloro che hanno avuto una
sentenza passata in giudicato e coloro che sono stati bloccati dal comma
218 della finanziaria 2006, poiché se una Legge è giusta lo è per
tutti, se è ingiusta lo è per tutti.
Vi
proponiamo alcune perplessità:
·
E’ giusto che due professionalità
uguali vengano trattate in modo diverso e due professionalità diverse vengano
trattate in modo uguale? E questo non è disparità di trattamento?
·
Dov’è la giustizia e l’uguaglianza,
dov’è andata a finire la Costituzione Italiana? Ogni lavoratore ha diritto a una
retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del proprio lavoro, è forse
diversa la qualità e la quantità di lavoro tra il personale statale e il
personale transitato? È forse uguale il lavoro del collaboratore scolastico
statale e l’assistente amministrativo ex Ente Locale?
Siamo diversi solo perché figli di genitori
diversi?
Teniamo a precisare ai collaboratori scolastici
che non siamo contro di loro, anche perché alcuni di noi sono collaboratori
scolastici, sono soltanto paragoni su situazioni ingiuste.
Lo Stato Italiano ha problemi di finanza
pubblica, i sistemi per eliminare i problemi esistono e sono tanti, potremmo
fare diversi esempi, ma provvisoriamente ci fermiamo qui, forse perché
toccheremmo tasti dolenti.
Coloro che abbiamo eletto sia nel governo di
centro-sinistra durato fino al 2001 (autore del D.I. 05/04/2001) sia nel governo
di Centro-destra durato fino al 2006 (autore del comma 218 della finanziaria
2006), avrebbero dovuto rappresentarci non trincerarsi dietro la Legge fatta ad
Hoc e abusare di noi poveri.
I sindacati ci hanno tranquillizzati sostenendo
che, l’accordo sottoscritto in data 20 luglio 2000 con l’ARAN, doveva essere
soltanto finalizzato a un primo inquadramento provvisorio.
Ma allo stato attuale, sapete qual è la situazione
e si ritiene, che il personale ATA tutto e, a maggior ragione il personale
transitato dagli Enti Locali allo Stato è la categoria più povera e mal
retribuita di tutto il sistema dell’impiego pubblico e forse anche privato.
Chiediamo a viva voce all’attuale Governo,
all’attuale Parlamento, a tutte le Forze politiche di qualsiasi colore e lato,
maggioranza e minoranza, a tutti i sindacati in indirizzo, ognuno per la parte
di competenza, a far proprio questo problema, di aprire una nuova e vera
trattativa su questa vertenza ed eliminare la diversità che si è venuta a creare
nello stesso ambito.
Chiediamo, se possibile, un incontro personale con
le SS.LL. tramite una piccola rappresentanza del personale costituitasi in
comitato di difesa per il riconoscimento dei diritti del personale ATA ex Enti
Locali.
In queste righe abbiamo cercato di esprimere con
parole semplici il disagio che viviamo in seguito al torto che abbiamo subito.
Sperando in un riscontro alla presente
Si augura un buon lavoro a tutti
Firme in originale
Messina Lisetta (A.A.)
Canalella Filippa (A.A.)
Piazza Maria Grazia (A.A.)
Di Salvo Carmelina (A.T.)
Canalella Mario (I.T.P.)
Ferlisi Giuseppina P. (I.T.P.)
Turone Calogerino B. (C.S.)
Stornaiuolo Agostino (C.S.)
Ingrao Enzo (C.S.)
Vitellaro Carmelo (C.S.)
Ferrante Rosario (C.S.)
Celindano Grazia (C.S.)