TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART TIME: SCADENZA 15 MARZO
Data: Martedì, 06 marzo 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
a cura di Antimo Di Geronimo

I docenti e i non docenti che intendono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno tempo fino al 15 marzo prossimo per presentare la domanda.
Il termine è fissato nell’ordinanza 55 del 13 febbraio 1998, che è ancora in vigore perché è stata recepita nell’articolo 36 del contratto del 24 luglio 2003.
Il part-time può essere richiesto dai docenti, dagli educatori, dai tecnici, dagli amministrativi e dai collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato. Le istanze devono essere inoltrate all’Ufficio scolastico provinciale per il tramite del dirigente della scuola di servizio. Il part-time non può essere chiesto né dai dirigenti scolastici, né dai direttori dei servizi generali e amministrativi.

I tipi di part-time
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere strutturato in tre modi diversi: orizzontale, verticale e misto.
Il part-time orizzontale è caratterizzato dall’ articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Fermo restando che la retribuzione rimane ridotta in rapporto alla prestazione.
Il part-time verticale si articola, invece, solo su alcuni periodi, prevedendo, dunque, la totale assenza di prestazione in alcuni giorni.
La prestazione può essere concentrata, quindi, anche solo in alcuni giorni della settimana. Oppure può essere prevista con durata a tempo pieno, ma solo in alcuni mesi dell’anno.
La retribuzione, anche in questo caso, è proporzionale alla prestazione. E il numero dei giorni di ferie è anch’esso ridotto in rapporto al numero delle giornate di lavoro effettuate.
La combinazione di entrambe le tipologie di part-time (orizzontale e verticale) dà luogo al cosiddetto part-time misto.

Le attività funzionali all’insegnamento
Per quanto riguarda i docenti, la titolarità del contratto a tempo parziale verticale ha sempre creato problemi agli interessati per la questione delle attività funzionali all’insegnamento.
La normativa, infatti, non dispone chiaramente la riduzione di tali impegni proporzionalmente alla prestazione di insegnamento. Il tutto nonostante il fatto che la retribuzione subisce una decurtazione direttamente proporzionale alla riduzione del lavoro in classe.
A questo proposito, infatti, il contratto si limita a disporre che le condizioni contrattuali relative a questo aspetto, previste per il personale a tempo pieno, si applicano «in quanto compatibili».
Una formula giuridica che si presta a molteplici interpretazioni. Comprese quelle sfavorevoli al lavoratore. In ciò vanificando, a volte, i benefici della riduzione di prestazione. Basti pensare alle riunioni degli organi collegiali, che spesso coincidono con i giorni in cui, nel part-time verticale, non è prevista la prestazione di insegnamento.

La domanda
Resta il fatto, però, che almeno per le attività di insegnamento, il problema non si pone.
Ed è questo il motivo che induce gli interessati a scegliere questo tipo di contratto.
Per chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, la domanda deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza ministeriale 446/97. L’istanza deve essere stilata in carta semplice e deve contenere nome, cognome e luogo e data di nascita. I docenti devono indicare anche il ruolo di appartenenza, la classe di concorso, il tipo di posto e la sede di titolarità. Per il personale educativo basta, invece, la sede di titolarità. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario deve indicare, oltre alla sede di titolarità, anche il profilo professionale. La domanda deve contenere anche l’esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la tipologia di part-time e la durata della prestazione lavorativa richiesta.
Nell’istanza devono essere indicati i motivi per cui viene richiesta la trasformazione del rapporto con particolare riferimento a situazioni che, nella mobilità, diano luogo a precedenze (per esempio i termini previsti dall’articolo 21 e 33 della legge 104/92). Fermo restando, però, che il part-time può essere richiesto anche per esigenze personali e soggettive. Come, per esempio, la necessità di svolgere una seconda attività lavorativa oppure per motivi di studio.

Attività compatibili
Il rapporto di lavoro part-time non può essere cumulato con un altro rapporto subordinato con un’altra pubblica amministrazione. Anche se compatibile in termini di orario.
Nessun limite è previsto, invece, per il cumulo con altri lavori, purché il rapporto di lavoro a tempo parziale con l’amministrazione non superi il 50% della prestazione prevista per il tempo pieno. Oltre il limite del 50%, invece, scattano le incompatibilità previste per il personale a tempo pieno dall’articolo 508 del decreto legislativo 297/94.

Pubblicato il 28/2/2007






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