HANDICAP E I FATTI DI RAGUSA, ECCO COME STANNO VERAMENTE LE COSE
Data: Sabato, 17 febbraio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati








Rispondo al Dirigente scolastico Agata Di Luca per il bell'articolo postato nella pagiina: http://www.aetnanet.org/modules.php?name=News&file=article&sid=6643 , inerente l'handicap e più precisamente sul fatto di Ragusa. Per meglio chiarire e capire come veramente stanno le cose, vi invito a leggere il Dispositivo del tribunale che trovate nella pagina: http://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/tribcatania_31107.pdf, della mia rubrica.

    Il dispositivo è stato emesso in applicazione dell'art. 25 del R.D.L. 1404/35. Provvedimento del Tribunale per i Minorenni che è competente in materia civile, penale e amministrativa ai sensi dell'art. 38 delle disposizioni di attuazione del C.C. (R.D. 30/03/1942, n. 318), ai sensi dell'art. 25 R.D. 1404/34 modificato dalla L. 888/1956, ai sensi del R.D.L. 1404/1934 e successive modifiche, a norma del D.P.R. 447/1998 e ai sensi della L. 4 maggio 1983, n.184 e successive modifiche.
 In questo caso il Tribunale per i Minorenni è giudice di primo grado con  competenze in vari settori che hanno però come caratteristica comune il  fatto che nei procedimenti di cui trattasi sono comunque coinvolti dei  minori. Giudice di primo grado significa che tutte le decisioni prese dal  Tribunale possono essere impugnate di fronte alla Corte d'Appello.
 Bisogna ricordare però che il Tribunale per i Minorenni non è l'unico organo  giudiziario che si occupa di minori.
 Premesso quanto sopra vediamo in concreto quali sono le competenze effettive  del tribunale per i minorenni.

 Competenza penale

    Il Tribunale per i minorenni è giudice di primo grado per tutti i reati  commessi da minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto armi, nel  caso in cui sia accertata una condizione di sviluppo tale da ritenerli in  grado di rendersi conto dell'illiceità del fatto commesso e di  autodeterminarsi in relazione ad esso. Ricordiamo che per i minori di anni  quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi  non sono imputabili, e quindi anche se commettono dei reati non possono essere processati. Il che peraltro non vuol dire che non possano venire applicate nei loro confronti altre misure di natura amministrativa.

 Competenza civile

    Il Tribunale per i minorenni non è l'unico giudice che si occupa di minorenni, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni che li riguardano, come ad esempio il Tribunale Ordinario ed il Giudice Tutelare (che fa parte del Tribunale ordinario).
Vi sono però alcune materie di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni:
 - I provvedimenti a tutela dei minori, anche se stranieri purché residenti  in Italia, i cui genitori esercitano male la potestà, previsti dagli  art.330, 333, 336 del codice civile.
 - l'affidamento dei figli di genitori non sposati che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione conflittuale (ari. 317 bis codice civile).
 - l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità;
 - il riconoscimento dei figli quando manca il consenso del genitore che per primo li ha riconosciuti;
 - la legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio;
 - la decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di riconoscimento in tempi diversi da parte dei due genitori;
 - le pronunce di interdizione o inabilitazione nell'ultimo anno della minore età, quando sussista l'incapacità di intendere e volere;
 - l'autorizzazione al matrimonio dei minori.

 Competenza in materia amministrativa (è su questa competenza che è stato emesso il dispositivo che relega il ragazzo in un Istituto Psicopedagogico).

     Sono procedimenti aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere. In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita. Il fondamento di questi provvedimenti è ancora l'art. 25 della legge istitutiva dei Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934) anche se ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori) ormai da decenni eliminati. La logica attuale è quella di fornire all'adolescente i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di "contenimento' da parte lei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza.

     Da una prima analisi del provvedimento - visto che il giudice ricorre alla ASL per una "Diagnosi di precisa e di prescrizioni aggiornate di terapie  farmacologiche" - è che manchi la Certificazione, stilata per l'appunto dalla ASL di competenza: Servizio di Neuropsichiatria Infantile prevista dal  D.P.R. del '94 necessaria per la compilazione della Diagnosi Funzionale  http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr24294.html) e alla redazione del P.E.I. Una grossa carenza della scuola? Si, forse si.

 saluti
Rolando A. Borzetti
www.edscuola.it/archivio/handicap






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