Permessi retribuiti diritto allo studio
Data: Sabato, 14 ottobre 2006 ore 18:31:04 CEST
Argomento: Ufficio Scolastico Provinciale


Dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia: nota prot. n. 22487 del  13/10/2006 con cui si formula un parere, diretto ad una istituzione scolastica della provincia di Trapani, sulle modalità di concessione dei permessi per il diritto allo studio al personale scolastico.

Con riferimento alla nota prot. n. 4865 dell’11.10.2006, con il quale la S.V. ha richiesto un parere sulle istanze di diritto allo studio di alcune unità di personale docente e amministrativo in servizio in codesto istituto, si chiarisce quanto segue: 1) sorgono intanto perplessità sulla concessione da parte dell’U.S.P. di Trapani della concessione del beneficio de quo, considerato che l’attività formativa in questione consiste in un corso di Lingua e Cultura Araba della durata di 90 ore, caratterizzato da nessun riferimento alle categorie di corsi comprese nel Contratto collettivo integrativo regionale sul diritto allo studio, sottoscritto in data 10 novembre 2003 e a tutt’oggi vigente. Le categorie in questione sono infatti: a) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria o di un diploma di laurea (o titolo equipollente). b) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza; c) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione e di riqualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, compresi i corsi di Lingua Straniera della Scuola Elementare e quelli in ogni modo riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento scolastico; d) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari; e) frequenza dei corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio. È appena il caso di precisare, infatti, che l’unica voce che può essere accostata alla fattispecie del corso de quo concerne la qualificazione professionale di cui alla lettera C, che certamente non trova attuazione in un semplice corso di “lingua e cultura Araba”, non solo manifestamente nel caso dei quattro assistenti amministrativi, ma neppure nel caso del docente che, pur apprendendo i primi rudimenti della lingua e della cultura araba, in un corso con finalità molto diverse da quelle dell’incremento della professionalità docente, non integra alcuna possibile ricaduta diretta sulla funzione rivestita. I corsi poi di lingua straniera della scuola elementare, cui fa riferimento il contratto, sono quelli specificatamente organizzati dall’Amministrazione per gli insegnanti elementari da specializzare o da riqualificare. A prescindere, comunque, dal diritto che deve essere riconosciuto con l’inserimento negli appositi elenchi dall’Ufficio Scolastico Provinciale, va anche considerato che il riconoscimento delle ore di permesso è finalizzato a rendere concreto un diritto altrimenti irrealizzabile. Così viene concesso il permesso, nei casi previsti, in caso di esami finali o intermedi, qualora coincidenti con l’orario di servizio, oppure per potere raggiungere la sede del corso in caso di notevole aggravio logistico, o, ancora, per potere svolgere ricerche, per tesi o documenti obbligatori nel corso e, in ogni caso, il permesso deve essere proporzionato alla effettiva consistenza del curriculum, mentre l’Amministrazione deve porre in essere ogni possibile aggiustamento dell’orario di servizio per evitare la perdita delle ore di lavoro e la conseguente diminuzione della efficienza degli Uffici e della didattica. Si rammenta il caso dei corsi abilitanti di cui alla legge 143/2004 – D.M. 21/2004. Nell’ambito di tale fattispecie, lo scrivente ha così invitato i capi di Istituto a spostare il giorno libero dei corsisti al sabato, data prevalente dello svolgimento dei corsi, per evitare la coincidenza con il servizio, riducendo al minimo la concessione dei permessi e il conseguente danno per la vita della scuola. La ratio dei permessi non è infatti quella di consentire la frequenza a qualsiasi iniziativa di formazione o autoformazione il dipendente decida, anche solo per “otium”, di partecipare, ma è invece quella di rendere possibile al personale una crescita culturale e professionale che, oltre a migliorare le proprie abilità, conoscenze e competenze, produca una positiva ricaduta sull’attività professionale resa al sistema scolastico. Conclusivamente, sia per la natura del corso in questione, sia per le modalità dei permessi richiesti, si esprime parere negativo alla concessione del beneficio richiesto.

Il DIRIGENTE

ROSARIO LEONE







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