A SCUOLA SENZA LAVORARE OLTRE 70 EX BIDELLI
Data: Venerd́, 24 marzo 2006 ore 09:04:43 CET
Argomento: Opinioni


Grazie alla CGIL di Palermo

   "23 marzo 2006
Siamo sette assistenti tecnici (personale A.T.A scuola pubblica) precari e di ruolo , lavoriamo al I.P.S.S.A.R. Francesco Paolo Cascino di Palermo, che a nome di un folto gruppo di colleghi vorremmo sottoporvi una questione a nostro parere meritevole di attenzione.

 La vicenda di tanto in tanto è salita agli altari della cronaca, e nei mesi scorsi il Giornale di Sicilia titolava “Assistenti tecnici ma privi di competenze – A scuola senza lavorare oltre 70 ex bidelli”.

 Sicuramente implicazioni di carattere politico possono essere letti nell’aver sottratto ad 80 persone la dignità di lavoratore trasformandole in “esecutore scolastico addetto ai servizi generali” ed in quanto tale impossibilitato a rientrare nei ranghi dell’ente cedente (così come da sentenza dei giudici della sezione lavoro del tribunale di Palermo) in ottemperanza dell’accordo stipulato in data 20/7/2000 tra l’A.R.A.N. e le organizzazioni sindacali, che stabilisce i compiti del personale rimasto alle dipendenze degli enti locali, e nessuno di questi trova coincidenza con quelli svolti dagli esecutori scolastici.

 Così come non si riscontra una esatta corrispondenza con i ruoli del personale A.T.A. dello Stato presso cui queste persone sono transitati, se non attraverso un particolare e fortemente opinabile raffronto delle mansioni contrattuali del profilo di esecutore scolastico: “esige buone conoscenze specialistiche acquisibili con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnata da corsi di formazione specialistici” con quelle dell’assistente tecnico per le quali sono necessari titoli e competenze ben precise magari non contenuti nelle declatorie contrattuali a cui si sono rigorosamente attenuti i giudici.

 I giudici che cotanta comparazione hanno fatto delle norme contrattuali fra le mansioni dell’uno e dell’altro profilo, non hanno poi tenuto conto della diversità dei titoli richiesti per l’accesso all’uno ed all’altro ruolo, considerato che già questo sarebbe potuto essere indicativo di una qualche diversità fra i due ruoli.

Così pure come lascia perplessi il mancato intervento da parte dell’Avvocatura dello Stato nel presentare ricorso contro delle sentenze pertanto divenute definitive ed esecutive.

 Ed infine l’aspetto giuridico della questione.
 Se pur ancora le ultime ordinanze ministeriali che indicono le modalità per l’accesso al ruolo di assistente tecnico, prevedano fra i titoli di accesso oltre al:

 - diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

 - diploma di maestro d’arte a indirizzo specifico;

 - diploma di maturità, corrispondente alle specifiche aree professionali;

 - anche il diploma di scuola secondaria di primo grado integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato ai sensi ai sensi dell’art.14 della legge n.845/78 integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi;

 le stesse presumono che i requisiti debbano essere posseduti all’atto della domanda di ammissione al concorso. Tanto è che se questi titoli non sono in possesso dei candidati, così come avviene per qualunque concorso pubblico, questo risulta essere motivo di annullamento della domanda di partecipazione alla selezione, sia essa per soli titoli o per titoli e prove.

 Tenuto conto delle sentenze emesse dai giudici della sezione lavoro del tribunale di Palermo secondo cui il profilo di esecutore scolastico (per il cui accesso è stato sufficiente il solo titolo di scuola secondaria di primo grado o in taluni casi la licenza elementare) è stato equiparato a quello di assistente tecnico ( i cui titoli di accesso sono stati precedentemente indicati) appare evidente che i cittadini italiani possono non risultare tutti uguali dinnanzi alla legge o alle norme se vero è che ai lavoratori interessati a tale provvedimento sarà data l’opportunità di acquisire quei titoli mancanti per la regolarizzazione dell’operazione. Sarebbe un’ po’ come accettare il fatto che degli studenti iscritti al terzo o magari al quarto anno di giurisprudenza, possano accedere al concorso per magistrato, tenendo conto del fatto che da lì ad uno o due anni otterrebbero il diploma di laurea, requisito fondamentale per partecipare.

 Saremmo estremamente grati di un Vostro interesse al problema, e certi di vostro riscontro si porgono cordiali saluti. "






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