Sentenza del tribunale di Enna sulla procedura di nomina e
revoca nelle funzioni dirigenziali. In assenza di un esplicito giudizio negativo, incarico
rinnovato. Il rinnovo degli incarichi dirigenziali all'esame del giudice del
lavoro. Nella procedura per il conferimento di un nuovo incarico dirigenziale
debbono essere considerati i risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento
del precedente incarico. Pertanto, ove non sussista una espressa valutazione negativa
effettuata ai sensi dell'articolo 27 del contratto nazionale di lavoro deve
essere disposta la conferma dell'incarico e, comunque, deve essere assicurato
al dirigente un incarico di norma equivalente. Con queste motivazioni il tribunale di Enna (sezione lavoro,
giudice monocratico, ordinanza del 4/11/05) ha ordinato all'amministrazione di
reintegrare il dirigente ricorrente, in via provvisoria fino alla sentenza di
merito, nell'incarico dirigenziale presso la sede scolastica (un istituto di
istruzione superiore della provincia di Enna) dove aveva esercitato la funzione
fino al 31 agosto 2005.
IL CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO
L'incarico ai dirigenti della V° area è conferito per un
tempo determinato fino a cinque anni. Temporaneità dell'incarico, valutazione
dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati (e responsabilità per i
risultati), onnicomprensività della retribuzione, sono le caratteristiche
essenziali della figura dirigenziale. Tali caratteristiche rendono unitaria la
figura, pur nella varietà dei settori nei quali i dirigenti risultano
inquadrati.
La temporaneità dell'incarico determina, al completamento del
periodo previsto, la necessità di conferimento di un nuovo incarico, sempre per
un arco di tempo determinato. Il dlgs 165/01, la legge 145/02 e il contratto di
lavoro dell'area quinta dettano le regole applicabili in materia.
L'articolo 23 del c.c. di lavoro, in particolare, precisa le
caratteristiche delle istituzioni scolastiche alle quali debbono essere
rapportate (ai fini del conferimento dell'incarico) le attitudini (capacità,
competenza, esperienza professionale) del singolo dirigente.
Si tratta di una valutazione che deve essere sorretta da una
motivazione. A tal fine pare dover considerare, in relazione alla legge 145/02
(non ribadisce il principio di rotazione degli incarichi), che la conferma
dell'incarico precedente (in assenza di una valutazione negativa) costituisce
la prima ipotesi da valutare nell'ambito della procedura di conferimento di
nuovo incarico.
Con riferimento all'incarico svolto, infatti, possono essere
rilevate le modalità di esercizio della funzione, l'adeguatezza dell'azione,
l'entità e la qualità dei risultati ottenuti nello svolgimento del servizi.
L'ESPERIENZA PRECEDENTE
Le modalità seguite dalle direzioni generali in merito al
conferimento di nuovi incarichi, presentano talvolta elementi (giustificati
come fatti attinenti alla discrezionalità) tali da determinare contestazioni
anche in sede giudiziaria.
Sono stati assunti, a motivo della mancata conferma
dell'incarico, fatti episodici che non hanno dato luogo a situazioni negative
circa l'organizzazione dell'istituzione scolastica e l'attività gestionale
svolta. Fatti relazionali di limitatissima entità e di circoscritta incidenza
(anche con riguardo a un singolo dipendente) sono stati considerati come note
di demerito anche in assenza di una valutazione negativa dei risultati e a
prescindere da un approfondito accertamento delle eventuali responsabilità.
Una situazione del genere (la presunta situazione di
incompatibilità con un insegnante della scuola), che peraltro non aveva dato
luogo a una valutazione negativa dei risultati e non era stata oggetto di esame
e di rilievo (per consentire le controdeduzioni del dirigente, come livello
minimo di un contraddittorio ai fini della difesa), era stata assunta come
generico riferimento per un provvedimento di mutamento dell'incarico (e della
sede scolastica).
Il mutamento, inoltre, realizzava una ´mutatio in peius'
della posizione del dirigente a causa dell'assegnazione alla direzione di un
istituto scolastico di proporzioni di gran lunga peggiori (per consistenza di
classi, di alunni, di sezioni, di indirizzi) rispetto alla sede scolastica in
cui, durante lo svolgimento del precedente incarico, il dirigente aveva
prestato servizio.
LE CONCLUSIONI DEL GIUDICE
Il giudice di Enna, nella questione considerata, ha ribadito
il principio per cui in assenza di una valutazione espressamente negativa circa
l'attività svolta dal dirigente, qualora non venga confermato l'incarico
dirigenziale, deve essere di norma assicurato al dirigente un incarico
equivalente a quello precedente concluso per scadenza del termine. Il danno
professionale derivante al dirigente non confermato nell'incarico e destinato a
una scuola di proporzioni e dimensioni più limitate, costituisce (in
riferimento agli effetti determinati) danno grave (con il conseguente periodo
di aggravamento nel tempo) che giustifica il provvedimento cautelare.
Numero 277, pag. 55
del 22/11/2005
Autore: di Giuseppe Pennisi