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Dirigenti Scolastici: Presidi bocciati con motivazione.

Normativa Utile

Sentenza del tribunale di Enna sulla procedura di nomina e revoca nelle funzioni dirigenziali. In assenza di un esplicito giudizio negativo, incarico rinnovato. Il rinnovo degli incarichi dirigenziali all'esame del giudice del lavoro. Nella procedura per il conferimento di un nuovo incarico dirigenziale debbono essere considerati i risultati ottenuti dal dirigente nello svolgimento del precedente incarico. Pertanto, ove non sussista una espressa valutazione negativa effettuata ai sensi dell'articolo 27 del contratto nazionale di lavoro deve essere disposta la conferma dell'incarico e, comunque, deve essere assicurato al dirigente un incarico di norma equivalente. Con queste motivazioni il tribunale di Enna (sezione lavoro, giudice monocratico, ordinanza del 4/11/05) ha ordinato all'amministrazione di reintegrare il dirigente ricorrente, in via provvisoria fino alla sentenza di merito, nell'incarico dirigenziale presso la sede scolastica (un istituto di istruzione superiore della provincia di Enna) dove aveva esercitato la funzione fino al 31 agosto 2005.

IL CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO

L'incarico ai dirigenti della V° area è conferito per un tempo determinato fino a cinque anni. Temporaneità dell'incarico, valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati (e responsabilità per i risultati), onnicomprensività della retribuzione, sono le caratteristiche essenziali della figura dirigenziale. Tali caratteristiche rendono unitaria la figura, pur nella varietà dei settori nei quali i dirigenti risultano inquadrati.

La temporaneità dell'incarico determina, al completamento del periodo previsto, la necessità di conferimento di un nuovo incarico, sempre per un arco di tempo determinato. Il dlgs 165/01, la legge 145/02 e il contratto di lavoro dell'area quinta dettano le regole applicabili in materia.

L'articolo 23 del c.c. di lavoro, in particolare, precisa le caratteristiche delle istituzioni scolastiche alle quali debbono essere rapportate (ai fini del conferimento dell'incarico) le attitudini (capacità, competenza, esperienza professionale) del singolo dirigente.

Si tratta di una valutazione che deve essere sorretta da una motivazione. A tal fine pare dover considerare, in relazione alla legge 145/02 (non ribadisce il principio di rotazione degli incarichi), che la conferma dell'incarico precedente (in assenza di una valutazione negativa) costituisce la prima ipotesi da valutare nell'ambito della procedura di conferimento di nuovo incarico.

Con riferimento all'incarico svolto, infatti, possono essere rilevate le modalità di esercizio della funzione, l'adeguatezza dell'azione, l'entità e la qualità dei risultati ottenuti nello svolgimento del servizi.

L'ESPERIENZA PRECEDENTE

Le modalità seguite dalle direzioni generali in merito al conferimento di nuovi incarichi, presentano talvolta elementi (giustificati come fatti attinenti alla discrezionalità) tali da determinare contestazioni anche in sede giudiziaria.

Sono stati assunti, a motivo della mancata conferma dell'incarico, fatti episodici che non hanno dato luogo a situazioni negative circa l'organizzazione dell'istituzione scolastica e l'attività gestionale svolta. Fatti relazionali di limitatissima entità e di circoscritta incidenza (anche con riguardo a un singolo dipendente) sono stati considerati come note di demerito anche in assenza di una valutazione negativa dei risultati e a prescindere da un approfondito accertamento delle eventuali responsabilità.

Una situazione del genere (la presunta situazione di incompatibilità con un insegnante della scuola), che peraltro non aveva dato luogo a una valutazione negativa dei risultati e non era stata oggetto di esame e di rilievo (per consentire le controdeduzioni del dirigente, come livello minimo di un contraddittorio ai fini della difesa), era stata assunta come generico riferimento per un provvedimento di mutamento dell'incarico (e della sede scolastica).

Il mutamento, inoltre, realizzava una ´mutatio in peius' della posizione del dirigente a causa dell'assegnazione alla direzione di un istituto scolastico di proporzioni di gran lunga peggiori (per consistenza di classi, di alunni, di sezioni, di indirizzi) rispetto alla sede scolastica in cui, durante lo svolgimento del precedente incarico, il dirigente aveva prestato servizio.

LE CONCLUSIONI DEL GIUDICE

Il giudice di Enna, nella questione considerata, ha ribadito il principio per cui in assenza di una valutazione espressamente negativa circa l'attività svolta dal dirigente, qualora non venga confermato l'incarico dirigenziale, deve essere di norma assicurato al dirigente un incarico equivalente a quello precedente concluso per scadenza del termine. Il danno professionale derivante al dirigente non confermato nell'incarico e destinato a una scuola di proporzioni e dimensioni più limitate, costituisce (in riferimento agli effetti determinati) danno grave (con il conseguente periodo di aggravamento nel tempo) che giustifica il provvedimento cautelare. 

Numero 277, pag. 55 del 22/11/2005

Autore: di Giuseppe Pennisi









Postato il Martedì, 29 novembre 2005 ore 06:27:06 CET di Daniele La Delia
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