CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Data: Venerd́, 11 novembre 2005 ore 07:11:46 CET
Argomento: Comunicati


Il tribunale di Cagliari chiarisce la condotta dei dirigenti.Presidi, voce grossa nelle trattative. Possono rifiutarsi di trovare un accordo a livello d'istituto. Voce forte dei presidi all'interno della contrattazione di istituto. I dirigenti scolastici, infatti, possono rifiutarsi di trattare nelle materie di contrattazione integrativa, in particolare quando le parti hanno deciso di osservare l'accordo sino alla stipula di un nuovo contratto a livello d'istituto. Il tutto senza incorrere nel rischio di condotta antisindacale. È quanto emerge da alcune decisioni giurisprudenziali che contribuiscono a sgombrare il campo da diversi dubbi interpretativi. Significativo in tal senso il recente decreto (n. 13329, del 28 settembre 2005) del tribunale di Cagliari in composizione monocratica, emesso in relazione a un ricorso (ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori) proposto dai Cobas per un preteso comportamento antisindacale del dirigente (circolo didattico di S. Antioco). ´Il rifiuto del dirigente scolastico a condurre la trattativa nelle materie di contrattazione integrativa di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo nazionale di comparto, con una delegazione di parte sindacale irritualmente composta... non solo non costituisce una condotta idonea a limitare o precludere lo svolgimento delle prerogative sindacali previste dalla legge o dal contratto collettivo, ma rappresenta, invece, espressione di una facoltà legittima all'osservanza delle regole fissate dalla normativa di riferimento, per lo svolgimento di corrette relazioni sindacali e trattative contrattuali'. E ancora, con riguardo alle trattative, il tribunale ha osservato che, ove le parti nel disciplinare la decorrenza e la durata dell'accordo abbiano espressamente previsto che lo stesso conservi validità fino alla stipula di nuovo contratto a livello di istituto, non si rende necessaria una nuova trattativa. ´Tanto, in conformità con le previsioni del Ccnl di comparto, che, dopo aver individuato (all'articolo 6, n. 2) le materie oggetto di contrattazione integrativa e l'obbligo per il dirigente scolastico di formalizzare nelle predette materie la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico (e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni dall'inizio delle trattative), stabilisce che la contrattazione abbia di norma cadenza annuale, soggiungendo che le parti possano prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto e che le stesse, decorsi i 20 giorni dall'inizio delle trattative, riassumano le prerogative e libertà di iniziativa'.
Il conflitto sindacale. Il richiamato decreto del tribunale di Cagliari ha risolto le questioni proposte (con il ricorso) circa la natura antisindacale di comportamenti assunti dal dirigente del circolo didattico di S. Antioco, in tema di relazioni sindacali di istituto. Al dirigente veniva contestato (dalla sezione provinciale dei Cobas) di non aver correttamente adempiuto all'obbligo di informazione preventiva e successiva, e di contrattazione integrativa con la Rsu. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, i Cobas avevano sottolineato il rifiuto sistematico alla trattativa per il rinnovo del contratto integrativo sul fondo di istituto, nel presupposto che la delegazione di parte sindacale fosse irregolarmente costituita per la presenza di soggetti estranei (il rappresentante territoriale dei Cobas). Tale condotta, ad avviso del comitato provinciale di base della scuola, aveva consentito al dirigente scolastico di disciplinare in via unilaterale importanti aspetti della vita organizzativa dell'istituto (criteri di assegnazione del personale docente ai plessi; ripartizione del fondo di istituto; attribuzione dei compensi al personale docente e Ata; modalità relative all'organizzazione del lavoro; criteri per l'individuazione del personale docente e Ata da utilizzare nelle attività da retribuire con il fondo di istituto). In realtà, come poi accertato, il dirigente, nelle materie riguardanti la contrattazione, e con specifico riferimento alla ripartizione del fondo di istituto, aveva applicato, in assenza di un nuovo accordo (precluso dalla presenza alla trattativa di un soggetto estraneo), l'ultimo contratto validamente stipulato. I problemi posti dal ricorso riguardavano tre aspetti delle relazioni sindacali. Il primo, che aveva carattere pregiudiziale, concerneva il riconoscimento della facoltà di proporre ricorso per comportamento antisindacale a un sindacato non rappresentativo nell'ambito del comparto scuola (Cobas) e non firmatario del contratto. Questa eccezione, sollevata dalla difesa dell'amministrazione, è stata respinta dal giudice. L'articolo 28 della legge n. 300/70 ammette il ricorso giudiziario finalizzato alla repressione della condotta antisindacale da parte degli organismi locali delle associazioni sindacali, che abbiano un interesse specifico giuridicamente rilevante a ottenere la repressione del comportamento che si assume riprovevole.

Per quanto concerne, invece, la presenza in qualità di consulente della Rsu di un soggetto estraneo e non legittimato a trattare, il giudice rileva (richiamando la precisazione dell'Aran n. 4260, 27 maggio 2004) che la figura del consulente non è in alcun modo contemplata dalla normativa contrattuale di riferimento concernente la composizione della delegazione trattante di parte sindacale, ma solo per quella della parte pubblica a livello di amministrazione regionale. Pertanto, è legittimo il rifiuto del dirigente di trattare con una delegazione di parte sindacale, irritualmente composta. In assenza di nuovi accordi, giammai perfezionati nonostante ripetuti tentativi di incontro sollecitati dal dirigente, risulta possibile ritenere tacitamente prorogati i precedenti accordi. Per queste ragioni il giudice non ha ritenuto antisindacale il comportamento tenuto dal dirigente.

 

 

 







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