Il tribunale di Cagliari
chiarisce la condotta dei dirigenti.Presidi, voce grossa nelle trattative. Possono
rifiutarsi di trovare un accordo a livello d'istituto. Voce forte dei presidi
all'interno della contrattazione di istituto. I dirigenti scolastici, infatti,
possono rifiutarsi di trattare nelle materie di contrattazione integrativa, in
particolare quando le parti hanno deciso di osservare l'accordo sino alla
stipula di un nuovo contratto a livello d'istituto. Il tutto senza incorrere
nel rischio di condotta antisindacale. È quanto emerge da alcune decisioni
giurisprudenziali che contribuiscono a sgombrare il campo da diversi dubbi
interpretativi. Significativo in tal senso il recente decreto (n. 13329, del 28
settembre 2005) del tribunale di Cagliari in composizione monocratica, emesso
in relazione a un ricorso (ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori)
proposto dai Cobas per un preteso comportamento antisindacale del dirigente
(circolo didattico di S. Antioco). ´Il rifiuto del dirigente scolastico a
condurre la trattativa nelle materie di contrattazione integrativa di cui
all'articolo 6 del Contratto collettivo nazionale di comparto, con una
delegazione di parte sindacale irritualmente composta... non solo non
costituisce una condotta idonea a limitare o precludere lo svolgimento delle
prerogative sindacali previste dalla legge o dal contratto collettivo, ma
rappresenta, invece, espressione di una facoltà legittima all'osservanza delle
regole fissate dalla normativa di riferimento, per lo svolgimento di corrette
relazioni sindacali e trattative contrattuali'. E ancora, con riguardo alle
trattative, il tribunale ha osservato che, ove le parti nel disciplinare la
decorrenza e la durata dell'accordo abbiano espressamente previsto che lo
stesso conservi validità fino alla stipula di nuovo contratto a livello di
istituto, non si rende necessaria una nuova trattativa. ´Tanto, in conformità
con le previsioni del Ccnl di comparto, che, dopo aver individuato (all'articolo
6, n. 2) le materie oggetto di contrattazione integrativa e l'obbligo per il
dirigente scolastico di formalizzare nelle predette materie la propria proposta
contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico (e, in
ogni caso, entro i successivi dieci giorni dall'inizio delle trattative),
stabilisce che la contrattazione abbia di norma cadenza annuale, soggiungendo
che le parti possano prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto e
che le stesse, decorsi i 20 giorni dall'inizio delle trattative, riassumano le
prerogative e libertà di iniziativa'.
Il conflitto sindacale. Il richiamato decreto del tribunale di Cagliari ha
risolto le questioni proposte (con il ricorso) circa la natura antisindacale di
comportamenti assunti dal dirigente del circolo didattico di S. Antioco, in
tema di relazioni sindacali di istituto. Al dirigente veniva contestato (dalla
sezione provinciale dei Cobas) di non aver correttamente adempiuto all'obbligo
di informazione preventiva e successiva, e di contrattazione integrativa con la Rsu. Con riferimento a
quest'ultimo aspetto, i Cobas avevano sottolineato il rifiuto sistematico alla
trattativa per il rinnovo del contratto integrativo sul fondo di istituto, nel
presupposto che la delegazione di parte sindacale fosse irregolarmente
costituita per la presenza di soggetti estranei (il rappresentante territoriale
dei Cobas). Tale condotta, ad avviso del comitato provinciale di base della
scuola, aveva consentito al dirigente scolastico di disciplinare in via
unilaterale importanti aspetti della vita organizzativa dell'istituto (criteri
di assegnazione del personale docente ai plessi; ripartizione del fondo di
istituto; attribuzione dei compensi al personale docente e Ata; modalità
relative all'organizzazione del lavoro; criteri per l'individuazione del
personale docente e Ata da utilizzare nelle attività da retribuire con il fondo
di istituto). In realtà, come poi accertato, il dirigente, nelle materie
riguardanti la contrattazione, e con specifico riferimento alla ripartizione
del fondo di istituto, aveva applicato, in assenza di un nuovo accordo
(precluso dalla presenza alla trattativa di un soggetto estraneo), l'ultimo
contratto validamente stipulato. I problemi posti dal ricorso riguardavano tre
aspetti delle relazioni sindacali. Il primo, che aveva carattere pregiudiziale,
concerneva il riconoscimento della facoltà di proporre ricorso per
comportamento antisindacale a un sindacato non rappresentativo nell'ambito del
comparto scuola (Cobas) e non firmatario del contratto. Questa eccezione,
sollevata dalla difesa dell'amministrazione, è stata respinta dal giudice.
L'articolo 28 della legge n. 300/70 ammette il ricorso giudiziario finalizzato
alla repressione della condotta antisindacale da parte degli organismi locali
delle associazioni sindacali, che abbiano un interesse specifico giuridicamente
rilevante a ottenere la repressione del comportamento che si assume
riprovevole.
Per
quanto concerne, invece, la presenza in qualità di consulente della Rsu di un
soggetto estraneo e non legittimato a trattare, il giudice rileva (richiamando
la precisazione dell'Aran n. 4260, 27 maggio 2004) che la figura del consulente
non è in alcun modo contemplata dalla normativa contrattuale di riferimento
concernente la composizione della delegazione trattante di parte sindacale, ma
solo per quella della parte pubblica a livello di amministrazione regionale.
Pertanto, è legittimo il rifiuto del dirigente di trattare con una delegazione
di parte sindacale, irritualmente composta. In assenza di nuovi accordi,
giammai perfezionati nonostante ripetuti tentativi di incontro sollecitati dal
dirigente, risulta possibile ritenere tacitamente prorogati i precedenti
accordi. Per queste ragioni il giudice non ha ritenuto antisindacale il
comportamento tenuto dal dirigente.