CATANIA, DA RIFARE LE IMMISSIONI NEI RUOLI
Data: Sabato, 30 luglio 2005 ore 00:08:08 CEST Argomento: Comunicati
La Cgil scuola: «per le graduatorie permanenti bisognava tener conto della sentenza del Tar»
Da rifare le nomine dei docenti immessi nei ruoli
Secondo l'avv. Fabio Rossi, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale non avrebbe impugnato la sentenza della quarta sezione del Tar di Catania, che ha dato ragione ai docenti, i quali non hanno avuto il doppio punteggio per non avere prestato servizio nelle scuole ubicate nelle zone di montagna. Mentre i loro colleghi che a loro volta hanno insegnato in scuole che si trovano al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, si trovano avvantaggiati nella graduatoria appunto per il doppio punteggio. L'avv. Rossi, che ha difeso i docenti «non montanari», ha dichiarato: «Sulla vicenda ribadisco che, ad oggi, nessun appello mi è stato notificato dall'amministrazione. Faccio inoltre presente che, se il dirigente del Csa procederà alle immissioni nei ruoli ed al conferimento delle supplenze sulla base delle graduatorie dichiarate illegittime dal Tar di Catania, la vicenda assumerà senz'altro rilievo penale. Non è lecito decidere del destino di migliaia di docenti assumendo comportamenti personalistici ed improntati al dispregio della legalità». La dichiarazione del legale è abbastanza grave. Da parte sua il direttore generale dice di avere impugnata la sentenza del Tar. L'avv. Rossi sostiene il contrario, mentre entro questo mese verranno immessi nei ruoli 381 docenti e dal mese di agosto molti altri precari saranno nominati con contratto a tempo determinato prelevati dalla graduatoria permanente. A questo punto, una sistuazione da chiarire al più presto per tranquillizzare sia coloro che hanno già avuto la nomina, sia i docenti «non montanari» che aspirano ad un contratto a tempo indeterminato o determinato, una volta riconosciuti i loro diritti. La motivazione della sentenza del Tar consiste nel fatto che «l'amministrazione resistente ha comunicato di avere proceduto all'individuazione dei Comuni classificati di montagna utilizzando l'elenco ufficiale dell'unione dei Comuni delle comunità montane del 2002»; secondo i giudici del Tar «l'elenco in questione non ha alcun carattere di ufficialità in quanto proveniente da un ente a carattere associativo, l'adesione al quale avviene su base meramente volontaria e non comporta alcun specifico accertamento in ordne ai requisiti posseduti». Secondo il Tar i comuni montani sarebbero dovuti essere individuati dall'elenco predisposto dalla commissione censuaria centrale. Il Tar conclude che «i Comuni di Linguaglossa, Maletto, Milo, Maniace, Nicolosi, Pedara, Vizzini, Randazzo, Bronte, Castiglione di Sicila, Sant'Alfio e Zaffarena Etnea ' non possiedono i requisiti indicati dall'art.1, comma 1 della legge 99 del 1952, per cui gli stessi in ogni caso non possono essere compresi tra i comuni di montagna ai fini dell'attribuzione del punteggio maggiorato di cui alla lettera B. 3, sub h della tabella del DD 7 aprile 2004 n.97, convertito in L. 4 giugno 2004,n.143». Secondo l'avv, Rossi non vi sono dubbi: l'mministrazione deve eseguire la sentenza dal momento che è stata annullata dal Tar la motivazione sul doppio punteggio di montagna presentata dal direttore dell'ufficio scolastico regionale.
Anche per la Cgil scuola la sentenza del Tar deve essere esecutiva.
Il segretario provinciale del sindacato prof. Tomasello ci ha detto: «La Cgil auspica una soluzione che garantisca la legittimità dei diritti dei ricorrenti. Avevamo a suo tempo diffidato l'amministrazione e chiedevamo l'applicazione delle graduatorie così come previsto dalla sentenza del Tar. Appare strano che l'Amministrazione periferica del Miur non abbia dopo averlo ripetutamente «strombazzato» presentato ricorso. Ci pare del tutto ovvio che l'Amministrazione è in difetto; la Cgil sarà a fianco dei ricorrenti nel garantire percorsi di legalità.
A questopunto la Cgil metterà in campo tutte le azioni che serviranno per rpristinare la legalità. Addirittura , corre voce, che i ricorrenti stiano per prestentare un esposto alla Procura della Repubblica dal momento che la sentenza del Tar non sia stata concretizzata._ Mario Castro
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