IL TAR di Palermo interviene a gamba tesa e riammette 18 sui 36 esclusi dalla prova scritta della sanatoria dei presidi
Data: Domenica, 23 agosto 2015 ore 22:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


Riportiamo dal sito www.dirigentisicilia.org dell'associazione sindacale DirigentiSicilia - Confedir

La nefasta storia giudiziaria dei concorsi a preside si ripete in Sicilia maniera implacabile e non da tregua e pace neanche a questa ultima procedura di sanatoria dell’USR Sicilia, nata male e finita peggio se non si interviene subito sospendendo per autotutela l’indizione della prova scritta del 24 agosto 2015. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo (Sezione Seconda) con il suo Il Presidente Calogero Ferlisi ha pronunciato a razzo battendo tutti i record, compresa la velocità della luce, 18 decreti monocratici che sono la fotocopia l’uno dell’altro su altrettanti ricorsi proposti da Daniela Albano (878), Pietro Scilabra (879) , Frasca Giorgio (892), Aquila Baldassarre (893), Barbagallo Rosetta (894), Cacciatore Licinia (895), Ciccazzo Giuseppe (896), Di Caro Giovanna (897), Di Rosa Domenico (898), Garofalo Salvatore (899), Garraffo Ornella (900), Lupo Salvatore (901), Musumeci Salvatore (902), Nocita Gabriella (903), Parrino Maria Rita (904), Sutera Margherita (905), Traversa Giovanna (906), Tringali José (907). Tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Limblici e Francesco Stallone, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Palermo, Via Nunzio Morello N.40.

Il ricorso tende all'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti del 14 agosto 2015, il cui protocollo risulta mancante, notificati in data 17 agosto 2015, di esclusione dei ricorrenti dal corso intensivo di formazione e dalla prova finale, previsti dalla procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla L. 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al D.M. n. 499 del 20 luglio 2015; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.

Il presidente Calogero Ferlisi Visti il ricorso e i relativi allegati;Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;Visto il Decreto del Presidente di questo T.A.R. n. 28/2015 che regola le funzioni cautelari monocratiche nel periodo feriale e che, per il periodo dal 20.8.2015 al 31.8.2015 delega le relative funzioni al sottoscritto Presidente della 3^ Sezione interna;Rilevato, preliminarmente, che il provvedimento impugnato risulta notificato alla parte ricorrente il 13.8.2015, ossia a ridosso del Ferragosto, e che il ricorso risulta essere stato sollecitamente notificato e depositato in data odierna; Considerato che la parte chiede di essere ammessa alla prova finale fissata per il giorno 24.8.2015, relativa al "corso intensivo di formazione" previsto dalla speciale procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla L. 107/2015, art. 1, commi 87 e ss., e al D.M. n. 499 del 20 luglio 2015; Considerato che la prima Camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare proposta col ricorso in epigrafe è quella - tenuto conto dei termini dilatori fissati dall'art. 55, co. 5, cod. proc. amm. - del 22 settembre 2015, come da calendario della Sezione 2^, e che la stessa è oggettivamente intempestiva ai fini di cui in ricorso; Considerato che la interinale ammissione con riserva della ricorrente alla prova finale del corso in parola è, al momento, l’unica misura cautelare possibile, ossia tale da tenere la res adhuc integra e nel contempo tale da salvaguardare (anche) l'interesse dell'Amministrazione e di tutti i concorrenti circa la conclusione della procedura in itinere, fatti salvi ovviamente gli ulteriori esiti cautelari e di merito del presente giudizio;

Ritenuto che l'avvenuta conclusione delle giornate di formazione non rende priva di utilità l’adozione della richiesta misura cautelare interinale tenuto conto della assoluta specialità che connota la procedura in argomento in relazione ai fatti ed agli antefatti sottesi alla eccezionale disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici dettata dal comma 87 e ss della L. 107/2015; Ritenuto, di contro, che il rigetto della misura cautelare monocratica potrebbe astrattamente compromettere (tenuto conto della prevista proposizione di motivi aggiunti) la correttezza, in tutto o in parte, dell'intero procedimento, con le inevitabili complicazioni burocratiche ed in particolare con le prevedibili complesse problematiche in sede di rinnovazione del procedimento; Ritenuto, in concreto, che dall'accoglimento della misura cautelare suddetta (ossia dalla mera ammissione con riserva della ricorrente alla prova finale, con esclusione di ogni ulteriore possibile effetto giuridico dell'ammissione stessa) non sembra possa scaturire alcun inconveniente per l'Amministrazione o altri soggetti interessati, trattandosi di un semplice dato di fatto destinato ad essere superato, nella peggiore delle ipotesi, o dall'esito negativo della prova stessa, ovvero dal rigetto del presente ricorso; P.Q.M. Accoglie l'istanza cautelare interinale di cui in motivazione nei sensi e nei limiti ivi indicati. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 22 settembre 2015.Così deciso in Palermo il giorno 21 agosto 2015.  Il Presidente   Calogero Ferlisi depositato in segreteria il 22/08/2015 il segretario(art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Tempi da guiness da primato sconosciuti al resto della magistratura italiana europea e mondiale e che pone il TAR di Palermo all’avanguardia mondiale dell’esercizio della giustizia amministrativa.
A questo punto se la dott.ssa Altomonte, direttore dell’USR di Palermo, riflettesse bene sulla faccenda  ne trarrebbe subito le conseguenze di sospendere almeno sino al 22 settembre in attesa della definizione del merito del ricorso.
Avrebbe la dott.ssa Altomonte tutto il tempo per consultarsi con l’avvocatura dello Stato di Palermo per preparare bene la difesa e ne avrebbe anche l’occasione di fronte a un pronunciamento giudiziario di avere una interpretazione certa della norma pasticciata della L. n. 107.
Veramente a questo punto non capiamo il perché si voglia intestardire con i paraocchi a infilarsi in un tunnel pericoloso da cui non si intravede alcuna luce o soluzione.
I posti liberi nel frattempo possono essere assegnati per reggenza e per incarico di presidenza in attesa che la matassa della sanatoria si sbrogli.

Noi per parte nostra come Dirigentiscuola-Confedir-Sicilia ci costituiremo subito ad opponendum di fronte al TAR Sicilia per difendere la dignità della scuola siciliana e la dignità di tutta la categoria dei dirigenti scolastici siciliani offesi da questa vicenda. Lo faremo subito dando mandato allo studio Lucania Anna di Palermo depositando una memoria dettagliata e articolata corredata dai 18 fascicoli dei ricorrenti ricostruiti dai nostri legali dove viene per ognuno ripercorsa la storia giudiziaria con la dimostrazione della perenzione dei ricorsi o del loro rigetto e del venir meno del contendere per ognuno di loro. Questo servirà ad adiuvandum per l’USR Sicilia, consapevoli come siamo che spesso la tutela offerta dall’Avvocatura dello Stato è inefficace o addirittura si ritorce contro la stessa amministrazione, come ben sanno gli 800 presidi siciliani spesso vittime inconsapevoli del fuoco amico dell’avvocatura dello stato.
Questa volta non sarà così perché la Dirigentiscuola-Confedir-Sicilia sarà il baluardo a difesa della scuola siciliana.

Salvatore Indelicato
Segretario Reg. Disconf Confedir Sicilia
s.indelicato@libero.it
cell 330365449





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