Sentenza positiva per un assistente amministrativo iscritto al CONITP al quale fu revocato il contratto annuale
Data: Martedì, 23 dicembre 2014 ore 07:00:00 CET
Argomento: Sindacati


Il tribunale di Mantova con decisione del 16/12/2014 ha accolto l'istanza prodotta dall'avvocato Giovanna Sarnachiaro legale rappresentante del CONITP in merito alla rescissione di un contratto di lavoro per un servizio in scuole paritarie non coperto da contributi. Nel settembre 2012, l'istituto comprensivo di Mantova dopo un controllo sui servizi prestati, ad un assistente amministrativo, decise arbitrariamente di non attribuire circa 9 punti di servizi effettuati un una scuola paritaria per mancanza del versamento contributivo. Il CONITP con diverse diffide spiego che l'assistente amministrativo aveva già avviato un contenzioso con l'istituto paritario chiuso con un atto di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 il quale prevede che la conciliazione rappresenta un nuovo istituto giuridico finalizzato, per espressa previsione normativa, a far giungere le parti appunto a una conciliazione e che i tempi per il versamento dei relativi contributi dipende dall'accordo tra INPS e Azienda in liquidazione ( di solito entro 7 anni), cassazione 22 ottobre 1991, n. 11167 , Cassazione 13 novembre 1997, n. 11248 , Cassazione 24/3/2004 n. 5940, ex art. 2113 codice civile , artt. 410 e 411 c.p.c. , art. 2113 c.c. , Legge n. 11.8.1973, n. 533; Inoltre il CONITP aggiunse che le conciliazioni sono previste dall'2113 c.c. ove risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal rappresentante di fiducia del lavoratore e a condizione che l'accordo conciliativo sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di assistenti dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce (nella specie la sentenza di merito - confermata dalla Corte - aveva ritenuto sufficiente, ai fini di tale ultimo requisito, l'accertata presenza del rappresentante dell'organizzazione sindacale d'appartenenza del lavoratore "nell'ambito della procedura conciliativa").
(Cass. 3/4/2002 n. 4730, Pres. Mileo Est. Mammone, in D&L 2002, 785; in Riv. it. dir. lav. 2003, 178, ).

Ancora il CONITP elenco una serie di sentenze del TAR Campania, TAR Lazio, TAR Sicilia, TAR Emilia Romanga, e varie ordinanze del consiglio di Stato, le quali hanno sempre sostenuto ciò che il CONITP affermava: rispetto alle vicende giuridiche del relativo titolo" non può essere addebitato al lavoratore il comportamento omissivo dell'azienda (mancata contribuzione all'INPS). Il lavoratore già danneggiato sul piano previdenziale non può essere limitato anche sul piano del punteggio. Nonostante le diffide del CONITP l'istituto di Mantova annullo, con un decreto, il contratto all'assistente amministrativo , il quale venne subito impugnata in tribunale dal CONITP, patrocinato dall'avv. Sarnachiaro. Pochi giorni fa, con grande soddisfazione, arriva la sentenza definitiva che ha restituito il punteggio all'assistente amministrativo e la dignità di un lavoro prestato. Ancora una volta il CONITP dimostra la sua azione positiva in tutela del personale precario, anche quando si tratta di difendere il singoli lavoratori.

Il Presidente prof. Guastaferro Crescenzo
crescenzo.guastaferro@gmail.com





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-24876907.html