Stop classi pollaio: sono fuori legge ?
Data: Martedì, 06 agosto 2013 ore 06:00:00 CEST Argomento: Attività parlamentare
Continua la
battaglia del Movimento 5 Stelle contro le cosidette "classi pollaio".
Dopo la risoluzione a prima firma Fabrizio Bocchino (M5S), approvata la
scorsa settimana in Commissione Istruzione, nove parlamentari al
Senato, prima firmataria Maria Mussini hanno depositato una
interrogazione a risposta orale al Ministro dell'Istruzione Carrozza.
Nel documento si ricostruisce tutto l'iter e le problematiche causate
dalle cosidette "classi pollaio" e ricorda come il "il
decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante “Norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica”, al punto 5.0 dell’allegato, recita
“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula” e
quindi prevede che “qualora le persone effettivamente presenti siano
numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla
base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilit à del titolare dell'attività”, ovvero il dirigente
scolastico".
La Mussini cita poi altre norme che rendono di fatto fuori legge le
classi pollaio: da note sulla sicurezza del dipartimento dei Vigili del
Fuoco ( n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 ), al il decreto
legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute nei luoghi
di lavoro. La Mussini ricorda poi come "il 31 luglio 2013 è stato
approvata in Commissione 7ª al Senato, con l'accordo di tutte
le forze politiche nonché del Governo, la risoluzione inerente la
problematica delle classi cd. “pollaio”. La risoluzione impegna
il Governo “ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune
iniziative, volte al coordinamento della normativa primaria e
secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone
per classe e, alla luce dei risultati di tali iniziative, a introdurre
modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero
massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle
disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti
secondari di secondo grado”. Da qui una serie di domande alle quali il
Ministro Carrozza dovrà rispondere in aula in una seduta ad hoc.
"Qualora le disposizioni annualmente emanate dal MIUR in ordine alle
dotazioni organiche delle scuole richiedano la formazione di classi con
un numero di alunni superiore a quello di cui al decreto ministeriale
del 26 agosto 1992, mediante quali atti il dirigente scolastico sia
tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni richieste per la
legittimità della deroga?" chiede la Mussini.
"Con quali modalità i lavoratori degli istituti scolastici e, in
generale, gli stakeholders possono visionare gli atti certificanti la
legittimità della deroga?" continua la parlamentare al Senato del
Movimento 5 Stelle. "Nel caso si verificasse un incidente direttamente
riconducibile all’eccessivo affollamento delle classi in deroga, quali
sono le responsabilità del dirigente scolastico?" chiede poi la Mussini.
"A quali organi spetta il compito di vigilare sulla corretta
applicazione del Decreto ministeriale del 26 agosto 1992 e di
verificare l’esistenza degli atti che certifichino la legittimità della
deroga?" continua la parlamentare ?. Infine Maria Mussini chiede
"se la normativa del D.P.R. 81/2009 e gli atti relativi alle dotazioni
organiche e alla formazione delle classi emanati annualmente dal MIUR
possono essere considerati dai dirigenti scolastici prevalenti, per
quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe, sulla citata
normativa in materia di prevenzione incendi e di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici".
ALLEGATO TESTO COMPLETO INTERROGAZIONE
Interrogazione a risposta orale
MUSSINI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, GAETTI, ORELLANA,
CASTALDI, CAMPANELLA. – Al Ministro dell'istruzione, università e
ricerca. – Premesso che:
l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni in
materia di organizzazione scolastica;
il comma 4 di detto articolo 64 è stato recepito e attuato, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i rapporti
con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
tramite il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
il suddetto D.P.R. 81/2009 stabilisce – agli articoli 9, 10, 11 e 16 –
i criteri di formazione delle classi con particolare riferimento al
numero minimo e massimo di alunni per classe, modificando la precedente
normativa di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;
l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 81/2009 prevede altresì la possibilità di
derogare in misura non superiore al 10% al numero minimo e massimo di
alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola dallo
stesso regolamento;
considerato che:
il decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante “Norme di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica”, al punto 5.0 dell’allegato, recita
“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula” e
quindi prevede che “qualora le persone effettivamente presenti siano
numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla
base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone
deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare dell'attività”, ovvero il dirigente
scolastico;
il comma 3, dell'articolo 5, della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
recante norme per
l'edilizia scolastica, dispone che fino all'approvazione di norme
tecniche regionali,
possano essere assunti quali indici di riferimento circa il numero di
alunni per classe
quelli contenuti nel decreto ministeriale del 18 dicembre 1975;
quest'ultimo prevede che le aule scolastiche siano di altezza non
inferiore a tre metri e che il rapporto superficie/alunno sia di 1.80
metri quadri/alunno nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di
1.96 metri quadri/alunno nelle scuole superiori di 2° grado;
la nota n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del
Ministero dell'interno ha chiarito che, ove la normativa di riferimento
del Ministero dell'istruzione consenta l'adozione di indici numerici
maggiori per la formazione delle classi, la deroga sarà consentita e
legittima solo in presenza di apposita dichiarazione del titolare
dell’attività, ovvero il dirigente scolastico, attestante che
l'incremento numerico degli alunni per determinate classi, purché
modesto, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza ed il
sicuro esodo dalle aule in caso di necessità;
il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute
nei luoghi di lavoro stabilisce in capo al datore di lavoro obblighi e
funzioni di prevenzione per la tutela della sicurezza e della salute,
applicabili anche al dirigente scolastico per espressa previsione
dell’art. 3 comma 1, ed in particolare all’art. 33 impone al
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
professionali di provvedere all’individuazione in concreto dei fattori
di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
(applicabili, come si è detto, anche agli edifici scolastici in quanto
luoghi di attività pubbliche), nel rispetto della normativa vigente;
il 31 luglio 2013 è stato approvata in Commissione 7ª al Senato, con
l'accordo di tutte
le forze politiche nonché del Governo, la risoluzione inerente la
problematica delle
classi cd. “pollaio”. La risoluzione impegna il Governo “ad adottare
con sollecitudine tutte le più opportune iniziative, volte al
coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in
materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce
dei risultati di tali iniziative, a introdurre modifiche alla normativa
vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per
classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla
formazione delle classi negli istituti secondari di secondo grado”,
si chiede di sapere:
qualora le disposizioni annualmente emanate dal MIUR in ordine alle
dotazioni organiche delle scuole richiedano la formazione di classi con
un numero di alunni superiore a quello di cui al decreto ministeriale
del 26 agosto 1992, mediante quali atti il dirigente scolastico sia
tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni richieste per la
legittimità della deroga;
con quali modalità i lavoratori degli istituti scolastici e, in
generale, gli stakeholders possano visionare gli atti certificanti la
legittimità della deroga;
nel caso si verificasse un incidente direttamente riconducibile
all’eccessivo affollamento delle classi in deroga, quali siano le
responsabilità del dirigente scolastico;
a quali organi spetti il compito di vigilare sulla corretta
applicazione del DM del 26 agosto 1992 e di verificare l’esistenza
degli atti che certifichino la legittimità della deroga;
se la normativa del D.P.R. 81/2009 e gli atti relativi alle dotazioni
organiche e alla formazione delle classi emanati annualmente dal MIUR
possano essere considerati dai dirigenti scolastici prevalenti, per
quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe, sulla citata
normativa in materia di prevenzione incendi e di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici e privati.
Matteo
Incerti - Ufficio Stampa MoVimento 5 Stelle
gruppo parlamentare Senato della
Repubblica
matteo.incerti@senato.it
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