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Sicurezza: Stop classi pollaio: sono fuori legge ?

Attività parlamentare
Continua la battaglia del Movimento 5 Stelle contro le cosidette "classi pollaio". Dopo la risoluzione a prima firma Fabrizio Bocchino (M5S), approvata la scorsa settimana in Commissione Istruzione, nove parlamentari al Senato, prima firmataria Maria Mussini hanno depositato una interrogazione a risposta orale al Ministro dell'Istruzione Carrozza. Nel documento si ricostruisce tutto l'iter e le problematiche causate dalle cosidette "classi pollaio"  e ricorda come il  "il decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, al punto 5.0 dell’allegato, recita “Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula” e quindi prevede che “qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilit à del titolare dell'attività”, ovvero il dirigente scolastico".
La Mussini cita poi altre norme che rendono di fatto fuori legge le classi pollaio: da note sulla sicurezza del dipartimento dei Vigili del Fuoco ( n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 ),  al il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro. La Mussini ricorda poi come "il 31 luglio 2013 è stato approvata in Commissione 7ª al Senato, con l'accordo di tutte
le forze politiche nonché del Governo, la risoluzione inerente la problematica delle  classi cd. “pollaio”. La risoluzione impegna il Governo “ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative, volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tali iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di secondo grado”. Da qui una serie di domande alle quali il Ministro Carrozza dovrà rispondere in aula in una seduta ad hoc.
"Qualora le disposizioni annualmente emanate dal MIUR in ordine alle dotazioni organiche delle scuole richiedano la formazione di classi con un numero di alunni superiore a quello di cui al decreto ministeriale del 26 agosto 1992, mediante quali atti il dirigente scolastico sia tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni richieste per la legittimità della deroga?" chiede la Mussini.
"Con quali modalità i lavoratori degli istituti scolastici e, in generale, gli stakeholders possono visionare gli atti certificanti la legittimità della deroga?" continua la parlamentare al Senato del Movimento 5 Stelle. "Nel caso si verificasse un incidente direttamente riconducibile all’eccessivo affollamento delle classi in deroga, quali sono le responsabilità del dirigente scolastico?" chiede poi la Mussini.
"A quali organi spetta il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Decreto ministeriale del 26 agosto 1992 e di verificare l’esistenza degli atti che certifichino la legittimità della deroga?" continua la parlamentare ?.  Infine Maria Mussini chiede "se la normativa del D.P.R. 81/2009 e gli atti relativi alle dotazioni organiche e alla formazione delle classi emanati annualmente dal MIUR possono essere considerati dai dirigenti scolastici prevalenti, per quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe, sulla citata normativa in materia di prevenzione incendi e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici".


ALLEGATO TESTO COMPLETO INTERROGAZIONE
Interrogazione a risposta orale

MUSSINI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, GAETTI, ORELLANA, CASTALDI, CAMPANELLA. – Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca. – Premesso che:

l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

il comma 4 di detto articolo 64 è stato recepito e attuato, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tramite il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

il suddetto D.P.R. 81/2009 stabilisce – agli articoli 9, 10, 11 e 16 – i criteri di formazione delle classi con particolare riferimento al numero minimo e massimo di alunni per classe, modificando la precedente normativa di cui al decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331;

l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 81/2009 prevede altresì la possibilità di derogare in misura non superiore al 10% al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola dallo stesso regolamento;

considerato che:

il decreto ministeriale 26 agosto 1992, recante “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, al punto 5.0 dell’allegato, recita “Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula” e quindi prevede che “qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività”, ovvero il dirigente scolastico;

il comma 3, dell'articolo 5, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per
l'edilizia scolastica, dispone che fino all'approvazione di norme tecniche regionali,
possano essere assunti quali indici di riferimento circa il numero di alunni per classe
quelli contenuti nel decreto ministeriale del 18 dicembre 1975; quest'ultimo prevede che le aule scolastiche siano di altezza non inferiore a tre metri e che il rapporto superficie/alunno sia di 1.80 metri quadri/alunno nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo e di 1.96 metri quadri/alunno nelle scuole superiori di 2° grado;

la nota n. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'interno ha chiarito che, ove la normativa di riferimento del Ministero dell'istruzione consenta l'adozione di indici numerici maggiori per la formazione delle classi, la deroga sarà consentita e legittima solo in presenza di apposita dichiarazione del titolare dell’attività, ovvero il dirigente scolastico, attestante che l'incremento numerico degli alunni per determinate classi, purché modesto, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza ed il sicuro esodo dalle aule in caso di necessità;

il decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro stabilisce in capo al datore di lavoro obblighi e funzioni di prevenzione per la tutela della sicurezza e della salute, applicabili anche al dirigente scolastico per espressa previsione dell’art. 3 comma 1, ed in particolare all’art. 33 impone al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali di provvedere all’individuazione in concreto dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (applicabili, come si è detto, anche agli edifici scolastici in quanto luoghi di attività pubbliche), nel rispetto della normativa vigente;

il 31 luglio 2013 è stato approvata in Commissione 7ª al Senato, con l'accordo di tutte
le forze politiche nonché del Governo, la risoluzione inerente la problematica delle
classi cd. “pollaio”. La risoluzione impegna il Governo “ad adottare con sollecitudine tutte le più opportune iniziative, volte al coordinamento della normativa primaria e secondaria applicabile in materia di numero minimo e massimo di persone per classe e, alla luce dei risultati di tali iniziative, a introdurre modifiche alla normativa vigente volte al ridimensionamento del numero massimo di alunni per classe, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla formazione delle classi negli istituti secondari di secondo grado”,

si chiede di sapere:

qualora le disposizioni annualmente emanate dal MIUR in ordine alle dotazioni organiche delle scuole richiedano la formazione di classi con un numero di alunni superiore a quello di cui al decreto ministeriale del 26 agosto 1992, mediante quali atti il dirigente scolastico sia tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni richieste per la legittimità della deroga;

con quali modalità i lavoratori degli istituti scolastici e, in generale, gli stakeholders possano visionare gli atti certificanti la legittimità della deroga;

nel caso si verificasse un incidente direttamente riconducibile all’eccessivo affollamento delle classi in deroga, quali siano le responsabilità del dirigente scolastico;

a quali organi spetti il compito di vigilare sulla corretta applicazione del DM del 26 agosto 1992 e di verificare l’esistenza degli atti che certifichino la legittimità della deroga;

se la normativa del D.P.R. 81/2009 e gli atti relativi alle dotazioni organiche e alla formazione delle classi emanati annualmente dal MIUR possano essere considerati dai dirigenti scolastici prevalenti, per quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe, sulla citata normativa in materia di prevenzione incendi e di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro pubblici e privati.

Matteo Incerti - Ufficio Stampa MoVimento 5 Stelle
gruppo parlamentare Senato della Repubblica
matteo.incerti@senato.it








Postato il Martedì, 06 agosto 2013 ore 06:00:00 CEST di Michelangelo Nicotra
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