Il Tribunale di Napoli annulla doppia sanzione disciplinare irrogata a docente di sostegno chiamata a sostituire in classe collaterale
Data: Lunedì, 05 agosto 2013 ore 07:45:00 CEST Argomento: Giurisprudenza
Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 15091 dell’11/7/2013,
annulla doppia sanzione disciplinare irrogata dal dirigente scolastico
della scuola media annessa al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
di Napoli a docente di sostegno W. D’A. rappresentata e difesa in
giudizio dall’avv. Giuseppe Marone del Foro di Napoli e condanna il
MIUR a pagare anche 800 euro di spese di lite in applicazione della
regola di soccombenza.
Nel merito, la predetta docente di sostegno, in violazione delle
norme vigenti e delle reiterate note ministeriali e dei vari uffici
scolastici regionali d’Italia, che vietano l’utilizzo del docente di
sostegno in supplenze brevi per sostituire i colleghi assenti in classi
collaterali, era stata utilizzata in altra classe per sostituire una
collega assente, norme più volte invocate e richiamate dal SAB.
Nella sua classe un alunno s’infortunava leggermente, da qui scaturiva
una serie di contestazioni che si concludevano con 2 censure avverso le
quali si esperiva il tentativo di conciliazione tramite il segretario
regionale del SAB Campania prof. Vincenzo Cozzino, contestando il
comportamento del dirigente scolastico sia perché non coincideva
l’orario dell’infortunio in quanto la predetta docente non era in
quella classe, perché sostituiva in altra classe, sia perché non si era
mai allontanata dalla classe assegnata, conciliazione che si concludeva
con esito negativo, da qui il ricorso al Tribunale. Il Giudice, nel
ritenere fondata la domanda che è meritevole d’accoglimento, evidenzia
che non vi è stata nessuna omissione di soccorso, mera abrasione dello
zigomo, ciò perché l’omissione di soccorso è una condotta che
presuppone la necessità indifferibile di somministrazione delle cure,
che non risulta per la verità dalla oggettiva lievità della lesione
come da referto nel registro della infermeria.
Preme poi evidenziare, per colorare di ulteriore illegittimità la
sanzione in esame, che la stessa reca per la prima volta menzione di un
ulteriore comportamento illecito non contestato con la nota di avvio
del procedimento e tuttavia fondante la sanzione, e cioè l’aver
effettuato “affermazioni non improntate a canoni di affidabilità e
lealtà nei confronti dei colleghi e degli alunni”, condotta comunque
talmente genericamente tratteggiata da non potersi individuare nella
sua concretezza.
In merito alla seconda sanzione di “comportamento scorretto, alla
presenza di alunni, nei confronti del collega responsabile del
coordinamento della scuola media per il sabato”, a tal proposito deve
rilevarsi che la contestazione nella sua assoluta genericità non
consente di individuare con esattezza quale sia stato il comportamento
scorretto tenuto. Da tale genericità discende l’impossibilità per la
predetta docente di esercitare il diritto di difesa.
Circa la seconda condotta censurata con la sanzione in esame,
consistente nel “procurato allarme per inopportuna richiesta di
intervento delle Forze di Pubblica Sicurezza”, va considerato che nella
stessa giornata alla ricorrente furono mosse contestazioni assai gravi
e cioè di essersi arbitrariamente allontanata dalla classe e di aver
firmato contemporaneamente in due classi la sua presenza, condotte
queste in sé che violano i doveri istituzionali del docente,
contestazioni che poi sono state ritirate in sede di irrogazione della
sanzione, non essendo state tali condotte effettivamente riscontrate
nella loro verificazione.
Orbene, il fatto vissuto dalla docente di essere destinatario di
censure infondate in relazione ai propri doveri di presenza nell’orario
di servizio da parte dei preposti al controllo del Convitto a ben
vedere integra per il Giudice una accusa allarmante per un dipendente
diligente, il che giustifica, nella concitazione del momento, la
richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine, per cui le sanzioni
irrogate ed impugnate appaiono destituite di fondamento e comunque
sproporzionate pur nella loro lievità.
Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola
esprime viva soddisfazione per la giustizia resa alla docente
sanzionata illegittimamente che vede soccombere il MIUR anche per il
pagamento delle spese di lite.
F.to Prof. Francesco Sola - segretario generale
SAB
sindacato.sab@sabcs.191.it
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