Due sentenze pressocchè coeve (ma giunte a conclusioni diametralmente opposte) sul servizio militare prestato non in costanza di nomina
Data: Giovedì, 27 giugno 2013 ore 07:30:00 CEST Argomento: Redazione
Due sentenze
pressocchè coeve (ma giunte a conclusioni diametralmente opposte)
inducono a fare il punto sugli approdi cui è giunta la giurisprudenza
in subiecta materia.
Com’è noto, la giurisprudenza si era da tempo orientata nel senso di
riconoscere il servizio militare prestato non in costanza di nomina,
alla sola condizione di aver precedentemente conseguito il titolo di
studio necessario per l’accesso nelle graduatorie.
L’art. 485 della legge speciale di cui al D.Lgs. n. 297/1994 (“Testo Unico della Scuola”),
nel disciplinare il “riconoscimento del servizio ai fini della
carriera”, al comma 7, precisa:“il periodo di servizio militare di leva
è valido a tutti gli effetti”.
Le disposizioni regolamentari (cfr. ad esempio il D.M. n.44/2011) disciplinanti le graduatorie,
invece, stabiliscono la valutazione del servizio militare (e di quelli
assimilati) solo se prestati in costanza di nomina.
Secondo il giudice amministrativo, col criterio seguito
dall’Amministrazione, “si finirebbe per favorire solo coloro che
abbiano avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante
l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che
avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento
senza poterli accettare trovandosi alle armi”.
“La portata assolutamente generale
del 7° comma dell’art. 485 D. Lgs. 297/1994 che non è connotata da
limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba
necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare
che chi ha compiuto il
proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle
procedure pubbliche selettive” (TAR Lazio, sentenza n.
6421/2008, 8 luglio 2008).
Il principio affermato dalla sentenza TAR Lazio è stato confermato e
ribadito dal Consiglio di Stato con ordinanze seriali, che hanno
ritenuto che “la limitazione della valutabilità del servizio di leva
non appare legittima, introducendosi un’irragionevole disparità di
trattamento di posizioni omogenee” (cfr. sentenze n. 4028, n. 4031, n.
4032 del 31 luglio 2009).
A seguito dell’emanazione del nuovo codice militare ( D.Lgs. n.
66/2010), si è assistito ad un ripensamento di una parte della
giurisprudenza, in quanto l’art. 2050 di tale disposizione (Valutazione
del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) prevede la
valutabilità del periodo trascorso come militare di leva “in pendenza
di rapporto di lavoro”.
Tale orientamento è stato però superato dai successivi approdi
giurisprudenziali (cfr. ex multis Trib. Verona 5 febbraio 2013, proc.
n. 1178/2012; Trib. Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Trib. Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del
12.09.2012; Trib. Catania, sentenza n.940/11 del 10 febbraio 2011;
Trib. Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Trib. Lucera,
sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, nonché Tribunale di Lanciano – Sentenza n. 644 del 19
novembre 2012, su questo sito.
L’annotata sentenza del Tribunale di Cuneo va invece annoverata tra
quella parte (minoritaria) della giurisprudenza che ritiene
insuperabile la circostanza di aver ottenuto la nomina per una
supplenza prima della chiamata alle armi e aver prestato il servizio
militare in pendenza del rapporto di lavoro.
Il Giudice del lavoro – pronunciandosi su un ricorso patrocinato dai
legali dell’ANIEF- ha ritenuto che le graduatorie scolastiche debbano
essere considerate alla stregua di un pubblico concorso.
Di diverso avviso, la Corte d’Appello di L’Aquila che -chiamata a
pronunciarsi in merito alla citata sentenza del tribunale di Lanciano-
ha respinto l’appello, ritenendo che – come precisato sia dall’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n.11 del 12.07.2011 sia dalla Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3032/2011– le graduatorie ad
esaurimento non siano equiparabili ad un pubblico concorso, trattandosi
di un elenco costituito da docenti in possesso del titolo abilitante in
attesa dell’immissione in ruolo, “così
che con riferimento ad esse si verte in tema di accertamento di diritti
soggettivi e non già in tema di una procedura concorsuale diretta
all’assunzione in un pubblico impiego”.
Per completezza, si osserva inoltre che la difesa erariale ha sostenuto
in altre occasioni l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 485
del D. Lgs. n. 297/1994 al personale non di ruolo, essendo tale norma
inserita nella parte del Testo Unico relativa al personale di ruolo e non nel capo relativo al
personale non di ruolo.
In realtà, l’art. 541, 2° comma, D. Lgs. cit., recita espressamente: “Per quanto non previsto nel presente capo,
al personale docente non di ruolo, si applicano, in quanto compatibili,
le norme del presente testo unico riferite ai docenti di ruolo”.
Sia consentita allo scrivente un’ultima, personale, considerazione.
Chi non ricorda la celebre battuta del principe De Curtis (in arte
Totò): “sono un uomo di mondo: ho
fatto il militare a Cuneo”?
Triste parabola: ai giorni nostri, chi presta il servizio militare a
Cuneo non solo non è più “uomo di mondo”, ma non ottiene neppure la
valutazione del servizio militare.
Avv. Francesco
Orecchioni - Dirittoscolastico.it
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