Pensionamento coatto dirigenti scolastici “IL LUPO E L’AGNELLO”
Data: Mercoledì, 13 marzo 2013 ore 06:30:00 CET Argomento: Opinioni
In questi giorni
sono stati recapitati ad alcuni Dirigenti scolastici i PREAVVISI della
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro notificati dagli U.S.P.
per conto dell’U.S.R. Sicilia. I suddetti preavvisi sono stati inviati
anche a quei Dirigenti scolastici che, non ancora sessantacinquenni, al
31/12/2011 avevano raggiunto quota 96, ma non i 40 anni di servizio;
ebbene, a seguito di un accurato approfondimento, si è sempre più
rafforzata la convinzione che nella fattispecie (in assenza di 40 di
servizio al 31/12/2011) si riscontri l’assoluta mancanza dei
presupposti giuridici e di fatto che possano giustificare
l’applicazione dell’art. 72, c. 11 della Legge 133/2008.
In particolare la suddetta convinzione si fonda sulle seguenti
considerazioni:
A) L’art. 24 della legge 214 del 22/12/2011, prevede quanto segue:
a. “…A decorrere dal 1° gennaio 2012 con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tale anzianità è calcolata secondo il sistema
contributivo” (c. 2 art. 24 legge 214/11). Ciò significa che se un
dipendente al 31 gennaio 2011 avesse da 35 a 40 anni di anzianità, fino
a quest’ultima data avrebbe una pensione calcolata con il sistema
retributivo (più favorevole) e che per gli anni mancanti e maturati a
decorrere dal 1 gennaio 2012, nella fattispecie da 1 a 5 anni, avrebbe
una pensione calcolata con il sistema contributivo, che è più
penalizzante rispetto a quello retributivo, in quanto ancorato
all’applicazione di “coefficienti di trasformazione” che variano con
l’età.
b. “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
età (sic 65 anni) e di anzianità contributiva (sic 40 anni o quota 96)
previsti dalla normativa vigente, prima della entrata in vigore del
presente decreto (sic D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con L.
214/2011, art. 24), ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza
del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il
diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può
chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto…”.
Ciò si interpreta nel senso che il legislatore, nella fattispecie, ha
inteso garantire esclusivamente il lavoratore dipendente sui diritti
acquisiti alla data del 31 dicembre del 2011 e ha escluso la
possibilità che il datore di lavoro potesse penalizzare il lavoratore
nel calcolo e nella elargizione della massima pensione possibile,
utilizzando una norma preesistente (sic art. 72, c. 11 L. 133/2008) per
risolvere unilateralmente un rapporto di lavoro anche in assenza del
prerequisito fondamentale da possedere tassativamente ed esclusivamente
alla data del 31/12/2011 (sic 40 anni di servizio).
c. L’interpretazione di quanto affermato nella precedente lett. b),
viene rafforzata anche dalla lettura del comma 20 dell’art. 24
della legge 214 del 2011, che afferma: “Resta fermo che l’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal
1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti
di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo…”.
Per cui a decorrere dal 1 gennaio 2012, la risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi, qualora ne
esistessero gli altri presupposti, andrebbe applicata esclusivamente
nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti previsti dalla
nuova normativa –art. 24 L. 214/2011- (sic 41 anni e 5 mesi per le
donne e 42 e 5 mesi per gli uomini) e non anche nei confronti di coloro
che maturano i 40 anni di servizio negli anni successivi al 31/12/2011
(sic 2012,2013,2014, ecc.). Si ritiene quindi, che utilizzare
artatamente e strumentalmente il diritto acquisito del dipendente
pubblico di poter, liberamente e autonomamente, scegliere di andare in
pensione al raggiungimento di quota 96 (61 anni di età + 35 di
anzianità contributiva, ecc) associandolo al raggiungimento dei 40 anni
di anzianità contributiva negli anni successivi al 31/12/2011, oltre
che far ravvisare un eccesso di potere, contiene in sé dei vizi di
legittimità e di dubbia costituzionalità.
d. Comportamenti incostituzionali si ravvisano soprattutto allorquando
Uffici della stessa amministrazione (Uffici Scolastici Regionali) o
altre amministrazioni dell’apparato statale trattano casi uguali in
modo disuguale. A dimostrazione di ciò si riportano di seguito i
comportamenti adottati da tre diverse pubbliche amministrazioni
nell’applicazione del comma 11 dell’art. 72 della legge 133/72,
relativamente alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per
l’anno 2013:
1) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA, CIRC. DEL 3 GENNAIO 2013, PROT. AOODRPU N. 11:
“…2.2 Applicazione art. 72 c. 11 della legge 133 del 2008.
Dal nuovo quadro normativo in materia di trattamenti pensionistici di
cui all’art. 24 della legge 22.12.2011, n.214, ed in particolare dal
disposto del comma 20, si evince chiaramente che l’Amministrazione può
procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo
preavviso di sei mesi, solamente nei confronti di coloro che hanno
compito i 40 anni di anzianità contributiva entro il 31.12.2011, pur
non avendo raggiunto il 65°anno d’età.
Inoltre l’Amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale
del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità
contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per
gli uomini..
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al
raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola
ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell’applicazione della normativa in rassegna è necessario
valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di
concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello
nazionale che provinciale….”.
2) PROVINCIA REGIONALE DI
CALTANISSETTA, Delibera commissariale n. 154 del 29/08/2012
“ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
omissis
….
DELIBERA
1. RECEPIRE, in via generale, il comma 11 dell’art. 72 del n. 112/2008
e s.m.i. che prevede per la Pubblica Amministrazione la possibilità di
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di sei
mesi con le seguenti modalità:
a. – per coloro che entro il 31/12/2011 abbiano conseguito l’età
massima contributiva di 40 anni…
b. Per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2012 il presupposto per l’esercizio del potere di risoluzione
unilaterale è attualizzato agli anni di anzianità contributiva
necessari per la maturazione del diritto a pensione anticipata…” .
C.M. n. 2 del DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA
e. Con circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, il Dipartimento della Funzione
Pubblica nel fornire indicazioni interpretative per un’omogenea
applicazione dell’art. 24 della L. 214 del 2011 afferma:
1) “E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i
dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la
data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per
l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia e di anzianità... Pertanto,… tali dipendenti non sono
soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di
anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il
regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal
l gennaio 2012.
Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011,
hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima
del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva
di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di
età e anzianità contributiva - c.d. "quota"),… .non può trovare
applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti
esclusivamente nei confronti dei dipendenti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento….
Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi,
dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento
in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso
della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei
requisiti previsti per la pensione”.
Quanto sopra si interpreta nel senso che l’amministrazione, anche
a seguito e per effetto dell’introduzione del “regime contributivo
pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal l gennaio 2012”,
dall’anno 2012 in poi, non può collocare a riposo quei dipendenti che
abbiano un’età inferiore a 65 anni di età e che nell’anno 2011 non
avessero anche maturato la massima anzianità contributiva (sic 40 anni
di servizio). Per cui, nella fattispecie, non può trovare applicazione
il “comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133” in
quanto, se tale comma fosse applicato, il dipendente, per effetto del
“regime contributivo pro rata” a decorrere dal 2012, percepirebbe una
pensione inferiore a quella spettante con i 40 anni di massima
anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 2011, a cui andava
applicato esclusivamente e al 100% il sistema di calcolo retributivo.
2) “…E' opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24. ha
generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le
anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, viene invece meno il
concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del
sistema rende inapplicabili dal l gennaio 2012 tutte le disposizioni
previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al
personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento
della stessa per conseguire il massimo della pensione… ”
Quanto sopra si interpreta nel senso che il “comma 11 dell’art. 72 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con
legge 6 agosto 2008, n. 133”, fino al 31 dicembre 2011 può trovare
applicazione solo per quei dipendenti che avevano raggiunto la massima
anzianità contributiva (sic 40 anni di servizio) entro tale data e non
per quelli che raggiungeranno i 40 anni di servizio negli anni
successivi al 2011.
3) “Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla
risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42
anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10
secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per
i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese
aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza
di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a
seguito della riforma, con cui è stato generalizzata l'applicazione del
sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1
gennaio 2012, non è più attuale il concetto di "anzianità massima
contributiva" ed è quindi mutato il presupposto per l'esercizio del
potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtù del comma
20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1
gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva
necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata”.
Anche quanto viene affermato sopra si interpreta nel senso che il
“comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133”, è
applicabile solo a chi è in possesso dei nuovi requisiti di anzianità
contributiva (42 anni e 5 mesi uomini, 41 anni e 5 mesi donne) e che
non può trovare applicazione nei confronti di quei dipendenti che
raggiungeranno i 40 anni di servizio negli anni successivi al 2011, in
quanto a nulla rileva, giuridicamente e sostanzialmente, il fatto che
il dipendente, entro il 31/12/2011, fosse in possesso del
diritto-privilegio di andare in pensione con quota 96.
4) “Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto
della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i
requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011 per
effetto della norma rimane fìssato secondo il regime previgente al
compimento dei 40 anni di anzianità contributiva”.
Nell’affermazione di cui sopra si evidenzia il fatto che “il
presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione” si può
applicare solo in presenza di due elementi e cioè “nei confronti di
coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità
contributiva entro l'anno 2011”. Come si può notare, il Dipartimento
della funzione Pubblica con la Circ. 2/2012, ai fini della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro, resa possibile dal “comma 11
dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133”, non correla il possesso
di quota 96 nel 2011 con il raggiungimento dei 40 anni di anzianità
contributiva negli anni successivi.
5) “Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si
raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei
criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo
da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti
che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano
quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti
nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque
adottati dall'autorità politica. Tra questi criteri possono, ad
esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in
relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche
con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la
rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione
degli assetti organizzativi e i processi di riorganizzazione che
potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala
che l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2012,
nel modifìcare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio
all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 da
parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate
situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze”.
Dall’affermazione di cui sopra derivano le seguenti considerazioni:
a) Non vi è dubbio che l’U.S.R. della Sicilia e quello della Regione
Puglia, come si può evincere da quanto riportato nella sopra indicata
lett. d), hanno adottato, nella fattispecie, provvedimenti
contraddittori nel trattare casi uguali in modo disuguale.
b) Sembra evidente inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale della
Sicilia, in contraddizione con quanto indicato dalla Circ. 2 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, faccia ricorso ad un uso
estremamente generalizzato e indiscriminato dell’applicazione del
“comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133”, dal
momento che i preavvisi unilaterali della risoluzione del rapporto di
lavoro non sono stati strettamente correlati con la reale esigenza di
riorganizzazione dell’amministrazione e con gli effettivi esuberi di
personale Dirigente che si verrebbero a creare a seguito
dell’espletamento degli attuali concorsi per Dirigenti scolastici. In
pratica la risoluzione unilaterale e anticipata del rapporto di
lavoro verrebbe a mancare dei necessari presupposti, e diviene
illegittima, se l’amministrazione non la realizza nei limiti di quanto
previsto dalla normativa vigente e delle effettive eccedenze di
personale, rilevate dopo aver preso in considerazione:
il numero dei Dirigenti scolastici collocati in pensione per dimissioni
volontarie, per raggiungimento dei limiti di età o di anzianità di
servizio;
il numero dei posti vacanti esistenti nelle istituzioni scolastiche
sottodimensionate e da assegnare in reggenza;
il numero dei posti che si renderanno vacanti a seguito del nuovo
dimensionamento;
il numero di posti necessari da assegnare a seguito della conclusione
delle attuali procedure concorsuali a posti di Dirigente scolastico.
Per cui, ad esempio, appaiono assolutamente incomprensibili,
incoerenti, privi di logica e viziati da eccesso di potere, quei
provvedimenti che prevedono un numero smisurato di preavvisi di
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o, peggio ancora, quelli
che prevedono la reale risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
per un numero di Dirigenti scolastici superiore a quello rispondente al
reale fabbisogno, per poi ricorrere all’istituto di reggenza per le
scuole che rimango con sede vacante.
Alla luce di quanto detto sopra, si ritiene assolutamente illegittima e
lesiva dei propri diritti la forzata interpretazione della C.M. n. 98
del 20 dicembre 2012 del MIUR, là dove consente, a proposito
dell’applicazione dell’art. 72 comma 11 della legge 133/2008.
(Personale dirigente, docente, educativo ed ATA), di interpretare e di
utilizzare, per associazione in tempi diversi, il possesso di quota 96
entro il 31/12/2011 con il raggiungimento della massima anzianità
contribuiva di 40 anni negli anni successivi al 2011 pur di
giustificare il licenziamento unilaterale.
Salta in mente a tale proposito la favola di Fedro “Il Lupo e
l’Agnello”, per cui sembra che il MIUR, o branche dell’Amministrazione
facciano il seguente ragionamento “Anche se tu non avevi i requisiti
previsti dalla legge, siccome ti devo comunque licenziare, mi produco
il diritto al tuo licenziamento associandoti un elemento che tu
possedevi al 31 dicembre 2011 e che costituiva una tua liberalità e non
una mia reale possibilità per mandarti in pensione”.
Purtroppo le favole, come si può notare, a volte diventano triste
realtà, solo che nel caso in esame il Lupo
è lo STATO e l’Agnello è il
DIPENDENTE.
Per gli anzidetti motivi, appare opportuno che l’Amministrazione
annulli in autotutela i suddetti preavvisi; evitando le ulteriori
azioni che i Dirigenti scolastici interessati potrebbero intraprendere
a tutela del loro buon diritto a permanere in servizio.
Giarre 12/03/2013
Vincenzo
Ginardi - D.S. I Ist. Comp. Giarre
v.ginardi@tin.it
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