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Dirigenti Scolastici: Pensionamento coatto dirigenti scolastici “IL LUPO E L’AGNELLO”

Opinioni
In questi giorni sono stati recapitati ad alcuni Dirigenti scolastici i PREAVVISI della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro notificati dagli U.S.P. per conto dell’U.S.R. Sicilia. I suddetti preavvisi sono stati inviati anche a quei Dirigenti scolastici che, non ancora sessantacinquenni, al 31/12/2011 avevano raggiunto quota 96, ma non i 40 anni di servizio; ebbene, a seguito di un accurato approfondimento, si è sempre più rafforzata la convinzione che nella fattispecie (in assenza di 40 di servizio al 31/12/2011) si riscontri l’assoluta mancanza dei presupposti giuridici e di fatto che possano giustificare l’applicazione dell’art. 72, c. 11 della Legge 133/2008.
 
In particolare la suddetta convinzione si fonda sulle seguenti considerazioni:

A) L’art. 24 della legge 214 del 22/12/2011, prevede quanto segue:

a. “…A decorrere dal 1° gennaio 2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tale anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo” (c. 2 art. 24 legge 214/11). Ciò significa che se un dipendente al 31 gennaio 2011 avesse da 35 a 40 anni di anzianità, fino a quest’ultima data avrebbe una pensione calcolata con il sistema retributivo (più favorevole) e che per gli anni mancanti e maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012, nella fattispecie da 1 a 5 anni, avrebbe una pensione calcolata con il sistema contributivo, che è più penalizzante rispetto a quello retributivo, in quanto ancorato all’applicazione di “coefficienti di trasformazione” che variano con l’età.

b. “Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età (sic 65 anni) e di anzianità contributiva (sic 40 anni o quota 96) previsti dalla normativa vigente, prima della entrata in vigore del presente decreto (sic D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con L. 214/2011, art. 24), ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto…”. Ciò si interpreta nel senso che il legislatore, nella fattispecie, ha inteso garantire esclusivamente il lavoratore dipendente sui diritti acquisiti alla data del 31 dicembre del 2011 e ha escluso la possibilità che il datore di lavoro potesse penalizzare il lavoratore nel calcolo e nella elargizione della massima pensione possibile, utilizzando una norma preesistente (sic art. 72, c. 11 L. 133/2008) per risolvere unilateralmente un rapporto di lavoro anche in assenza del prerequisito fondamentale da possedere tassativamente ed esclusivamente alla data del 31/12/2011 (sic 40 anni di servizio).

c. L’interpretazione di quanto affermato nella precedente lett. b), viene rafforzata  anche dalla lettura del comma 20 dell’art. 24 della legge 214 del 2011, che afferma: “Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo…”. Per cui a decorrere dal 1 gennaio 2012, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi, qualora ne esistessero gli altri presupposti, andrebbe applicata esclusivamente nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti previsti dalla nuova normativa –art. 24 L. 214/2011- (sic 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 e 5 mesi per gli uomini) e non anche nei confronti di coloro che maturano i 40 anni di servizio negli anni successivi al 31/12/2011 (sic 2012,2013,2014, ecc.). Si ritiene quindi, che utilizzare artatamente e strumentalmente il diritto acquisito del dipendente pubblico di poter, liberamente e autonomamente, scegliere di andare in pensione al raggiungimento di quota 96 (61 anni di età + 35 di anzianità contributiva, ecc) associandolo al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva negli anni successivi al 31/12/2011, oltre che far ravvisare un eccesso di potere, contiene in sé dei vizi di legittimità e di dubbia costituzionalità.
 
d. Comportamenti incostituzionali si ravvisano soprattutto allorquando Uffici della stessa amministrazione (Uffici Scolastici Regionali) o altre amministrazioni dell’apparato statale trattano casi uguali in modo disuguale. A dimostrazione di ciò si riportano di seguito i comportamenti adottati da tre diverse pubbliche amministrazioni nell’applicazione del comma 11 dell’art. 72 della legge 133/72, relativamente alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per l’anno 2013:

1) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, CIRC. DEL 3 GENNAIO 2013, PROT. AOODRPU N. 11:          

“…2.2 Applicazione art. 72 c. 11 della legge 133 del 2008.

Dal nuovo quadro normativo in materia di trattamenti pensionistici di cui all’art. 24 della legge 22.12.2011, n.214, ed in particolare dal disposto del comma 20, si evince chiaramente che l’Amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di sei mesi, solamente nei confronti di coloro che hanno compito i 40 anni di anzianità contributiva entro il 31.12.2011, pur non avendo raggiunto il 65°anno d’età.
Inoltre l’Amministrazione può procedere alla risoluzione unilaterale del contratto al compimento, entro il 31 agosto 2013, dell’anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne o 42 anni e 5 mesi per gli uomini..

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Ai fini dell’applicazione della normativa in rassegna è necessario valutare l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale….”.
 
2) PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA, Delibera commissariale n. 154 del 29/08/2012  

“ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

omissis
….
DELIBERA

1. RECEPIRE, in via generale, il comma 11 dell’art. 72 del n. 112/2008 e s.m.i. che prevede per la Pubblica Amministrazione la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi con le seguenti modalità:
a. – per coloro che entro il 31/12/2011 abbiano conseguito l’età massima contributiva di 40 anni…
b. Per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 il presupposto per l’esercizio del potere di risoluzione unilaterale è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto a pensione anticipata…” .

C.M. n. 2 del DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA          

e. Con circolare n. 2 dell’8 marzo 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica nel fornire indicazioni interpretative per un’omogenea applicazione dell’art. 24 della L. 214 del 2011 afferma:

1) “E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità... Pertanto,… tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal l gennaio 2012.

Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva - c.d. "quota"),… .non può trovare applicazione la nuova disciplina, che esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento….
Pertanto, l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovrà collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva o della quota o comunque dei requisiti previsti per la pensione”.

Quanto sopra  si interpreta nel senso che l’amministrazione, anche a seguito e per effetto dell’introduzione del “regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal l gennaio 2012”, dall’anno 2012 in poi, non può collocare a riposo quei dipendenti che abbiano un’età inferiore a 65 anni di età e che nell’anno 2011 non avessero anche maturato la massima anzianità contributiva (sic 40 anni di servizio). Per cui, nella fattispecie, non può trovare applicazione il “comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133” in quanto, se tale comma fosse applicato, il dipendente, per effetto del “regime contributivo pro rata” a decorrere dal 2012, percepirebbe una pensione inferiore a quella spettante con i 40 anni di massima anzianità contributiva maturata entro il 31 dicembre 2011, a cui andava applicato esclusivamente e al 100% il sistema di calcolo retributivo.
        
2) “…E' opportuno inoltre evidenziare che, poiché il citato art. 24. ha generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 2012, viene invece meno il concetto di massima anzianità contributiva e, quindi, la modifica del sistema rende inapplicabili dal l gennaio 2012 tutte le disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione… ”

Quanto sopra si interpreta nel senso che il “comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133”, fino al 31 dicembre 2011 può trovare applicazione solo per quei dipendenti che avevano raggiunto la massima anzianità contributiva (sic 40 anni di servizio) entro tale data e non per quelli che raggiungeranno i 40 anni di servizio negli anni successivi al 2011.

3) “Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10 secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala che, a seguito della riforma, con cui è stato generalizzata l'applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di "anzianità massima contributiva" ed è quindi mutato il presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, come visto, in virtù del comma 20 citato, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata”.

Anche quanto viene affermato sopra si interpreta nel senso che il “comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133”, è applicabile solo a chi è in possesso dei nuovi requisiti di anzianità contributiva (42 anni e 5 mesi uomini, 41 anni e 5 mesi donne) e che non può trovare applicazione nei confronti di quei dipendenti che raggiungeranno i 40 anni di servizio negli anni successivi al 2011, in quanto a nulla rileva, giuridicamente e sostanzialmente, il fatto che il dipendente, entro il 31/12/2011, fosse in possesso del diritto-privilegio di andare in pensione con quota 96.

4) “Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011 per effetto della norma rimane fìssato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva”.

Nell’affermazione di cui sopra si evidenzia il fatto che “il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione” si può applicare solo in presenza di due elementi e cioè “nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011”. Come si può notare, il Dipartimento della funzione Pubblica con la Circ. 2/2012, ai fini della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, resa possibile dal “comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133”, non correla il possesso di quota 96 nel 2011 con il raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva negli anni successivi.

5)  “Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall'autorità politica. Tra questi criteri possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove professionalità, la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge di stabilità per il 2012, nel modifìcare l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano rilevate eccedenze”. 

Dall’affermazione di cui sopra derivano le seguenti considerazioni:

a) Non vi è dubbio che l’U.S.R. della Sicilia e quello della Regione Puglia, come si può evincere da quanto riportato nella sopra indicata lett. d), hanno adottato, nella fattispecie, provvedimenti contraddittori nel trattare casi uguali in modo disuguale.

b) Sembra evidente inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in contraddizione con quanto indicato dalla Circ. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica, faccia ricorso ad un uso estremamente generalizzato e indiscriminato dell’applicazione del “comma 11 dell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133”, dal momento che i preavvisi unilaterali della risoluzione del rapporto di lavoro non sono stati strettamente correlati con la reale esigenza di riorganizzazione dell’amministrazione e con gli effettivi esuberi di personale Dirigente che si verrebbero a creare a seguito dell’espletamento degli attuali concorsi per Dirigenti scolastici. In pratica la risoluzione unilaterale e anticipata del rapporto di lavoro  verrebbe a mancare dei necessari presupposti, e diviene illegittima, se l’amministrazione non la realizza nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e delle effettive eccedenze di personale, rilevate dopo aver preso in considerazione:
il numero dei Dirigenti scolastici collocati in pensione per dimissioni volontarie, per raggiungimento dei limiti di età o di anzianità di servizio;
il numero dei posti vacanti esistenti nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate e da assegnare in reggenza;
il numero dei posti che si renderanno vacanti a seguito del nuovo dimensionamento;
il numero di posti necessari da assegnare a seguito della conclusione delle attuali procedure concorsuali a posti di Dirigente scolastico.
Per cui, ad esempio, appaiono  assolutamente incomprensibili, incoerenti, privi di logica e viziati da eccesso di potere, quei provvedimenti che prevedono un numero smisurato di preavvisi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro o, peggio ancora, quelli che prevedono la reale risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per un numero di Dirigenti scolastici superiore a quello rispondente al reale fabbisogno, per poi ricorrere all’istituto di reggenza per le scuole che rimango con sede vacante.     

Alla luce di quanto detto sopra, si ritiene assolutamente illegittima e lesiva dei propri diritti la forzata interpretazione della C.M. n. 98 del 20 dicembre 2012 del MIUR, là dove consente, a proposito dell’applicazione dell’art. 72 comma 11 della legge 133/2008. (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA), di interpretare e di utilizzare, per associazione in tempi diversi, il possesso di quota 96 entro il 31/12/2011 con il raggiungimento della massima anzianità contribuiva di 40 anni negli anni successivi al 2011 pur di giustificare il licenziamento unilaterale.

Salta in mente a tale proposito la favola di Fedro “Il Lupo e l’Agnello”, per cui sembra che il MIUR, o branche dell’Amministrazione facciano il seguente ragionamento “Anche se tu non avevi i requisiti previsti dalla legge, siccome ti devo comunque licenziare, mi produco il diritto al tuo licenziamento associandoti un elemento che tu possedevi al 31 dicembre 2011 e che costituiva una tua liberalità e non una mia reale possibilità per mandarti in pensione”.
Purtroppo le favole, come si può notare, a volte diventano triste realtà, solo che nel caso in esame il Lupo è lo STATO e l’Agnello è il DIPENDENTE.   

Per gli anzidetti motivi, appare opportuno che l’Amministrazione annulli in autotutela i  suddetti preavvisi; evitando le ulteriori azioni che i Dirigenti scolastici interessati potrebbero intraprendere a tutela del loro buon diritto a permanere in servizio.

Giarre 12/03/2013
Vincenzo Ginardi - D.S. I Ist. Comp. Giarre
v.ginardi@tin.it








Postato il Mercoledì, 13 marzo 2013 ore 06:30:00 CET di Michelangelo Nicotra
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