Nota coordinamento diplomati magistrale
Data: Giovedì, 20 settembre 2012 ore 04:00:00 CEST Argomento: Associazioni
Il Coordinamento Nazionale Diplomati Magistrale, in
relazione all'articolo pubblicato sul sito di ADI (http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/?p=8459),
nel far sapere che affiderà ai propri legali il compito di valutare le
dichiarazioni pubblicate in tale articolo, ritenendole non solo false,
ma altresì lesive della dignità professionale dei diplomati magistrale,
diffida gli autori dell'articolo e coloro che lo hanno diffuso, dal
diffondere ulteriori affermazioni non corrispondenti a verità, laddove
i diplomati magistrale, che la Legge indica chiaramente quali abilitati
all'insegnamento nella scuola primaria, vengono falsamente indicati
come "non abilitati".
Il Coordinamento consiglia agli autori una lettura approfondita dell'
art. 197 comma 1 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
dell'art. 2 comma 1 del Decreto Interministeriale 10 marzo 1997, e art.
15 comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998
n. 323, invitandoli a fare attenzione a non commettere, con le loro
affermazioni, l'eventuale reato di falso ideologico.
Quanto alle affermazioni attribuite a Drago, se veramente espresse in
tali termini, gli insegnanti diplomati magistrale non possono che
rispedire al mittente le vergognose insinuazioni sui presunti oscuri
metodi con cui tali docenti si sarebbero accaparrati l'opportunità di
partecipare al concorso. E' sufficiente, infatti, che l'autore di
simili affermazioni dedichi, prima di esprimere valutazioni infondate,
un po' del suo prezioso tempo a documentarsi sulle succitate norme che
sanciscono in modo permanente il valore abilitante del titolo ed il
pieno diritto dei possessori di partecipare ai concorsi per titoli ed
esami, i quali, ricordiamo non hanno mai avuto alcuna funzione
abilitante per l'insegnamento nella scuola primaria, ma di semplice
procedura di arruolamento nella scuola statale e sono stati, in
omissione al dettato dell'art. 400 del Decreto Legislativo 16 aprile
1994, n. 297 che li prevedeva ogni tre anni, negati per ben tredici
anni.
Anzi, con l'occasione non manchiamo di far sapere a chi ignora le norme
succitate che qualora nel presente o nel futuro i diplomati magistrale
non dovessero essere ammessi ai concorsi a cattedra ex art. 400 del
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in qualità di personale
regolarmente abilitato, gli stessi non potranno che adire alle vie
legali a tutela dei loro diritti ed interessi.
Il Coordinamento
diplomati magistrale
coordinamentodiplomamagistrale@gmail.com
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