Formazione iniziale docenti: tutto sul TFA
Data: Martedì, 10 aprile 2012 ore 06:00:00 CEST
Argomento: Sindacati


TFA insegnanteUna guida al TFA a cura di Bloglavoro.com, che risponde alle domande più frequenti: Cos’e’ il TFA? - In cosa consiste esattamente il tirocinio? - Bisogna gia’ essere laureati per accedere al TFA? quali titoli sono ammessi? - Come funziona l’accesso a numero chiuso? - Come si svolgerà l’esame di ammissione al TFA? - Una volta superato il test di ingresso, in cosa consisterà il tirocinio? - In cosa consiste l’esame finale? - Se voglio abilitarmi in due o tre classi di concorso cosa devo fare? - Quando si terranno le prime selezioni? - Una volta finito il TFA verro’ assunto a tempo indeterminato in una scuola? - Una volta finito il TFA posso entrare nelle graduatorie a esaurimento? - Quanto costa frequentare il TFA? - Si può lavorare intanto che si frequenta il TFA? - Si possono fare supplenze intanto che si frequenta il TFA? - Quali sono i libri su cui prepararsi? - Articoli precedenti e approfondimenti sul TFA

1. COS’E’ IL TFA?
Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso abilitante all’insegnamento istituito dalle università. Esso ha durata annuale e attribuisce, tramite un esame finale – sostenuto davanti a una commissione mista composta da docenti universitari, un insegnante “tutor” in ruolo presso gli istituti scolastici e un rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o del MIUR – il titolo di abilitazione all’insegnamento in una delle classi di abilitazione previste dal DM 39/1998 e dal DM 22/2005, sino a quando tali decreti non saranno sostituiti. Il TFA è attivato per ciascuna classe di abilitazione secondo il fabbisogno.

2. IN COSA CONSISTE ESATTAMENTE IL TIROCINIO?
Il Tirocinio Formativo Attivo consiste di tre gruppi di attività: 1) insegnamenti di materie psico-pedagogiche e di scienze dell’educazione; 2) un tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor, comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo; 3) insegnamenti di didattiche disciplinari che vengono svolti in un contesto di laboratorio mirante a stabilire una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico. Allo scopo, nei laboratori, è prevista una collaborazione tra docenti universitari, che li dirigono, e gli insegnanti tutor.
L’attività di tirocinio nella scuola si conclude con l’elaborazione di una relazione di tirocinio di cui è relatore un docente universitario e co- relatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una semplice esposizione delle attività svolte. L’elaborato deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività in classe con le conoscenze in materia psico-pedagogica, nell’ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

3. BISOGNA GIA’ ESSERE LAUREATI PER ACCEDERE AL TFA? QUALI TITOLI SONO AMMESSI?
Il d.m. n. 249/2010 che regola il sistema di formazione iniziale del personale docente stabilisce che, in regime transitorio, possono conseguire l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado, attraverso il tirocinio formativo attivo: *coloro che alla data di entrata in vigore del regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal d.m. n. 22/2005 per l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale corrispondente a una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il d.m. n. 22/2005; * coloro che nell’anno accademico 2010-2011 risultano iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento di uno dei suddetti titoli; * coloro che sono in possesso del diploma ISEF, già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

4. COME FUNZIONA L’ACCESSO A NUMERO CHIUSO?
L’accesso a numero chiuso è programmato dal MIUR. Il MIUR comunica entro il mese di febbraio agli USR le esigenze di reclutamento per ogni classe di abilitazione.
L’apertura dell’anno di tirocinio formativo è subordinata alla previsione annuale di esigenze di personale a livello regionale.
L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) incontra, entro il mese di marzo, i responsabili dei singoli Atenei e Facoltà della regione presso i quali risulta presente il corso di tirocinio per le classi di abilitazione e, in accordo con loro, verifica la disponibilità ad attivare il tirocinio per l’anno accademico successivo. Sulla base di tale disponibilità l’USR comunica al MIUR il numero di posti da attivare per ciascuna classe e da assegnare a ciascun Ateneo.

5. COME SI SVOLGERA’ L’ESAME DI AMMISSIONE AL TFA?
La prova di accesso al TFA, obbligatoriamente formulata ed espletata dalle Facoltà interessate, avviene, in tutta Italia, con le medesime modalità e punteggi indicati nel seguito. La prova scritta ha luogo nel medesimo giorno del mese di settembre e la prova orale ha inizio in un successivo giorno del mese di settembre. Tali giorni sono stabiliti dal MIUR. Il MIUR può disporre l’invio di ispettori per verificare che le prove si svolgano secondo criteri omogenei.
La prova di accesso deve verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione. Alla prova sono assegnati 100 punti così suddivisi: 60 punti per il test preliminare; 20 punti per la prova orale; 20 punti per titoli di studio, eventuali pubblicazioni e certificazioni.
Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, deve comprendere un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.
Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande, ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.
La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. In particolare, nel caso di classi di laurea che comportino l’insegnamento di lingue (latino, greco, lingue moderne), è prevista una prova di traduzione o di conversazione e, nel caso dell’insegnamento dell’italiano, una prova di analisi dei testi.
Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso all’anno di tirocinio.
I 20 punti riservati ai titoli e/o altre certificazioni sono così suddivisi:
a) valutazione del curriculum di studi e della media degli esami di profitto, per un massimo di 2 punti;
b) votazione della tesi di laurea magistrale, per un massimo di 2 punti;
c) titolo di dottore di ricerca in ambito strettamente inerente ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, per un massimo di 10 punti;
d) altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione (scuole di specializzazione, master, ecc. di durata non inferiore a 60 CFU), per un massimo di 2 punti;
e) eventuali altri titoli (pubblicazioni, incarichi presso enti di ricerca, ecc.), per un massimo di 4 punti.
La graduatoria degli ammessi al TFA, espressa in centesimi, è costituita dai candidati che hanno superato le due prove (test e prova orale) con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale. A tali votazioni si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli presentati.

6. UNA VOLTA SUPERATO IL TEST DI INGRESSO, IN COSA CONSISTERA’ IL TIROCINIO?
1. Il corso di TFA è istituito presso una Facoltà di riferimento e può essere interfacoltà o interateneo
2. La gestione delle attività didattiche del TFA è di spettanza del Consiglio di tale Corso di studio, costituito dai docenti universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da 2 rappresentanti degli insegnanti tutor “coordinatori” di cui al seguente punto 4 e nominati con le modalità ivi stabilite, da un rappresentante degli studenti tirocinanti e da un dirigente scolastico nominato dall’USR. Il Consiglio nomina un Presidente tra i docenti universitari, in carica per tre anni non rinnovabili.
3. Gli insegnanti tutor sono designati annualmente dai dirigenti scolastici tra gli insegnanti di ruolo nell’ambito degli istituti scolastici segnalati dall’USR. Hanno il compito di accogliere e seguire i tirocinanti nelle classi di cui sono responsabili.
4. A domanda degli interessati, tra gli insegnanti tutor sono annualmente selezionati dal Consiglio di Corso di Tirocinio, mediante un colloquio, gli insegnanti cui è affidato anche il compito di collaborare al coordinamento dell’attività di tirocinio. La selezione di tali insegnanti è sottoposta a ratifica del Consiglio della Facoltà di riferimento. Essi rispondono della loro attività al Consiglio di Corso di Tirocinio ed alla Facoltà. Il numero di tali insegnanti, non inferiore a 2, è commisurato al numero dei tirocinanti nel rapporto di 1/30. Gli insegnanti tutor, così selezionati (insegnanti tutor “coordinatori”) possono svolgere tale funzione per un massimo di tre anni non rinnovabili. Possono avere un distacco solo parziale dall’insegnamento. Due loro rappresentanti fanno parte del Consiglio del Corso.
5. Il Consiglio di Corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari prevedendo modalità di collaborazione tra gli insegnanti tutor, gli insegnanti tutor “coordinatori” e i docenti universitari.
Le attività del Tirocinio Formativo Attivo fanno capo alle Facoltà che organizzano sia le attività didattiche e di laboratorio, da svolgersi in sede universitaria, sia i tirocini che si svolgono presso gli istituti scolastici.
Le attività corrispondono ad un numero di CFU pari a 60

7. IN COSA CONSISTE L’ESAME FINALE?
L’esame finale di abilitazione consiste nella discussione di una relazione finale di tirocinio (le cui caratteristiche sono state descritte in precedenza) di cui è relatore un docente universitario e co-relatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio.
La Commissione d’esame di abilitazione è composta da 5 docenti universitari, da un rappresentante dell’USR e dall’insegnante tutor co- relatore della relazione di tirocinio.
La Commissione valuta la relazione finale di tirocinio in settantesimi. La valutazione tiene conto anche della media ponderata dei voti conseguiti durante il curriculum di tirocinio. L’esame finale della relazione di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 49/70. In tal caso, la Commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale, fino a un massimo di 30 punti.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.
Il titolo rilasciato è il diploma di abilitazione all’insegnamento.

8. SE VOGLIO ABILITARMI IN DUE O TRE CLASSI DI CONCORSO COSA DEVO FARE?
Lo studente che intenda conseguire una seconda abilitazione, oltre a possedere i requisiti d’accesso, deve superare il test d’accesso al TFA per la classe di abilitazione prescelta. Una volta ammesso, può richiedere il riconoscimento di CFU acquisiti nel TFA già frequentato.

9. QUANDO SI TERRANNO LE PRIME SELEZIONI?
Il via libera del Tesoro, dopo quello di Palazzo Vidoni, farà partire entro giugno 2012 le prove preselettive per formare 20mila nuovi abilitati all’insegnamento a medie e superiori. Tutto questo mentre Viale Trastevere non ha ancora sciolto il nodo del reclutamento (concorso pubblico o chiamata diretta dei professori da parte delle scuole). E non ha ancora fornito il numero esatto dei pensionamenti (a settembre 2012) che – a organici bloccati dalle manovre economiche di quest’estate – dovranno essere rimpiazzati con le nuove assunzioni. Questo darà probabilmente origine all’ennesima lotta tra docenti precari per raggiungere il posto fisso, visto che i nuovi abilitandi si andranno necessariamente ad affiancare, come aspirazioni e anche diritti, agli oltre 200mila precari “storici” inseriti nelle graduatorie a esaurimento.
Poi tra settembre e ottobre 2012, dopo le prove di selezione, partiranno i corsi TFA previsti per una durata di un anno accademico. Poi all’inizio dell’estate 2013, o giù di lì, le università conferiranno l’abilitazione a 20.067 docenti.

10. UNA VOLTA FINITO IL TFA VERRO’ ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO IN UNA SCUOLA?
Purtroppo no, nonostante le leggende metropolitane che girano su questo punto. Allo stato attuale infatti i futuri abilitati tramite i tirocini annuali potranno sperare solo in una supplenza breve (conferita direttamente dalla scuola). E se il maxi-concorso annunciato dal ministro Profumo dovesse svolgersi (come più volte ripetuto dallo stesso ministro) entro il 2012 e quindi prima dell’abilitazione di questi 20mila aspiranti professori, il rischio, per tali soggetti, è anche quello di non poter partecipare alla selezione.
Visto che i posti sono stati calcolati sul fabbisogno (più o meno effettivo) delle scuole, come avviene anche per gli abilitati in scienze della formazione primaria, quei 20 mila professori pensano probabilmente che quei posti spettino loro di diritto, quasi automaticamente. Ma non è così, perché all’immissione in ruolo su quei posti avranno diritto per metà gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento e per metà i vincitori dei nuovi (o vecchi) concorsi.
È lo stesso equivoco in cui si trovano gli abilitati in scienze della formazione primaria che entrano nei corsi universitari a numero chiuso per una quantità di posti corrispondente al fabbisogno delle scuole, ma al cui accesso per l’immissione in ruolo hanno, tuttavia, diritto di precedenza altri (GaE e idonei dei concorsi).
Tra l’altro, gli abilitati TFA che saranno pronti nel 2013, dovranno poi attendere un anno, quando nel 2014 usciranno le disposizioni per le supplenze. Con le iscrizioni nelle graduatorie per le supplenze potranno entrare nella II fascia, quella degli abilitati.
Potranno essere chiamati per una supplenza annua (o fino al termine delle attività), però soltanto dopo che saranno nominati in supplenza gli iscritti nelle Graduatoria a Esaurimento, che continuerà ad avere precedenza sulle altre. Oppure dovranno accontentarsi delle supplenze brevi conferite dai singoli istituti (graduatorie d’istituto per seconda e terza fascia, se iscritti).

11. UNA VOLTA FINITO IL TFA POSSO ENTRARE NELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO?
No, non si potrà entrare nelle GaE che sono chiuse (salvo modifiche di legge). Si entrerà solo nella graduatoria degli abilitati via TFA, vedi punto precedente.

12. QUANTO COSTA FREQUENTARE IL TFA?
A parte i costi di eventuale trasferta vicino all’università che ospita il corso, per quanto riguarda i costi per frequentare i Tfa (una volta vinta la preselezione) saranno simili a quelli fatti pagare per le Ssis, quindi tra i 1.200-1.500 euro a seconda della materia.

13. SI PUO’ LAVORARE INTANTO CHE SI FREQUENTA IL TFA?
No, la frequenza alle lezioni è obbligatoria e articolata su mattina e pomeriggio.

14. SI POSSONO FARE SUPPLENZE INTANTO CHE SI FREQUENTA IL TFA?
Salvo organizzazioni particolari delle università, che in casi rarissimi potrebbero organizzare corsi esclusivamente pomeridiani, non è possibile.

Gilda degli Insegnanti di Venezia 





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