Pensionamenti: tutti a casa! - Emanata la circolare della F.P.
Data: Martedì, 13 marzo 2012 ore 12:39:00 CET
Argomento: Normativa Utile


Dopo una serie di bozze che hanno navigato via mail e internet è stata emanata la circolare n. 2 dell’8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi. Tra i tanti contenuti relativi ai limiti di età per la permanenza in servizio, al trattenimento in servizio e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, agli esoneri, al periodo transitorio, ecc. di rilievo la parte relativa ai cosiddetti “pensionamenti coatti” che vanno disposti, secondo Patroni Griffi, dalle amministrazioni nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti di età o di servizio o la quota 96 entro il 31 dicembre 2011.


Al comma 6 del punto 3 della circolare si legge quanto appresso: “Resta inteso che il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previdente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva”. Quindi la nuova legge attualmente in  vigore riguarderebbe solo chi maturi i requisiti per il pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, almeno secondo Patroni Griffi.
Scontata la reazione degli interessati che volevano permanere in servizio e che evidenziano lo squilibrio di una legge in vigore per tutti ma che si applica solo ad alcuni lavoratori ed ad altri no. E siccome, come dice la circolare “occorre evitare comportamenti che conducano a scelte contradditorie” diventa cogente un atto di indirizzo generale e, compreso nell’atto, anche la “programmazione dei fabbisogni di personale o comunque adottati dall’autorità politica”.
In ogni caso, secondo Patroni Griffi anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma, sono applicabili gli istituti previsti nell’art. 72 del D.L. n. 112/2008 e, quindi, il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, ma anche la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero nei limiti fissati dal comma 14, lettera e) dell’articolo 24.
Così i dipendenti che nell’anno 2012 compiono 66 anni di età (avendo maturato il requisito anagrafico di 65 anni nell’anno 2011 e sempre che entro la stessa data abbiano maturato il diritto al pensione, “rimangono soggetti al previdente regime e l’amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l’eventuale trattenimento in servizio concesso dall’amministrazione o l’applicazione dell’eventuale finestra, per questi dipendenti l’età di collocamento a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non può protrarsi oltre il 65° anno di età”.
Scontato che sui presupposti della circolare n. 2 sopra richiamata, i preavvisi di pensionamento inviati entro il 29 febbraio u.s. che sembravano all’origine forzature istituzionali, ora diventano legittimi e sembra meno praticabile il ricorso all’art. 700. La questione semmai si sposta a livello parlamentare per capire se la circolare di Patroni Griffi violi o meno l’assetto istituzionale prefissato dalle norme vigenti sul pensionamento. Sempre che qualche esponente politico decida di farsene carico!
Hanno titolo ad essere collocati in pensione coloro che hanno maturato 40 anni di anzianità contributiva o che al 31 dicembre 2011 hanno compiuto 65 anni di età accertabile facilmente; meno facile diventa l’accertamento sui 40 anni certi di contribuzione. Come abbiamo già scritto ampiamente nei giorni scorsi, si dà il caso che stiano fiaccando preavvisi di pensionamento molto pasticciati in cui, oltre agli anni pieni, sono calcolati come riscattati (e quindi validi nel computo) anche i servizi pre-ruolo, gli anni di laurea e il servizio militare, ecc. calcolando anche quelli appena chiesti a riscatto ma non ancora formalizzati dall’amministrazione e, soprattutto, non accettati dal lavoratore.
Siffatta situazione impone che detti periodi non possono essere presi in considerazione ai fini del computo della anzianità contributiva odierna. Quindi, ogni pensionamento diventa una storia individuale e letture sommarie dei fascicoli (sia pure per eccesso di zelo), potrebbero portare a provvedimenti formalmente scorretti emessi da parte dell’amministrazione se insiste nell’esercitare la risoluzione del rapporto comunque e che in giudizio potrebbero risultare palesemente illegittimi. (Elio Palumbo)

da CERIPNEWS





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