Il Tar rimette in cattedra gli insegnanti di musica e riassegna i docenti ai portatori di handicap
Data: Domenica, 29 gennaio 2012 ore 11:07:12 CET
Argomento: Rassegna stampa


Dagli insegnanti di musica ai docenti di sostegno: ciò che il Ministero dell'Istruzione toglie, il Tribunale amministrativo regionale restituisce. Decidendo sulla bellezza di otto contenziosi, il Tar nelle ultime ore si è ampiamente occupato di scuola, o meglio di organici e soprattutto di garanzia di quel diritto allo studio sancito dalla Costituzione.
Particolarmente attesa nell'ambiente scolastico era la decisione sul ricorso di 29 docenti di strumento musicale contro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico provincale. Nel mirino c'era, semplificando, la decisione dell'amministrazione scolastica di ridurre il numero delle cattedre di strumento musicale (da 100 a 70) sulla base di una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento della stesa disciplina in ogni classe della provincia. Ebbene, il Tar ha dichiarato «manifestamente fondato il ricorso», tanto da averlo potuto definire in forma semplificata. «Il decreto ministeriale 37/2009 – sottolinea il Tar – stabilisce espressamente, per lo strumento musicale, sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti (un posto per ogni corso per complessive 18 ore settimanali).       
                       Inoltre la circolare ministeriale n. 59/2010 prevede la composizione della cattedre con 18 ore di insegnamento». Invece nel caso finito all'attenzione dei giudici della seconda sezione del Tar «le ore di insegnamento sono state ridotte al di sotto delle 18 ore», sulla base dell'asserita «applicazione della circolare ministeriale n. 37/2010, la quale secondo l'Amministrazione scolastica prevede che gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi». Secondo i giudici, però, «la disposizione si riferisce agli organi collegiali della scuola e, comunque, non consente di intervenire a piacimento sulla composizione oraria delle cattedre». La conseguenza è che «l'Amministrazione dovrà rideterminarsi». Il che, tradotto in termini pratica, significa "ricostruire" la cattedre ridotte lo scorso agosto. Il ricorso accolto dalla seconda sezione del Tar (presidente Massimo Luciano Calveri, estensore Giovanni Iannini, consigliere Daniele Burzichelli) è stato presentato dagli insegnanti Luana Anania, Elena Andreacchio, Maria Biamonte, Daniela Bruno, Daniela Costa, Giuditta Davoli, Bruno De Santis, Barbara Galati, Alessandro Gigliotti, Antonio Grande, Francesco Mannis, Gianluca Materazzo, Vincenzo Militano, Massimo Naccarato, Francesco Paonessa, Patrizia Procopio, Francesco Servidone, Alessandro Sirianni, Sergio Sirianni, Luciano Spagnolo, Maria Giovanna Stella, Rocco Francesco Stranieri, Davide Stratoti, Leo Stratoti, Luigi Tedesco, Maria Valeo, Vittorio Viscomi, Angela Zangari e Salvatore Zangari, tutti patrocinati dall'avv. Beniamino Pandolfo.
Sulla vicenda, già nei mesi scorsi, gli animi si sono più volte esasperati. E un gruppo d'insegnanti ha più volte manifestato vibratamente davanti alla sede dell'Ufficio scolastico provinciale. Ora il Tar ha dato loro ragione. Così come il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto meritevoli d'accoglimento le istanze delle famiglie di sette studenti portatori di handicap ai quali erano stati negati - o ridotti in termini d'orario d'impiego - gli insegnanti di sostegno necessari perché possano frequentare regolarmente le lezioni. Una questione, quella del sostegno, che si ripropone ogni anno. E il Tar ha sottolineato ancora una volta, con 5 ordinanze e 2 sentenze, che in una materia con implicazioni così delicate come la garanzia del diritto allo studio per i portatori di handicap non si può ragionare in meri termini ragionieristici. Si tagli dove ci sono sprechi, non in questo settore. Nel ripristinare o disporre l'immediata assegnazione dei docenti di sostegno ai figli dei ricorrenti, i giudici ricordano che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che riducono drasticamente l'accesso agli insegnanti di sostegno: «Anche a voler ammettere l'esiguità dell'organico del personale di sostegno, non potrebbe pregiudicarsi il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave, essendo tenuta l'istituzione scolastica a provvedere a soddisfare detto diritto - in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno».
Impugnati due concorsi all'Ateneo
Doppia ordinanza del Tribunale amministrativo regionale su altrettanti concorsi all'Università. Ad impugnare le relative graduatorie finali è stata una candidata, che ha presentato ricorso sia nel caso della selezione pubblica per la copertura di 3 posti nell'area dei servizi generali e tecnici sia per quella relativa a 7 posti bell'area amministrativa, in entrambi a caso a tempo determinato (36 mesi). Considerato che la giurisprudenza amministrativa, nel caso d'impugnazione di una graduatoria, prevede che il ricorso vada notificato a tutti gli interessati, il Tar ha disposto l'integrazione del contraddittorio «autorizzando il ricorrente alla notifica mediante pubblici proclami» da effettuarsi entro 20 giorni di tempo. L'udienza prevista giovedì scorso è stata quindi rinviata al 19 aprile.
    (da http://www.gazzettadelsud.it di  Giuseppe Lo Re)

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