Supplenti senza più certificati. La riforma Brunetta cambia i rapporti dell'amministrazione con dipendenti e studenti
Data: Martedì, 17 gennaio 2012 ore 12:00:00 CET
Argomento: Normativa Utile


“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi», è la nuova formula da indicare sui certificati rilasciati dalle amministrazioni pubbliche, scuole comprese. Introdotta con decorrenza 1° gennaio 2012 con la legge di stabilità di quest'anno (l. n. 183/2011, art. 15), essa è richiamata dal nuovo ministro Filippo Patroni Griffi, successore di Renato Brunetta al dicastero della pubblica amministrazione e della semplificazione, in una direttiva da poco emanata, la n. 14 del 2011. 
       Via del tutto certificazioni anagrafiche e di studio, nulla osta e quant'altro al momento di presentare domanda di iscrizione o di trasferimento a una scuola. Via anche i certificati di servizio dei precari e, a rigore, le dichiarazioni di equipollenza rilasciate dalle autorità consolari sui certificati di studio di alunni stranieri. I quali si continueranno a richiedere e presentare, sono documenti che sarebbe piuttosto complicato ottenere dalle autorità straniere e che non soggiacciono alla normativa nazionale, ma la cui efficacia ai fini dell'iscrizione a una determinata classe dovrà essere attestata dalle autorità consolari o della Farnesina, alle quali andrà richiesta direttamente senza disturbare gli utenti. E sarà decertificazione, neologismo usato nella stessa direttiva, per definire i nuovi rapporti che i pubblici uffici dovranno intrattenere d'ora in poi con cittadini e utenti, ai quali non dovranno più assolutamente richiedere certificati relativamente a stati, qualità e fatti personali, di cui siano già a conoscenza o i cui dati siano in possesso di altre amministrazioni. Eventualmente, solo dichiarazioni personali sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Fin qui non sarebbe una grande novità, però, dal momento che il regolamento in vigore già prevede che i cittadini possano presentare dichiarazioni personali in luogo della tradizionale documentazione amministrativa (decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000). La novità è che i pubblici uffici non potranno nemmeno più accettare i certificati che i cittadini volessero lo stesso presentare invece delle dichiarazioni, e per questo su ogni certificato rilasciato andrà apposta la formula citata all'inizio. I certificati potranno essere utilizzati solo nei rapporti tra privati. Ma non sempre la semplificazione presenta vantaggi per i cittadini. Per molti sarebbe più semplice continuare a esibire un certificato piuttosto che sottoporsi, per esempio, alla fatica di elencare, e al conseguente stress di sbagliare, i servizi prestati come supplente in decine di scuole per decine di rapporti in uno stesso anno per più anni per ottenerne il riscatto ai fini della pensione o il loro riconoscimento in carriera. Ma decertificazione non significa assenza di carte. Dichiarazioni personali a parte, le amministrazioni pubbliche potranno sempre richiedere e ottenere da altre amministrazioni i certificati che non possono più richiedere ai cittadini. E, infine, attenzione a rispettare le nuove regole.
Sono violazioni dei doveri d'ufficio sia la richiesta di certificati sia la loro semplice utilizzazione ma anche la mancata apposizione della nuova formula sui certificati e la mancata risposta entro trenta giorni alle richieste di controllo che un'amministrazione rivolge a un'altra per verificare le dichiarazioni personali. Nell'attesa che tutte le amministrazione con banche dati accessibili per via telematica stipulino le necessarie convenzioni per uno spedito scambio di informazioni.    (di Mario D'Adamo da  ItaliaOggi)

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