Nota Miur, oggetto: scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe
Data: Giovedì, 22 settembre 2011 ore 08:02:58 CEST
Argomento: Ministero Istruzione e Università


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 
Oggetto: scuole paritarie: numero minimo di alunni per classe
Come è noto l’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007 prevede che, all’atto della presentazione dell’istanza per il riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione dichiari “l’impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad 8, per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”.
Il TAR del Lazio, Sez.III bis, con sentenze n.7265/09 e n.7269/09, passate in giudicato, ha annullato la predetta disposizione “limitatamente alla parte in cui non prescrive una disciplina di dettaglio che garantisca l’intero iter scolastico nella scuola paritaria, e non esclude la perentorietà della previsione della formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8″.
Pertanto, considerata la necessità di dare ottemperanza al giudicato formatosi sulle predette sentenze, si invitano le SS.LL a tenere conto, in sede di riconoscimento della parità scolastica, dell’annullamento dell’art.1, comma 6, lettera f), del D.M. n.267 del 29.11.2007. (ripreso da DirittoScolastico)
Il Direttore Generale
F.to Carmela Palumbo

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