Anief: illegittimo l'accantonamento delle immissioni in ruolo da GaE 2010-2011 per i ricorrenti pettine
Data: Venerdì, 19 agosto 2011 ore 07:44:52 CEST
Argomento: Sindacati


 Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza, al Direttore Generale reggente
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Al Dirigente dell’Ufficio III – Personale scuola
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Al Dirigente reggente dell’Ambito Territoriale Provinciale del Verbano Cusio Ossola, Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Asti,  Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Al Dirigente dell’Ufficio I – Gestione Personale scuola dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Al Direttore Generale per il personale scolastico, Ai Direttori generali di tutti gli Uffici scolastici Regionali, Ai Dirigenti di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali,  
OGGETTO: Accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento 2010-2011 rettificate con gli inserimenti a pettine – Diffida.
 
La scrivente O. S.,
VISTO il telegramma (allegato 1) inviato dall’Ambito Territoriale per la provincia di Vicenza ad una docente inserita, in seguito a ricorso, a pettine e pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento 2009-2011 del medesimo Ambito territoriale provinciale, nel quale viene annunciato, contestualmente alla convocazione per le imminenti immissioni in ruolo retrodatate, l’accantonamento del posto in attesa della sentenza di merito;
CONSIDERATO che il dirigente dell’Ambito Territoriale di Vicenza, dott. Franco Venturella, contattato telefonicamente dalla segreteria nazionale della scrivente O.S., ha confermato che l’indicazione di procedere come da telegramma è stata fornita dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
VISTO l’avviso pubblicato in data 18/08/2011 sul sito dell’Ambito Territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola (allegato 2) contenente le medesime indicazioni di cui al telegramma dell’A.T.P. Vicenza e il riepilogo del contingente nomine retroattive 2010/2011 grad. pettine I e II grado (allegato 3), pubblicato sempre in data 18/08/2011 dall’A.T.P. Asti, da cui si evince l’accantonamento dei posti destinati ai docenti ricorrenti per l’inserimento a pettine;
VISTA la nota del 15 marzo 2011 del Commissario ad acta nominato dal TAR Lazio, dott. Luciano Cannerozzi De Grazia, in cui si ricordava alle SS.LL. che “[…] l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca”;
CONSIDERATO che la modalità ventilata dagli A.T.P. di Vicenza, Asti e Verbano Cusio Ossola appare, oltre che illegittima in quanto contrastante col disposto commissariale, del tutto inusuale nonché eccentrica rispetto alle consolidate modalità operative di stipula dei contratti in caso di giudizio pendente, ovvero inserimento nel contratto stesso di clausola rescissoria di garanzia per l’amministrazione in caso di esito negativo per il ricorrente in sede di merito;
CONSIDERATO, altresì, che le ordinanze cautelari de quibus, che hanno assunto carattere di giudicato, vanno eseguite integralmente (come dimostra, d’altra parte, la stessa nomina di un commissario da parte del TAR che ne sta curando l’effettiva esecuzione), mentre l’accantonamento del ruolo spettante si configurerebbe come evidente elusione della pienezza del diritto dei ricorrenti aventi titolo a fruire immediatamente del ruolo spettante,
VISTA la Sentenza n. 41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, e la Sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011 con cui il Consiglio di Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per l’effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n. 10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo del MIUR di consentire l’inserimento a “pettine” nelle graduatorie secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti a pieno titolo anche in riferimento alla stipula dei contratti TI e TD eventualmente derivanti da tale inserimento per il biennio 2009-2011, decisioni sulla scorta delle quali la controversia appare già decisa nel merito;
CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.Lgs 104/2010, anche qualora in futuro lo stesso TAR Lazio dovesse dichiarare in giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia di graduatorie scolastiche, in favore del giudice ordinario (situazione per altro ad oggi mai verificatasi sui ricorsi per gli inserimenti a pettine patrocinati dalla scrivente O.S.), ciò non sarebbe di per sé utile per una automatica sospensione dell'ottemperanza cautelare;
EVIDENZIATO, infine, che ricadrebbe in capo ai singoli dirigenti degli Uffici Scolastici regionali e provinciali la responsabilità contabile per il danno erariale procurato per la soccombenza della Pubblica Amministrazione nella lite temeraria scaturente dalla attribuzione di contratti a tempo indeterminato palesemente illegittimi.
Per tutto quanto sopra visto e considerato, la scrivente O.S.
DIFFIDA
- I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali di: Vicenza, dott. Franco Venturella; Asti, Dott. Francesco Contino; Verbano Cusio Ossola, dott. Antonio Catania, dal confermare le modalità operative in ordine all’accantonamento dei posti per i ricorrenti inseriti a pettine ai fini delle immissioni in ruolo retrodatate dalle Gae 2010-2011, provvedendo all’immediata revoca di tali disposizioni e disponendo la regolare effettiva assegnazione dei ruoli spettanti agli aventi diritto, eventualmente con clausola rescissoria di garanzia nel contratto stesso. Inoltre, si rappresenta come tale clausola debba essere opportunamente prevista per tutte le immissioni in ruolo retrodatate dalle GaE 2010-2011, stante la palese illegittimità delle stesse a causa del perdurante mancato inserimento a pettine dei ricorrenti privi di commissariamento (si veda diffida inviata dalla scrivente O.S. in data 17 agosto 2011).
- Il Direttore Generale Reggente dell’Ufficio Scolastico per il Veneto, dott.ssa Daniela Beltrame, e il Dirigente dell’Ufficio III – Personale scuola del medesimo U.S.R. Veneto, dott.ssa Rita Marcomini, come anche il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Dott. Francesco De Sanctis, e il Dirigente dell’Ufficio I – Gestione Personale scuola  del medesimo U.S.R. Piemonte, Dott.ssa Silvana Di Costanzo, dal non fornire, a correzione di quelle precedentemente fornite, immediate e nuove disposizioni agli Ambiti Territoriali provinciali di propria competenza in ordine alle corrette modalità di assegnazione e stipula di tutti i contratti (non solo quelli dei ricorrenti, come sopra motivato) a T.I. dalle GaE 2010-2011;
- Tutti gli altri dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali d’Italia e tutti gli altri direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali d’Italia dal voler provvedere in modo difforme, e pertanto illegittimo, dalle modalità sopra indicate per i dirigenti degli AA.TT.PP. di Vicenza, Asti e Verbano Cusio Ossola ed i Direttori degli UU.SS.RR. Veneto e Piemonte.
- Il Direttore Generale per il personale scolastico MIUR, dott. Luciano Chiappetta, dal non inviare una tempestiva nota di chiarimenti in merito a quanto rappresentato dalla presente, in modo da assicurare il massimo grado di legittimità possibile alle operazioni di immissioni in ruolo retrodatate dalle GaE 2010-2011 attraverso l’effettiva assegnazione dei posti agli aventi diritto tramite inserimento di clausola rescissoria di garanzia per l’amministrazione a tutti gli individuati, ricorrenti e non, alla luce delle considerazioni fin qui svolte e delle disposizioni giudiziarie e commissariali.
CON ESPRESSO AVVISO CHE
vista l’imminenza dell’avvio delle operazioni di immissione in ruolo, trascorso vanamente il termine perentorio di 1 giorno dalla ricezione della presente senza positivo riscontro alla presente da parte di ciascun destinatario, la scrivente O.S. provvederà, senza ulteriore preavviso, all’invio di ulteriore integrazione agli esposti già presentati alle Procure Regionali della Corte dei Conti competenti territorialmente e fornirà ai docenti interessati le indicazioni del caso onde poter procedere alla denuncia dei dirigenti in intestazione presso le Procure Generali della Repubblica.
Si allega alla presente:  
- Copia del telegramma inviato dal Dirigente dell’Ambito Territoriale provinciale di Vicenza contenente le disposizioni oggetto della presente diffida, opportunamente privato dei riferimenti al destinatario (ALL. 1);
- Copia dell’avviso pubblicato in data 18/08/2011 dell’A.T.P. Verbano Cusio Ossola (ALL. 2);
- Copia del contingente nomine retroattive 2010/2011 grad. pettine I e II grado pubblicato in data 18/08/2011 dell’A.T.P. Asti (ALL. 3).
Con osservanza.
 
Palermo, 18 agosto 2011                                                     
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico   







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