Al Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Vicenza, al
Direttore Generale reggente
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Al Dirigente
dell’Ufficio III – Personale scuola
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Al Dirigente reggente
dell’Ambito Territoriale Provinciale del Verbano Cusio Ossola, Al
Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Asti, Al
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,
Al Dirigente dell’Ufficio I – Gestione Personale scuola dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte, Al Direttore Generale per il
personale scolastico, Ai Direttori generali di tutti gli Uffici
scolastici Regionali, Ai Dirigenti di tutti gli Ambiti Territoriali
Provinciali,
OGGETTO: Accantonamento dei posti per le immissioni in ruolo dalle
graduatorie ad esaurimento 2010-2011 rettificate con gli inserimenti a
pettine – Diffida.
La scrivente O. S.,
VISTO il telegramma (allegato 1) inviato dall’Ambito Territoriale per
la provincia di Vicenza ad una docente inserita, in seguito a ricorso,
a pettine e pleno iure nelle graduatorie ad esaurimento 2009-2011 del
medesimo Ambito territoriale provinciale, nel quale viene annunciato,
contestualmente alla convocazione per le imminenti immissioni in ruolo
retrodatate, l’accantonamento del posto in attesa della sentenza di
merito;
CONSIDERATO che il dirigente dell’Ambito Territoriale di Vicenza, dott.
Franco Venturella, contattato telefonicamente dalla segreteria
nazionale della scrivente O.S., ha confermato che l’indicazione di
procedere come da telegramma è stata fornita dall’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto;
VISTO l’avviso pubblicato in data 18/08/2011 sul sito dell’Ambito
Territoriale provinciale del Verbano Cusio Ossola (allegato 2)
contenente le medesime indicazioni di cui al telegramma dell’A.T.P.
Vicenza e il riepilogo del contingente nomine retroattive 2010/2011
grad. pettine I e II grado (allegato 3), pubblicato sempre in data
18/08/2011 dall’A.T.P. Asti, da cui si evince l’accantonamento dei
posti destinati ai docenti ricorrenti per l’inserimento a pettine;
VISTA la nota del 15 marzo 2011 del Commissario ad acta nominato dal
TAR Lazio, dott. Luciano Cannerozzi De Grazia, in cui si ricordava alle
SS.LL. che “[…] l'inserimento a pettine dei ricorrenti doveva e deve
intendersi disposto, con decorrenza dalla data di prima pubblicazione
delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, senza
alcuna riserva, pleno iure, a tutti gli effetti quindi giuridici ed
eventualmente economici, e come tali utili ai fini della individuazione
dei docenti destinatari delle proposte di stipula dei contratti, a
tempo determinato o indeterminato con il Ministero dell'Istruzione,
Università e della Ricerca”;
CONSIDERATO che la modalità ventilata dagli A.T.P. di Vicenza, Asti e
Verbano Cusio Ossola appare, oltre che illegittima in quanto
contrastante col disposto commissariale, del tutto inusuale nonché
eccentrica rispetto alle consolidate modalità operative di stipula dei
contratti in caso di giudizio pendente, ovvero inserimento nel
contratto stesso di clausola rescissoria di garanzia per
l’amministrazione in caso di esito negativo per il ricorrente in sede
di merito;
CONSIDERATO, altresì, che le ordinanze cautelari de quibus, che hanno
assunto carattere di giudicato, vanno eseguite integralmente (come
dimostra, d’altra parte, la stessa nomina di un commissario da parte
del TAR che ne sta curando l’effettiva esecuzione), mentre
l’accantonamento del ruolo spettante si configurerebbe come evidente
elusione della pienezza del diritto dei ricorrenti aventi titolo a
fruire immediatamente del ruolo spettante,
VISTA la Sentenza n. 41/2011 con cui la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del
decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per
garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno
2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n.
167, e la Sentenza n. 2486 del 27 aprile 2011 con cui il Consiglio di
Stato ha preso atto del contrasto delle tesi dell’amministrazione
appellante con la citata decisione della Corte Costituzionale e, per
l’effetto, ha confermato in via definitiva la sentenza TAR Lazio n.
10809/2008 del 27 novembre 2008, con conseguente obbligo conformativo
del MIUR di consentire l’inserimento a “pettine” nelle graduatorie
secondo il punteggio posseduto dai ricorrenti a pieno titolo anche in
riferimento alla stipula dei contratti TI e TD eventualmente derivanti
da tale inserimento per il biennio 2009-2011, decisioni sulla scorta
delle quali la controversia appare già decisa nel merito;
CONSIDERATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 11, comma 7, D.Lgs
104/2010, anche qualora in futuro lo stesso TAR Lazio dovesse
dichiarare in giudizio il proprio difetto di giurisdizione, in materia
di graduatorie scolastiche, in favore del giudice ordinario (situazione
per altro ad oggi mai verificatasi sui ricorsi per gli inserimenti a
pettine patrocinati dalla scrivente O.S.), ciò non sarebbe di per sé
utile per una automatica sospensione dell'ottemperanza cautelare;
EVIDENZIATO, infine, che ricadrebbe in capo ai singoli dirigenti degli
Uffici Scolastici regionali e provinciali la responsabilità contabile
per il danno erariale procurato per la soccombenza della Pubblica
Amministrazione nella lite temeraria scaturente dalla attribuzione di
contratti a tempo indeterminato palesemente illegittimi.
Per tutto quanto sopra visto e considerato, la scrivente O.S.
DIFFIDA
- I Dirigenti degli Ambiti Territoriali provinciali di: Vicenza, dott.
Franco Venturella; Asti, Dott. Francesco Contino; Verbano Cusio Ossola,
dott. Antonio Catania, dal confermare le modalità operative in ordine
all’accantonamento dei posti per i ricorrenti inseriti a pettine ai
fini delle immissioni in ruolo retrodatate dalle Gae 2010-2011,
provvedendo all’immediata revoca di tali disposizioni e disponendo la
regolare effettiva assegnazione dei ruoli spettanti agli aventi
diritto, eventualmente con clausola rescissoria di garanzia nel
contratto stesso. Inoltre, si rappresenta come tale clausola debba
essere opportunamente prevista per tutte le immissioni in ruolo
retrodatate dalle GaE 2010-2011, stante la palese illegittimità delle
stesse a causa del perdurante mancato inserimento a pettine dei
ricorrenti privi di commissariamento (si veda diffida inviata dalla
scrivente O.S. in data 17 agosto 2011).
- Il Direttore Generale Reggente dell’Ufficio Scolastico per il Veneto,
dott.ssa Daniela Beltrame, e il Dirigente dell’Ufficio III – Personale
scuola del medesimo U.S.R. Veneto, dott.ssa Rita Marcomini, come anche
il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte, Dott. Francesco De Sanctis, e il Dirigente dell’Ufficio I –
Gestione Personale scuola del medesimo U.S.R.
Piemonte, Dott.ssa Silvana Di Costanzo, dal non fornire, a
correzione di quelle precedentemente fornite, immediate e nuove
disposizioni agli Ambiti Territoriali provinciali di propria competenza
in ordine alle corrette modalità di assegnazione e stipula di tutti i
contratti (non solo quelli dei ricorrenti, come sopra motivato) a T.I.
dalle GaE 2010-2011;
- Tutti gli altri dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali
d’Italia e tutti gli altri direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali d’Italia dal voler provvedere in modo difforme, e pertanto
illegittimo, dalle modalità sopra indicate per i dirigenti degli
AA.TT.PP. di Vicenza, Asti e Verbano Cusio Ossola ed i Direttori degli
UU.SS.RR. Veneto e Piemonte.
- Il Direttore Generale per il personale scolastico MIUR, dott. Luciano
Chiappetta, dal non inviare una tempestiva nota di chiarimenti in
merito a quanto rappresentato dalla presente, in modo da assicurare il
massimo grado di legittimità possibile alle operazioni di immissioni in
ruolo retrodatate dalle GaE 2010-2011 attraverso l’effettiva
assegnazione dei posti agli aventi diritto tramite inserimento di
clausola rescissoria di garanzia per l’amministrazione a tutti gli
individuati, ricorrenti e non, alla luce delle considerazioni fin qui
svolte e delle disposizioni giudiziarie e commissariali.
CON ESPRESSO AVVISO CHE
vista l’imminenza dell’avvio delle operazioni di immissione in ruolo,
trascorso vanamente il termine perentorio di 1 giorno dalla ricezione
della presente senza positivo riscontro alla presente da parte di
ciascun destinatario, la scrivente O.S. provvederà, senza ulteriore
preavviso, all’invio di ulteriore integrazione agli esposti già
presentati alle Procure Regionali della Corte dei Conti competenti
territorialmente e fornirà ai docenti interessati le indicazioni del
caso onde poter procedere alla denuncia dei dirigenti in intestazione
presso le Procure Generali della Repubblica.
Si allega alla presente:
- Copia del telegramma inviato dal Dirigente dell’Ambito Territoriale
provinciale di Vicenza contenente le disposizioni oggetto della
presente diffida, opportunamente privato dei riferimenti al
destinatario (ALL. 1);
- Copia dell’avviso pubblicato in data 18/08/2011 dell’A.T.P. Verbano
Cusio Ossola (ALL. 2);
- Copia del contingente nomine retroattive 2010/2011 grad. pettine I e
II grado pubblicato in data 18/08/2011 dell’A.T.P. Asti (ALL. 3).
Con osservanza.
Palermo, 18 agosto 2011
Il Presidente Nazionale ANIEF
Prof. Marcello Pacifico