Anief: CdS si arrende alla Cassazione sulla giurisdizione. CislScuola: Graduatorie, decide il Giudice Ordinario
Data: Giovedì, 14 luglio 2011 ore 12:54:03 CEST
Argomento: Sindacati


Graduatorie: CdS si arrende alla Cassazione sulla giurisdizione
Anief annuncia una pioggia di ricorsi al giudice del lavoro sul Miur per ottenere nuove 9.000 immissioni in ruolo agli aventi diritto dalle illegittime graduatorie di coda del 2009-2011. Riaperti i termini per ricorrere al GdL avverso il D.M. 44/2011 e precedenti. Alcuna influenza rilevante sul contenzioso in atto al tribunale amministrativo.
Finalmente un po’ di chiarezza sulla giurisdizione per le graduatorie del personale docente, dopo che lo stesso Miur nell’art. 10, c. 5 dello decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 aveva stabilito che “avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento”. Invero, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria con l’ordinanza n. 11 del 12 luglio 2011, mutando l’orientamento della VI sezione che in quest’ultimi due anni aveva ribadito la piena giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto le tesi dei giudici delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e rimesso la giurisdizione al giudice ordinario, contro l’ennesimo parere dell’Avvocatura dello Stato.
Pertanto, è ormai evidente che ogni nuovo ricorso avverso le graduatorie ad esaurimento dovrà essere presentato al giudice ordinario, giudice naturale, comunque e sempre, per la costituzione di qualunque rapporto di lavoro.
Anief ha atteso con ansia la pubblicazione di tale ordinanza di cui non condivide l’assunto, al pari dell’Avvocatura dello Stato, ma di cui deve prendere atto, al pari del Miur. Continuiamo a ritenere, infatti, che il reclutamento dalle graduatorie permanenti, ancorché trasformate ad esaurimento, avvenga attraverso una procedura concorsuale a monte di accesso alle stesse, su rapporti di lavoro non a priori instaurati, che l’amministrazione non ha, pertanto, i poteri del datore di lavoro privato, mentre valuta attraverso un bando con discrezionalità i titoli dei candidati pubblicandone gli atti attraverso gli ambiti territoriali, la cui scelta dei criteri è proprio contestata in giudizio.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, è evidente che, nel frattempo, riporteremo all’esame delle sezioni unite della Cassazione la questione nelle prossime udienze utili in autunno, tuttavia, sic stantibus rebus, come annunciato nei precedenti comunicati, in assenza di un’interpretazione autentica del legislatore - a nostro avviso, necessaria, visto anche il parere contrario della Consulta alla maturazione di diritti soggettivi in capo al personale inserito nelle graduatorie essendo il reclutamento nella P. A. regolato da graduatorie di natura concorsuale, la cui natura è negata dalle SS. UU., essendo state autorizzate e assegnate con D.M. 75/2010 e D.M. 73/2009 rispettivamente 10.000 e 8.000 assunzioni di personale docente, durante la vigenza delle graduatorie ad esaurimento di coda dichiarate incostituzionali, Anief può dare avvio al contenzioso seriale al giudice del lavoro per l’individuazione e la stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato ai più dei 9.000 aventi diritto che dovrebbero essere assunti dalle graduatorie ad esaurimento rettificate a pettine o da rettificare per il 2009/2010 e per il 2010/2011. I docenti aventi diritto interessati, che non hanno mai ricorso o che hanno ricorso al tribunale amministrativo privatamente o con altre organizzazioni, devono scrivere a 9.000immissioniapettine@anief.net .
Ma vi è di più: poiché la prescrizione adesso è quinquennale, Anief riapre i termini per rivendicare assunzioni, supplenze e stipendi anche per l’erronea valutazione dei titoli avvenuta tra il 2006-2007 e il 2010-2011 alla luce del giudicato formatosi, a partire ovviamente dalla riapertura dei 17 ricorsi annunciati avverso il D. M. 44/2011 di aggiornamento delle nuove graduatorie. I docenti interessati, iscritti all’Anief, devono scrivere una mail a dm44-2011@anief.net .
I vecchi ricorrenti al Tar o PdR 2009-2010 sul pettine, avvantaggiati dal fatto di aver intrapreso illo tempore un’azione giudiziaria che ha portato alla cancellazione della norma di legge vietante il trasferimento e in alcuni casi alla rideterminazione delle proprie posizioni nelle graduatorie secondo il punteggio legittimamente posseduto, possono sempre appellarsi all’elusione del giudicato per mantenere le ordinanze cautelari ottenute e chiedere senza alcuna nuova spesa legale anticipata, al di fuori del pagamento obbligatorio del contributo unificato introdotto dalla nuova finanziaria, al giudice del lavoro l’immissione in ruolo, il mancato stipendio e punteggio, in assenza di un provvedimento in autotutela dell’amministrazione, se aventi diritto con una procedura rapida garantita anche dall’avanzata fase istruttoria di raccolta della documentazione utile per il processo (v. istanza di accesso agli atti richiesta al Miur, utile per l’elaborazione della scheda dati che è stata elaborata per individuare con un potenziale maggiore di certezza lo status di avente diritto al di fuori di coloro che si trovano o si troverebbero primi nelle graduatorie di coda, scheda che è in corso di invio agli stessi ricorrenti pettine). Le due schede, corredate da un comunicato dei legali dell’Anief, saranno inviate in data odierna per posta elettronica ai diretti interessati. In caso di mancata ricezione i ricorrenti pettine 2009-2010 dovranno inviare una mail a pettine2009_2010@anief.net.
Analogo discorso vale per i vecchi ricorsi al Tar sul punteggio militare o sui sei punti aggiuntivi legati al titolo SSIS. Gli altri ricorsi saranno riassunti al giudice del lavoro grazie all’istituto della traslatio iudicii. Entro fine luglio, tutti i ricorrenti riceveranno nuove istruzioni sullo status dei ricorsi in corso.
I ricorsi già presentati al Tar nel 2011 saranno riproposti senza alcune spese legali anticipate per i ricorrenti, se non quelle tra le spese processuali previste dal legislatore nella nuova finanziaria, al giudice del lavoro, come da comunicazione che sarà inviata a fine luglio.
Comunicato dello studio legale dell’Anief sull’Adunanza plenaria
Si comunica che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ossia l’autorità giudiziaria amministrativa chiamata a deliberare sulle questioni che possono dare contrasti giurisprudenziali di notevole rilievo, con sentenza n. 11/2011, ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario in materia di graduatorie ad esaurimento.
L’Adunanza Plenaria è stata investita della “questione giurisdizione” dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che, richiamandosi al precedente della sentenza della stessa Adunanza Plenaria n.8 del 2007 (e così Consiglio di Stato, sezione VI, 14 ottobre 2010, n.7510; sezione VI, 2 aprile 2010, n.1898), ha chiesto al supremo organo giurisdizionale amministrativo di confermare il proprio orientamento favorevole alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di graduatorie del personale docente.
L’Adunanza Plenaria, tuttavia, nonostante l’Avvocatura dello Stato – con la memoria depositata in vista dell’udienza del 05 Luglio - si sia espressa a favore della giurisdizione amministrativa, ha cambiato orientamento rispetto alla decisione del 2007 ed ha aderito alla tesi delle Sezioni Unite della Cassazione favorevole alla giurisdizione ordinaria in subiecta materia.
Occorre, dunque, analizzare gli scenari che si delineano per i ricorrenti in seguito alla decisione dell’Adunanza Plenaria. (Anief)


Graduatorie, decide il Giudice Ordinario
La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento per le assunzioni del personale della scuola appartiene al giudice ordinario. Lo ha confermato, aderendo al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 11/2011, con la quale ha risolto la questione rimessa dalla VI Sezione del Consiglio, chiamata a decidere sull’appello proposto da una docente di scuola secondaria ad una sentenza del TAR del Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria definitiva di istituto nonché della graduatoria provinciale di Roma.  
Il sistema di riparto di giurisdizione previsto dall’attuale normativa, ha affermato l’Adunanza plenaria, è volto proprio a limitare la giurisdizione del giudice amministrativo alle procedure concorsuali intese stricto sensu, caratterizzate dalla presenza di un bando, di una fase valutativa e della approvazione della graduatoria, perché dirette alla assunzione di pubblici impiegati: nel caso delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, questa fattispecie non si configura e pertanto esse devono considerarsi, invece, come atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego (sia pure a tempo determinato, che ha poi dato luogo all’acquisizione dei requisiti utili per l’inserimento in graduatoria). Di qui la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, mentre solo in via residuale opera ancora – in riferimento alle procedure concorsuali intese nel senso descritto – quella del giudice amministrativo.
Questa importante pronuncia costituisce ora un ulteriore elemento per giungere alla definitiva soluzione della controversa questione della formazione delle attuali graduatorie ad esaurimento.  Riesce davvero ancor più difficile, dopo questa decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, capire le ragioni del ritardo nel deposito della decisione di merito del TAR del Lazio, in attesa della quale sono stati assunti i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, attraverso l’azione del commissario ad acta.
Cisl Scuola






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