Condannando MIUR, immissione in ruolo con risarcimento danno
Data: Martedì, 05 luglio 2011 ore 15:00:00 CEST
Argomento: Giurisprudenza


Con sentenza n° 52274/10 r.g.a.c. avente per oggetto CONVERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TERMINE, DECISA ALL’UDIENZA DEL 16/06/2011 il CONITP , tramite il proprio legale rappresentante avv. BALBI MIMMO, ottiene un’importantissima sentenza a favore del precariato. IL CONITP esprime grande soddisfazione dopo l’ennesimo risultato positivo conseguito in tutela del personale della scuola e nel caso specifico a favore del personale ATA.
Il Giudice del Tribunale di Napoli ha dato ragione all’avvocato Mimmo Balbi legale rappresentante del sindacato autonomo CONITP accogliendo il ricorso presentato deliberando l’immissione in ruolo, convertendo il rapporto di lavoro a temine , costituito da una molteplicità di contratti, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando il MIUR a inserire la ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al risarcimento del danno.
È da sottolineare che è la prima sentenza in Regione Campania positiva , infatti tutti i ricorsi presentati da associazione e sindacati sono stati sempre rigettati.

Secondo il CONITP e sopportato dalla sentenza del Tribunale di Napoli , il c.1 dell’art.1 della Legge 167/09, il c. 519 della Legge 244/07 e il c.4-bis dell’art.5 del D.L. 368/01 prevedono l’immissione in ruolo del personale della scuola che ha prestato servizio per tre anni consecutivi a tempo determinato presso la PA, La legge n. 296/2006, Finanziaria 2007, consente di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato nelle tre fattispecie previste dall’art. 1, co. 558, in combinato disposto con il co. 519 )

A) essere in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato già maturato nel quinquennio precedente, anche non continuativi;

B) essere in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato da maturare, in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;

C) tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007, anche per chi non è in servizio alla predetta data di entrata in vigore della legge n. 296/2006.

In base all’art. 3, co. 90, della Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007), per gli anni 2008 e 2009 si può stabilizzare anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dalla Finanziaria 2007 (triennio di servizio maturato nel quinquennio precedente) in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

Il CONITP continuerà la battaglia in difesa del personale della scuola come ha sempre fatto fino ad oggi sia per vie giudiziarie che per vie extragiudiziarie. Adesso si attende l’esito dei centinaia di ricorsi presentati in tutta Italia .

Link della sentenza http://www.voceata.it/wp-content/uploads/2011/07/COPPOL1.pdf

Il Presidente del CONITP
prof. Guastaferro Crescenzo





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