Con sentenza n° 52274/10
r.g.a.c. avente per oggetto
CONVERSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TERMINE, DECISA ALL’UDIENZA DEL 16/06/2011 il
CONITP , tramite il proprio legale rappresentante avv. BALBI
MIMMO, ottiene un’importantissima sentenza a favore del
precariato.
IL CONITP esprime grande soddisfazione dopo l’ennesimo
risultato positivo conseguito in tutela del personale della scuola e
nel caso specifico a favore del personale ATA.
Il Giudice del Tribunale di Napoli ha dato ragione all’avvocato
Mimmo Balbi legale rappresentante del sindacato autonomo
CONITP accogliendo il ricorso presentato deliberando
l’immissione in ruolo, convertendo il rapporto di lavoro a temine ,
costituito da una molteplicità di contratti, in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e condannando il MIUR a inserire la
ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime
mansioni, oltre al risarcimento del danno.
È da sottolineare che è
la prima sentenza in Regione Campania positiva , infatti tutti i
ricorsi presentati da associazione e sindacati sono stati sempre
rigettati.
Secondo il CONITP e sopportato dalla sentenza del Tribunale di
Napoli , il c.1 dell’art.1 della Legge 167/09, il c. 519 della Legge
244/07 e il c.4-bis dell’art.5 del D.L. 368/01 prevedono l’immissione
in ruolo del personale della scuola che ha prestato servizio per tre
anni consecutivi a tempo determinato presso la PA,
La legge n. 296/2006, Finanziaria 2007, consente di procedere alla
stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato nelle tre fattispecie previste dall’art. 1, co. 558, in
combinato
disposto con il co. 519 )
A) essere in servizio al 1° gennaio
2007 con tre anni di tempo
determinato già maturato nel quinquennio precedente, anche non
continuativi;
B) essere in servizio al 1° gennaio
2007 con tre anni di tempo
determinato da maturare, in virtù di un contratto in essere al
29
settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo
determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;
C) tre anni di tempo determinato già
maturati nel quinquennio
precedente al 1° gennaio 2007, anche per chi non è in servizio
alla
predetta data di entrata in vigore della legge n. 296/2006.
In base all’art. 3, co. 90, della Finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24
dicembre
2007), per gli anni 2008 e 2009 si può stabilizzare anche il personale
che
consegua i requisiti di anzianità di servizio previsti dalla
Finanziaria 2007
(triennio di servizio maturato nel quinquennio precedente) in virtù di
contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
Il CONITP continuerà la battaglia in difesa del personale della
scuola come ha sempre fatto fino ad oggi sia per vie giudiziarie
che per vie extragiudiziarie.
Adesso si attende l’esito dei centinaia di ricorsi presentati in tutta
Italia .
Link della sentenza
http://www.voceata.it/wp-content/uploads/2011/07/COPPOL1.pdf
Il Presidente del CONITP
prof. Guastaferro Crescenzo