Siamo tutti abilitati! Le nuove e clamorose scoperte giuridiche di Adida. Precari non abilitati in realtà tutti abilitati...
Data: Venerdì, 01 luglio 2011 ore 07:27:01 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Quando si parla di docenti di III fascia d'Istituto la prima cosa che viene in mente a chi è del mestiere sono i precari non abilitati. Questa è l'etichetta che da sempre ha contraddistinto i precari inseriti in queste graduatorie di merito. Eppure la loro presunta mancata abilitazione, non gli ha impedito di essere assunti a pieno titolo come insegnanti presso scuole statali e paritarie, di bocciare e promuovere alunni, firmare registri e documenti ufficiali ecc...
     D'altronde ai possessori dei suddetti titoli lo Stato italiano riconosce, in fase di stipula di leciti contratti di lavoro subordinato, la formale qualifica di “insegnante”  ritenuto idoneo allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all’esercizio della stessa, esplicitando, inoltre, in conformità al CCNL di categoria,  che il mancato possesso di idoneo titolo o dell’idoneità professionale è causa di risoluzione dei contratti stessi. E il DM 56/09 che sancito la periodica riapertura e aggiornamento delle graduatorie dalle quali questi docenti sono chiamati, li ha definiti senza mezzi termini "possessori di titoli validi allo svolgimento della professione docente".

Idonei ma non abilitati, è sempre stata la scusa con cui il Ministero discriminava, sottopagava e sfruttava questi insegnanti impedendone sempre e comunque la stabilizzazione. Alcune scoperte fondamentali in campo giuridico compiute da Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare), unico ente legalmente costituito che si occupa della tutela di questa "bizzarra" categoria di lavoratori della scuola, hanno in realtà sfatato per sempre questo mito, trovando prove definitive e schiaccianti che dimostrano come chi è idoneo DEVE essere per forza anche abilitato allo svolgimento della professione.

A stabilirlo in modo inequivocabile è l'art. 33 della Costituzione, il quale esattamente recita che  “è prescritto un Esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”. Premesso quindi che non è consentito ai sensi del nostro ordinamento giuridico l'esercizio di una professione regolamenta a personale sprovvisto di regolare abilitazione allo svolgimento della stessa e che quindi è LA COSTITUZIONE STESSA A STABILIRE CHE NON POSSONO ESISTERE IDONEI NON ABILITATI, a ciò va anche aggiunto che l'idoneità all'insegnamento di cui i precari di III fascia sono in possesso è dovuta al possesso di diplomi e lauree acquisiti a seguito di un Esame di Stato conclusivo dei suddetti corsi. E' infatti lo stesso art. 33 a stabilire che i corsi di studi debbano terminare con un Esame di Stato, ma è proprio questo Esame di Stato, necessario anche per l'acquisizione di una qualsiasi abilitazione professionale, che li rende allo stesso tempo abilitati a tutti gli effetti all'insegnamento.

A rafforzare le tesi di Adida vi è anche la direttiva europea 36/05. Essa in sintesi stabilisce che i possessori di titoli validi allo svolgimento di una professione, sono a tutti gli effetti possessori di qualifiche professionali "europee". Questa è l'unica definizione che l'Europa accetta. Non importa quindi che i precari di III fascia siano idonei o abilitati, ai sensi della direttiva, non vi possono essere discriminazioni fra le due tipologie di lavoratori che da un punto di vista giuridico vanno messi sullo stesso piano. A partire dal 2007, anno di recepimento di tale direttiva, al'Italia si è formalmente impegnata a rispettare tali principi.

Non bastasse quanto sopra citato a convincere anche il più incredulo degli scettici, Adida rincara la dose invitando ognuno a riflettere non solo sulla evidente irrazionalità di un sistema che da un lato considera i precari di III fascia idonei e pienamente qualificati allo svolgimento della professione, al punto da affidare loro la responsabilità della classe e della formazione delle generazioni future e al contempo li definisce non abilitati! Tale definizione non solo risulta in contrasto con i precetti contenuti all’art. 97 della Costituzione, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di assumere personale inadeguato allo svolgimento della professione, una persona non abilitata risulterebbe infatti non idonea allo svolgimento di una professione, ma è anche rischiosa... Se come previsto dall'articolo 33 della Costituzione è necessario essere in possesso di apposita abilitazione allo svolgimento della professione al fine di poterla esercitare, allora o si dichiarano abilitati all'insegnamento tutti i precari inseriti nella III fascia delle graduatorie d’Istituto, oppure non saranno validi tutti i verbali e registri da essi firmati, con la conseguenza che anche gli esami, gli scrutini, i diplomi conseguiti dagli studenti che abbiano avuto nel loro percorso di studi anche un solo precario non abilitato verrebbero invalidati, e di conseguenza verrebbero invalidate anche eventuali lauree e master conseguiti da quest’ultimi, giacché non è possibile laurearsi se non si è diplomati, non ci si può diplomare se non si ha la licenza media!

Non è tutto, fa sapere Adida, sebbene la reale definizione dei precari di III fascia è quella di "personale in possesso di validi titoli all'insegnamento", e non quella di "precari non abilitati", anche qualora esistessero leggi e decreti che sanciscono chiaramente la mancanza di abilitazione da parte di quest'ultimi, in realtà trovandosi tali norme in evidente contrasto con l'art. 33 e la direttiva 36/05, ossia di norme di rango costituzionale ed europeo e quindi superiori a qualsiasi legge e decreto, esse andrebbero abrogati o disapplicati nel punto esatto in cui stabilissero tale concetto, in quanto illegittimi ed incostituzionali!

Nel far sapere che Adida ha avviato e avvierà nei prossimi mesi iniziative legali e diplomatiche ed è pronta a battersi su tutti i fronti pur di far valere tali principi ed i diritti dei precari di III fascia, essa invita tali soggetti ad unirsi alla sua battaglia per far valere i diritti che essi hanno e che da troppo tempo sono calpestati!


Adida - www.associazioneadida.it



Formazione: un diritto per il lavoratore, un dovere per il datore

Se il lavoratore non è formato la responsabilità è del datore e pertanto egli non può e non deve essere discriminato e sottopagato per eventuali carenze formative dovute all'indisponibilità del datore di allestire un adeguato percorso formativo! A voi un'altra utile scoperta di Adida...


Da sempre una delle scuse con cui i docenti precari di III fascia, vengono discriminati e sottopagati è la mancanza di formazione professionale... tali lavoratori, in possesso di titoli e diplomi definiti ai sensi del DM 56/09 "validi all'insegnamento" e pertanto assunti a pieno titolo come docenti dal Ministero, che li ha ritenuti idonei non solo ad assumersi la piena responsabilità delle classi e della programmazione, ma anche a bocciare e promuovere alunni, firmare documenti ufficiali, nonché svolgere funzioni di commissario d'esame per il quale il nostro ordinamento prevede il possesso di una formale idoneità all'insegnamento! Eppure questi docenti Idonei ed in possesso di titoli validi allo svolgimento della professione sono al contempo definiti dal Miur "Non abilitati all'insegnamento" e "soggetti sprovvisti di adeguata formazione professionale".

Tralasciando l'illogicità disarmante ed evidente che sta dietro ad un ragionamento simile, vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla presunta mancanza di abilitazione e quindi di formazione di questi docenti e, per un attimo, considerando che sia perfettamente lecito, ritenere uno stesso individuo idoneo e non abilitato al contempo, provare a stabilire se il trattamento a cui questi precari sono sono soggetti, i quali non solo si vedono impossibilitati alla stabilizzazione, sottopagati e sempre e comunque penalizzati nell'accesso agli incarichi sui quali i precari "abilitati" hanno comunque e sempre precedenza assoluta, siano da considerarsi leciti oppure no.          (da Adida)

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