Quando si parla di
docenti di III fascia d'Istituto la prima cosa che viene in mente a chi
è del mestiere sono i precari non abilitati. Questa è l'etichetta che
da sempre ha contraddistinto i precari inseriti in queste graduatorie
di merito. Eppure la loro presunta mancata abilitazione, non gli ha
impedito di essere assunti a pieno titolo come insegnanti presso scuole
statali e paritarie, di bocciare e promuovere alunni, firmare registri
e documenti ufficiali ecc...
D'altronde ai possessori dei suddetti
titoli lo Stato italiano riconosce, in fase di stipula di leciti
contratti di lavoro subordinato, la formale qualifica di “insegnante”
ritenuto idoneo allo svolgimento della professione ed in possesso
di titolo valido all’esercizio della stessa, esplicitando, inoltre, in
conformità al CCNL di categoria, che il mancato possesso di
idoneo titolo o dell’idoneità professionale è causa di risoluzione dei
contratti stessi. E il DM 56/09 che sancito la periodica riapertura e
aggiornamento delle graduatorie dalle quali questi docenti sono
chiamati, li ha definiti senza mezzi termini "possessori di titoli
validi allo svolgimento della professione docente".
Idonei ma non abilitati, è sempre stata la scusa con cui il Ministero
discriminava, sottopagava e sfruttava questi insegnanti impedendone
sempre e comunque la stabilizzazione. Alcune scoperte fondamentali in
campo giuridico compiute da Adida (Associazione Docenti Invisibili da
Abilitare), unico ente legalmente costituito che si occupa della tutela
di questa "bizzarra" categoria di lavoratori della scuola, hanno
in realtà sfatato per sempre questo mito, trovando prove definitive e
schiaccianti che dimostrano come chi è idoneo DEVE essere per forza
anche abilitato allo svolgimento della professione.
A stabilirlo in modo inequivocabile è l'art. 33 della Costituzione, il
quale esattamente recita che “è prescritto un Esame di Stato
per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione
di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”. Premesso
quindi che non è consentito ai sensi del nostro ordinamento giuridico
l'esercizio di una professione regolamenta a personale sprovvisto di
regolare abilitazione allo svolgimento della stessa e che quindi è LA
COSTITUZIONE STESSA A STABILIRE CHE NON POSSONO ESISTERE IDONEI NON
ABILITATI, a ciò va anche aggiunto che l'idoneità all'insegnamento
di cui i precari di III fascia sono in possesso è dovuta al possesso di
diplomi e lauree acquisiti a seguito di un Esame di Stato conclusivo
dei suddetti corsi. E' infatti lo stesso art. 33 a stabilire che i
corsi di studi debbano terminare con un Esame di Stato, ma è proprio
questo Esame di Stato, necessario anche per l'acquisizione di una
qualsiasi abilitazione professionale, che li rende allo stesso tempo
abilitati a tutti gli effetti all'insegnamento.
A rafforzare le tesi di Adida vi è anche la direttiva europea 36/05.
Essa in sintesi stabilisce che i possessori di titoli validi allo
svolgimento di una professione, sono a tutti gli effetti possessori di
qualifiche professionali "europee". Questa è l'unica definizione che
l'Europa accetta. Non importa quindi che i precari di III fascia siano
idonei o abilitati, ai sensi della direttiva, non vi possono essere
discriminazioni fra le due tipologie di lavoratori che da un punto di
vista giuridico vanno messi sullo stesso piano. A partire dal 2007,
anno di recepimento di tale direttiva, al'Italia si è formalmente
impegnata a rispettare tali principi.
Non bastasse quanto sopra citato a convincere anche il più incredulo
degli scettici, Adida rincara la dose invitando ognuno a riflettere non
solo sulla evidente irrazionalità di un sistema che da un lato
considera i precari di III fascia idonei e pienamente qualificati allo
svolgimento della professione, al punto da affidare loro la
responsabilità della classe e della formazione delle generazioni future
e al contempo li definisce non abilitati! Tale definizione non solo
risulta in contrasto con i precetti contenuti all’art. 97 della
Costituzione, che impedisce alle pubbliche amministrazioni di assumere
personale inadeguato allo svolgimento della professione, una persona
non abilitata risulterebbe infatti non idonea allo svolgimento di una
professione, ma è anche rischiosa... Se come previsto
dall'articolo 33 della Costituzione è necessario essere in
possesso di apposita abilitazione allo svolgimento della professione al
fine di poterla esercitare, allora o si dichiarano
abilitati all'insegnamento tutti i precari inseriti nella III
fascia delle graduatorie d’Istituto, oppure non saranno validi tutti i
verbali e registri da essi firmati, con la conseguenza che anche gli
esami, gli scrutini, i diplomi conseguiti dagli studenti che abbiano
avuto nel loro percorso di studi anche un solo precario non abilitato
verrebbero invalidati, e di conseguenza verrebbero invalidate anche
eventuali lauree e master conseguiti da quest’ultimi, giacché non è
possibile laurearsi se non si è diplomati, non ci si può diplomare se
non si ha la licenza media!
Non è tutto, fa sapere Adida, sebbene la reale definizione dei
precari di III fascia è quella di "personale in possesso di validi
titoli all'insegnamento", e non quella di "precari non abilitati",
anche qualora esistessero leggi e decreti che sanciscono
chiaramente la mancanza di abilitazione da parte di quest'ultimi, in
realtà trovandosi tali norme in evidente contrasto con l'art. 33 e la
direttiva 36/05, ossia di norme di rango costituzionale ed europeo e
quindi superiori a qualsiasi legge e decreto, esse andrebbero abrogati
o disapplicati nel punto esatto in cui stabilissero tale concetto, in
quanto illegittimi ed incostituzionali!
Nel far sapere che Adida ha avviato e avvierà nei prossimi mesi
iniziative legali e diplomatiche ed è pronta a battersi su tutti i
fronti pur di far valere tali principi ed i diritti dei precari di III
fascia, essa invita tali soggetti ad unirsi alla sua battaglia per far
valere i diritti che essi hanno e che da troppo tempo sono calpestati!
Adida - www.associazioneadida.it
Formazione: un diritto per il lavoratore, un dovere per il datore
Se il lavoratore non è formato la responsabilità è del datore e
pertanto egli non può e non deve essere discriminato e sottopagato per
eventuali carenze formative dovute all'indisponibilità del datore di
allestire un adeguato percorso formativo! A voi un'altra utile scoperta
di Adida...
Da sempre una delle scuse con cui i docenti precari di III fascia,
vengono discriminati e sottopagati è la mancanza di formazione
professionale... tali lavoratori, in possesso di titoli e diplomi
definiti ai sensi del DM 56/09 "validi all'insegnamento" e pertanto
assunti a pieno titolo come docenti dal Ministero, che li ha ritenuti
idonei non solo ad assumersi la piena responsabilità delle classi e
della programmazione, ma anche a bocciare e promuovere alunni, firmare
documenti ufficiali, nonché svolgere funzioni di commissario d'esame
per il quale il nostro ordinamento prevede il possesso di una formale
idoneità all'insegnamento! Eppure questi docenti Idonei ed in possesso
di titoli validi allo svolgimento della professione sono al contempo
definiti dal Miur "Non abilitati all'insegnamento" e "soggetti
sprovvisti di adeguata formazione professionale".
Tralasciando l'illogicità disarmante ed evidente che sta dietro ad un
ragionamento simile, vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla
presunta mancanza di abilitazione e quindi di formazione di questi
docenti e, per un attimo, considerando che sia perfettamente lecito,
ritenere uno stesso individuo idoneo e non abilitato al contempo,
provare a stabilire se il trattamento a cui questi precari sono sono
soggetti, i quali non solo si vedono impossibilitati alla
stabilizzazione, sottopagati e sempre e comunque penalizzati
nell'accesso agli incarichi sui quali i precari "abilitati" hanno
comunque e sempre precedenza assoluta, siano da considerarsi leciti
oppure no. (da
Adida)
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