Il servizio militare, prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato nella Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
Data: Domenica, 01 maggio 2011 ore 18:00:00 CEST Argomento: Sindacati
Se il servizio
militare di leva o il servizio civile sostitutivo è stato
prestato dopo il 30.1.1987, deve essere valutato come titolo
didattico, pari a un anno di servizio, indipendentemente
dalla costanza di rapporto d'impiego.
L' art. 20 della L. 958/86 ha introdotto la valutabilità del servizio
militare indipendentemente dalla "costanza di rapporto d'impiego" , si
veda in proposito la Circolare n.85749 del 20 Febbraio 1992 del
Dipartimento della funzione Pubblica.
Il comma 7 dell'art. 485 del T.U (D.lgs 297/94) ha recepito il
contenuto della norma di cui all'art. 84 del D.P.R. 31 maggio 1974
n.417, secondo cui il servizio militare di leva è valutato nella stessa
carriera , agli effetti dell'art. 81 del medesimo decreto presidenziale
, come servizio non di ruolo.
La norma di cui trattasi (art. 485 T.U.), invero, tiene conto della
modifica intervenuta a seguito dell'art. 20 della L. 24 dicembre 1986
n. 958 ,e pertanto, il periodo di servizio militare , prestato dopo il
30.1. 1987 è valido a tutti gli effetti.
L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n.412, nel fornire
l'interpretazione autentica della richiamata disposizione, ha precisato
che il servizio valutabile ex art.20 della citata legge "è
esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore" della
medesima legge "nonché quello prestato successivamente".
Nel caso in cui un docente abbia prestato servizio di leva o
servizio civile sostitutivo successivamente al 30 gennaio 1987, data di
entrata in vigore dell'art. 20 L. 958/86, ,tale servizio è valido come
servizio di insegnamento della durata di un anno in una graduatoria a
scelta dell’interessato, indipendentemente dalla costanza di
rapporto d'impiego nelle graduatorie ad esaurimento ( ex permanenti).
Recentemente ( luglio 2008) la Sentenza del TAR Lazio n. 6421 aveva
stabilito che il servizio militare di leva e il servizio civile è
sempre valutabile anche non in costanza di nomina.
Pertanto, non risulta legittima l'interpretazione "restrittiva" data
dal DM 42 dell’8.4.2009 al comma 5 punto 3 , secondo cui il
servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono
valutati solo se prestati in costanza di nomina.
Quando una fonte è gerarchicamente sovraordinata rispetto ad un'altra,
la regola generale è nel senso che la fonte inferiore ( il D.M. n. 42
8/4/2009 comma 5 art. 3) possa derogare a quella superiore ( legge
958/86) solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta
derogabilità in melius) e mai in senso ad essi sfavorevole
(inderogabilità in peius).
Professione Insegnante Consiglia di dichiarare il servizio
militare, prestato successivamente al 30 gennaio 1987 nelle istanze di
aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento 2009/2011 (Modelli
1 e 2) , nelle rispettive sezioni “nuovi titoli di servizio” ,
aggiungendo la dicitura servizio militare prestato non in costanza di
servizio e valutabile ai sensi dell’ dell'art. 20 della L. 24
dicembre 1986 n. 958; e impugnare al TAR Lazio il DM 42/2009
entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U.
30 aprile 2009 - Libero Tassella - Gruppo Professione Insegnante
PROFESSIONE INSEGNANTE
Egr. Direttore Generale Chiappetta,
e p.c. Egr. gi Onorevoli e Senatori, Egr. Sindacati
giovedì 28 aprile si è tenuto presso il MIUR una riunione con i
sindacati di categoria per esaminare eventuali proposte di integrazione
e modifica in merito alla bozza di decreto ministeriale per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale
docente per il biennio 2011/12-2012/13.
Corre l'obbligo di informarLa che nella bozza del 30 aprile
2011 vi è tra l'altro una criticità di natura legislativa e/o
illogicità manifesta. L'art. 2 comma 6 recita la stessa
disposizione dell'art. 3 co. 5 del D.M. 42/2009. Precisamente: "Il
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge
sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".
La mancata valutazione del servizio militare di leva prestato non in
costanza di nomina è in palese contrasto con le ben 42 !!! ordinanze
cautelari del Consiglio di Stato, dei TT.AA.RR., della Corte di
Cassazione e dei Tribunali del lavoro. Precisamente contro:
1. D.P.R. DEL 14 FEBBRAIO 1964, N. 237 (RECANTE “LEVA E RECLUTAMENTO
OBBLIGATORIO NELL'ESERCITO, NELLA MARINA E NELL'AERONAUTICA), ART. 77,
COMMA 7 (come sostituito dalla L. 958/1986);
2. LEGGE 13 GIUGNO 1969, n. 282 (recante “Conferimento degli incarichi
e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria);
3. LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva
e sulla ferma prolungata) artt. 17 e 20; LEGGE 24 DICEMBRE 1986, n. 958
(Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma prolungata) art. 17;
4. E poi il anche il D.L. 7 APRILE 2004, n. 97, convertito con
modificazioni nella L. 143 del 2004 conferma quanto sopra. La tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1) al punto B. i. prevedeva prima
della conversione “i) per il servizio militare ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono attribuiti, per ogni mese o frazione di
almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 6 per
ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola
graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo
il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla
procedura abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria.
Il servizio militare è interamente computato con iscrizioni dei
relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici”,
soppressa dalla L. 143 del 4 giugno 2004, in sede di conversione.
Ricordando il:
- D.D. del 31 marzo 2005: “Art. 3. comma 6: “Il servizio militare di
leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo
se prestati in costanza di nomina”; D.M. del 13 marzo 2007 (Regolamento
supplenze) TABELLA 1 NOTE AL PUNTO D) TITOLI DI SERVIZIO:”1) Il
servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque,
quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i
quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per
i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza
assegni non sono valutabili, con eccezione di 7) quelle situazioni,
legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato
amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il
periodo di conservazione del posto senza assegni è computato
nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”;
- Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 (Aggiornamento e inserimento nelle
graduatorie permanenti del personale docente e non docente delle scuole
di ogni ordine e grado), art. 3 comma 5: “Il servizio militare di leva
ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se
prestati in costanza di nomina”. si perviene al D.M. 42/2009 art. 3 co.
5 in esame che reca la stessa, identica disposizione del precedente
decreto ministeriale in contrasto ed illegittimo dunque con il quadro
normativo concernente la prestazione obbligatoria del servizio militare
di leva.
5. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAZIONALITÀ E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO
A PARITA' DI SITUAZIONI.
L'Amministrazione MIUR ha l'obbligo di valutare il servizio militare di
leva con lo stesso punteggio attribuito al servizio di insegnamento
nella scuola, pena la disparità di trattamento con gli altri colleghi,
che esonerati dal servizio militare obbligatorio, hanno potuto svolgere
servizio di insegnamento ed acquisire ulteriore punteggio nella
graduatoria rispetto a coloro che hanno subito una battuta di arresto
per la prestazione obbligatoria del servizio militare.
6. ORDINANZE DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE SESTA NN. 4028/2009,
4031/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4032/2009 DEL 01 AGOSTO 2009, 4403/2009
DEL 27 AGOSTO 2009.
7. SENTENZA T.A.R. LAZIO (tra le 42!) N. 6421/2008 DELL'08 LUGLIO 2008
(SEZIONE III^ QUATER) I principi affermati in codesta sentenza (Sez.
III^ quater) sono del tutto esportabili alla fattispecie che ne
riguarda. Precisamente:
a. Il servizio militare deve essere sempre valutabile (cfr. TAR
Sardegna 26 gennaio 2006, n.74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982;
Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n.2650; Consiglio di
Stato, sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) ai sensi dell'art. 485 co. 7
del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado), dal momento che
la predetta norma ne prevede la validità a tutti gli effetti, senza
distinzioni legate al tipo di servizio svolto e dunque neanche se
sostitutivo;
b. la valutabilità del servizio militare è comunque condizionata al
fatto che esso debba essere stato effettuato dopo il conseguimento del
titolo di studio (diploma o laurea) indispensabile per l'accesso
dell'insegnamento medesimo.
Per tutto quanto sopra esposto in fatto e considerato anche a norma
dell'art. 52 della Costituzione e in diritto va annullato dalla bozza
del prossimo D.M. di aggiornamento/trasferimento/permanenza delle GaE
l’art. 2 comma 6: “Il servizio militare di leva ed i servizi
sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in
costanza di nomina” e si invita Lei Direttore Generale, Dott.
Chiappetta di sostituire con il seguente comma: Il servizio militare di
leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati
anche se non prestati in costanza di nomina.
Distinti saluti
Libero Tassella ( responsabile nazionale Professione Insegnante)
Libero Tasella
libero.tassella@fastwebnet.it
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