Pagamento visite fiscali
Data: Lunedì, 21 febbraio 2011 ore 08:58:10 CET
Argomento: Normativa Utile


Giungono a tutte le scuole pugliesi, e non solo pugliesi, da parte delle AA. SS. LL. richieste di pagamento delle visite fiscali disposte OBBLIGATORIAMENTE dalle istituzioni scolastiche, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 207/10.
Come è noto, la predetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e del D.L. 1.7.2009 n. 78 (concernente “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”) nella parte in cui aggiungeva un comma, il 5 bis, all’art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008.
Tale comma recitava: “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessare rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali”. In forza di tale ultima norma, dal 1.7.2009 gli oneri relativi alle visite fiscali gravano sulle ASL. Ciò, ovviamente, prima della sentenza della Corte costituzionale.
Ora, invece, gli oneri per le spese fiscali gravano sulla P.A. che richiede la prestazione. Ad aggravare questa situazione contribuisce il fatto che una pronuncia di illegittimità costituzionale elimina la norma con effetti ex tunc (dunque retroattivi). Quindi, aspettiamoci che l’ASL richieda il pagamento delle visite fiscali anche per il periodo compreso tra il 1.7.2009 e la data di dichiarazione di incostituzionalità della disposizione (Sentenza depositata il 10.6.2010 e pubblicata in G.U. il 16.6.2010).
Al riguardo l’Avvocatura dello stato è inequivoca: bisogna pagare.
E bisogna pagare con quei quattro spiccioli, circa 6000 euro stanziati dal MIUR per il 2010 (secondo i criteri del DM 21/07), imputati alle spese di funzionamento, destinati ad esaurirsi in tre-quattro mesi: e per i restanti otto?
La situazione è assurda, perché i dirigenti scolastici non possono esimersi dal richiedere l’accertamento medico fiscale. Difatti, il comma 5, art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs. n. 150/2009, afferma che “l’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionale ed organizzative”.
E mette conto precisare che il non ottemperarvi espone altresì il dirigente scolastico a sanzioni disciplinari.
Chiarimenti sull’applicazione della prescrizione sono stati resi nelle circolari n. 7 e 8 del 2008 e 1 del 2009 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, nelle quali, ribadendo l’obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l’Amministrazione, è stato pure segnalato che la legge ha introdotto un ELEMENTO DI FLESSIBILITÀ nella valutazione, ma consistente nella ricorrenza di “esigenze funzionale ed organizzative”, tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificati aggravi di spesa per l’erario (Possono rientrare, nella valutazione delle esigenze funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del personale derivanti, ad esempio, da un imprevedibile carico di lavoro o urgenze della giornata). Come ben si vede, trattasi di interpretazione assai restrittiva.
Cosa fare, dunque? Nell’immediato:
1) Avanzare richiesta dei fondi ad hoc al competente USR PUGLIA
2) Avanzare richiesta dei fondi ad hoc al MIUR - DIPARTIMENTO PER LA PRGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUEMNTALI - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E DI BILANCIO - DR. MARCO UGO FILISETTI - VIALE TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA


Francesco G. Nuzaci
(Letterina Asasi)






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