Giungono a tutte le
scuole pugliesi, e non solo pugliesi, da parte delle AA. SS. LL.
richieste di pagamento delle visite fiscali disposte OBBLIGATORIAMENTE
dalle istituzioni scolastiche, in forza della sentenza della Corte
costituzionale n. 207/10.
Come è noto, la predetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e del D.L. 1.7.2009 n.
78 (concernente “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali”) nella parte
in cui aggiungeva un comma, il 5 bis, all’art. 71 del D.L. n. 112/2008,
convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008.
Tale comma recitava: “gli accertamenti medico-legali sui dipendenti
assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie
locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessare
rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali”. In forza di tale ultima norma, dal 1.7.2009
gli oneri relativi alle visite fiscali gravano sulle ASL. Ciò,
ovviamente, prima della sentenza della Corte costituzionale.
Ora, invece, gli oneri per le spese fiscali gravano sulla P.A. che
richiede la prestazione. Ad aggravare questa situazione contribuisce il
fatto che una pronuncia di illegittimità costituzionale elimina la
norma con effetti ex tunc (dunque retroattivi). Quindi, aspettiamoci
che l’ASL richieda il pagamento delle visite fiscali anche per il
periodo compreso tra il 1.7.2009 e la data di dichiarazione di
incostituzionalità della disposizione (Sentenza depositata il 10.6.2010
e pubblicata in G.U. il 16.6.2010).
Al riguardo l’Avvocatura dello stato è inequivoca: bisogna pagare.
E bisogna pagare con quei quattro spiccioli, circa 6000 euro stanziati
dal MIUR per il 2010 (secondo i criteri del DM 21/07), imputati alle
spese di funzionamento, destinati ad esaurirsi in tre-quattro mesi: e
per i restanti otto?
La situazione è assurda, perché i dirigenti scolastici non possono
esimersi dal richiedere l’accertamento medico fiscale. Difatti, il
comma 5, art. 55 septies del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.lgs.
n. 150/2009, afferma che “l’Amministrazione dispone il controllo in
ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di
assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionale ed
organizzative”.
E mette conto precisare che il non ottemperarvi espone altresì il
dirigente scolastico a sanzioni disciplinari.
Chiarimenti sull’applicazione della prescrizione sono stati resi nelle
circolari n. 7 e 8 del 2008 e 1 del 2009 della Presidenza del Consiglio
- Dipartimento per la funzione pubblica, nelle quali, ribadendo
l’obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per
l’Amministrazione, è stato pure segnalato che la legge ha introdotto un
ELEMENTO DI FLESSIBILITÀ nella valutazione, ma consistente nella
ricorrenza di “esigenze funzionale ed organizzative”, tenendo conto
anche della necessità di non causare ingiustificati aggravi di spesa
per l’erario (Possono rientrare, nella valutazione delle esigenze
funzionali ed organizzative eccezionali impedimenti del servizio del
personale derivanti, ad esempio, da un imprevedibile carico di lavoro o
urgenze della giornata). Come ben si vede, trattasi di interpretazione
assai restrittiva.
Cosa fare, dunque? Nell’immediato:
1) Avanzare richiesta dei fondi ad hoc al competente USR PUGLIA
2) Avanzare richiesta dei fondi ad hoc al MIUR - DIPARTIMENTO PER LA
PRGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E
STRUEMNTALI - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA FINANZIARIA E DI
BILANCIO - DR. MARCO UGO FILISETTI - VIALE TRASTEVERE 76/A 00153 ROMA
Francesco G. Nuzaci
(Letterina Asasi)