La nota dell’USR del Veneto non ottempera né alla legge sulla autonomia né al Ccnl.
Data: Giovedì, 20 gennaio 2011 ore 06:39:41 CET
Argomento: Redazione


In merito alla  recente nota emanata dalla USR Veneto che autorizza i dirigenti a prendere decisioni unilaterali pensiamo sia opportuno fare qualche considerazione.
Abbiamo già fatto notare come il ruolo atipico della dirigenza scolastica, mantenuta comunque volutamente distinta dalla dirigenza amministrativa (d.lgs 80/98), esponga questo ruolo a una serie di controverse interpretazioni.
La prima definizione dei poteri d’autonomia dei dirigenti venne affermata proprio dalla stessa legge sull’autonomia scolastica, l. 59/97, che ribadisce il principio del decentramento amministrativo ed anche quello di sussidiarietà già sancito a livello europeo e che portò alla legge di riforma costituzionale n.3
Tuttavia, crediamo ci sia una tendenza a creare una certa nebulosa interpretazione di autonomia scolastica sia in virtù della precedente legge Bassanini sia in ordine alle successive emanazioni del D.P.R 233/98 e del D.P.R 279/99 sulla gestione flessibile del personale docente in base alle effettive esigenze della scuola e del POF.
Il potere di organizzazione è effettivamente esercitato dal dirigente ed è esercitato proprio in virtù di questi forti richiami all’autonomia ribaditi dal legislatore.
In quest’ottica sembrerebbe conseguenziale la decisione dell’USR Veneto in oggetto.
Ma poiché il profilo professionale dei docenti è sottoposto ancora al regime privatistico, non si possono parimente ignorare sia le norme stabilite dal CCNL sia quelle del codice civile.
Infatti, se da una parte il d.lgs 29/93 prevede l’attribuzione al datore di lavoro pubblico tutti i requisiti ed i poteri di gestione dei rapporti   del datore di lavoro privato,   prevede d’altro canto la diretta applicabilità della contrattazione collettiva nonché di un ampliamento delle relative competenze, ed infine  la rappresentanza sindacale così come confermato dal titolo III della legge 300/70., nonché,  del titolare in sede negoziale, cioè l’ARAN, con funzione rappresentativa ex lege della P.A.
Per questi presupposti non ci pare sia possibile, allo stato attuale, ottemperare alla pretesa avanzata dell’USR Veneto.
Inoltre, la stessa delega  al governo per la riforma della contrattazione collettiva, legge 15/09, prevede piuttosto un congruo rafforzamento del contratto sui contratti integrativi anziché una loro emancipazione.
A questo proposito si noti, fra l’altro, l’applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c. in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione delle norme imperative fissate dal CCNL.
La stessa Corte costituzionale con sentenza del 16/10/97 n. 309 aveva già, del resto, confermato l’efficacia erga omnes dello stesso.
Fra le altre cose diciamo anche che la stessa legge 15/09 ha affermato e potenziato quel principio previsto anche dalla Costituzione del procedimento concorsuale per  l’accesso a tutti i ruoli del pubblico impiego ( in richiamo altresì del d.lgs 165/01 e della legge 145/02) e che pertanto l’abrogazione di una legge è possibile solo attraverso lo strumento referendario, ovvero col consenso di una maggioranza qualificata previo parere favorevole della Corte Costituzionale e quindi non ci pare  proprio possibile  un’ imminente controtendenza in merito.
Francamente, inoltre, non ci pare che far passare un procedimento concorsuale come “incostituzionale” possa essere che poco meno di una mera forzatura; tranne poi a voler di nuovo disturbare Zenone, con tutto il peso dei suoi insostenibili paradossi e l’inevitabile conseguenza di quella gran caciara da mercato rionale del pesce che abbiamo già visto.
E poiché non tutti sono forniti di un raffinato sense of humour né di un britannico self control ma anzi molti denotano una preoccupante propensione all’attacco vandalico da caccia grossa ( alle mosche) non osiamo resuscitare  quel teorema indecidibile di godeliana memoria se si possa o no eleggere il preside e la sua correlata antitesi sulla scelta dei docenti da parte del dirigente.
Pertanto, per evitare fastidiosi e futuri vespai crediamo sia degnamente auspicabile da parte di chi di dovere di dirimere ogni dubbio e far chiarezza sull’effettivo margine di discrezionalità del dirigente all’interno dell’autonomia scolastica.. Un potere che certo può trovare il suo pieno sviluppo solo nella logica di una concezione che miri innanzitutto alla massima efficienza della scuola ( anche di tipo “aziendale” se questo può servire ad ottimizzare i risultati) ma che si tenga anche ben salda alle tutele previste da una legge che riconosca in modo uniforme e non unilaterale o territoriale i diritti essenziali di tutti.

Tecla Squillaci
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