Scadenza 23 Gennaio 2010 - Ancora pochi, pochissimi giorni…
Data: Domenica, 16 gennaio 2011 ore 09:17:53 CET
Argomento: Comunicati


rimangono a chi vuole rivendicare il diritto al ruolo e il risarcimento per mancata assunzione a seguito di incarichi conferiti in successione per anni...
A fronte dell’abbondante contenzioso in atto è stato tradotto in legge in data 19 ottobre un disegno di legge (1441-quater F) finalizzato a scoraggiare il personale docente ed ATA della scuola rispetto alla possibilità di ricorrere al Magistrato del Lavoro, attraverso un sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla inosservanza delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa l’impossibilità di rivendicare risarcimento per tutti gli anni pregressi di precariato illegittimo.           http://www.agorascuola.it/index.html
Ia legge in questione è la numero 183/2010 che si prefigge – attraverso la fissazione di termini raccorciati e cogenti – di limitare per i futuri ricorrenti ogni ipotesi di “stabilizzazione” e/o applicazione della normativa europea in materia di contratti.
Sono salve le posizioni dei :
a)      “vecchi” ricorrenti le cui posizioni sono già “sub iudice” o già oggetto di tentativo di conciliazione inviato
b)      “vecchi” ricorrenti per i quali siano state emesse sentenze di risarcimento
c)      “nuovi” ricorrenti che avranno cura di tutelare la propria posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro i 60 giorni prescritti dalla entrata in vigore della Legge stessa
E’ il caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al ruolo e al risarcimento sussiste per:
1)      il personale docente abilitato incluso nelle graduatorie permanenti provinciali
2)      il personale ATA incluso nelle graduatorie permanenti provinciali
La “reiterazione” e conseguente possibilità di impugnazione si realizza al ripetersi di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche(30 giugno).
Particolare attenzione dovrà essere prestata da coloro che non sono in servizio nell’anno in corso in quanto l’eventuale infruttuoso trascorrere dei fatidici 60 giorni dalla entrata in vigore della legge (24 novembre), comporterebbe l’impossibilità di vedersi riconoscere qualsiasi tipo di “ristoro” per il “pregresso”, rinviando a tempi successivi coincidenti con lo scadere dell’eventuale nuovo contratto la possibilità di rivendicare posizioni giuridiche relative – in ogni caso – al solo ultimo contratto sottoscritto.
Ovviamente le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono quelle che attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia proponibile anche per quelle situazioni in cui si abbia una sola reiterazione (secondo incarico).
In parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è nell’intervento del Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della scadenza fissata dall’art. 32 della legge di conversione che è stata pubblicata sulla G.U. del 9 novembre.
Agorà ha pertanto predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base delle nuove disposizioni di legge.
Indicazioni operative
Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta opportuno fissare alcuni paletti:
a)      la convenzione per i ricorsi è riservata al personale già iscritto o che si iscrive ad Agorà
b)     le condizioni ed i costi legali sono specificamente indicati – a monte della proposizione del ricorso - nell’accordo che ciascuno avrà modo di valutare e sottoscrivere;
c)      non si tratta di un ricorso collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria specifica posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.
d)     Per ogni possibile informazione è necessario compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail all’indirizzo:
agorascuola@agorascuola.it
redazione@aetnanet.org






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