rimangono a chi vuole
rivendicare il diritto al ruolo e il risarcimento per mancata
assunzione a seguito di incarichi conferiti in successione per anni...
A fronte dell’abbondante contenzioso in atto è stato tradotto in legge
in data 19 ottobre un disegno di legge (1441-quater F) finalizzato a
scoraggiare il personale docente ed ATA della scuola rispetto alla
possibilità di ricorrere al Magistrato del Lavoro, attraverso un
sistema di procedure e scadenze a breve termine, dalla inosservanza
delle quali scaturirebbe la negazione di ogni diritto, ivi compresa
l’impossibilità di rivendicare risarcimento per tutti gli anni
pregressi di precariato
illegittimo.
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Ia legge in questione è la numero 183/2010 che si prefigge – attraverso
la fissazione di termini raccorciati e cogenti – di limitare per i
futuri ricorrenti ogni ipotesi di “stabilizzazione” e/o applicazione
della normativa europea in materia di contratti.
Sono salve le posizioni dei :
a) “vecchi” ricorrenti le cui posizioni
sono già “sub iudice” o già oggetto di tentativo di conciliazione
inviato
b) “vecchi” ricorrenti per i quali siano
state emesse sentenze di risarcimento
c) “nuovi” ricorrenti che avranno cura di
tutelare la propria posizione in ordine al ricorso “reiterazioni” entro
i 60 giorni prescritti dalla entrata in vigore della Legge stessa
E’ il caso di precisare che il diritto inconfutabile all’accesso al
ruolo e al risarcimento sussiste per:
1) il personale docente abilitato incluso
nelle graduatorie permanenti provinciali
2) il personale ATA incluso nelle
graduatorie permanenti provinciali
La “reiterazione” e conseguente possibilità di impugnazione si realizza
al ripetersi di più contratti di durata annuale( 31 agosto) o sino al
termine delle attività didattiche(30 giugno).
Particolare attenzione dovrà essere prestata da coloro che non sono in
servizio nell’anno in corso in quanto l’eventuale infruttuoso
trascorrere dei fatidici 60 giorni dalla entrata in vigore della legge
(24 novembre), comporterebbe l’impossibilità di vedersi riconoscere
qualsiasi tipo di “ristoro” per il “pregresso”, rinviando a tempi
successivi coincidenti con lo scadere dell’eventuale nuovo contratto la
possibilità di rivendicare posizioni giuridiche relative – in ogni caso
– al solo ultimo contratto sottoscritto.
Ovviamente le posizioni più solide da un punto di vista giuridico sono
quelle che attengono a tre o più incarichi ; il ricorso è tuttavia
proponibile anche per quelle situazioni in cui si abbia una sola
reiterazione (secondo incarico).
In parole povere, l’unica speranza di mantenere il posto di lavoro è
nell’intervento del Giudice, se adito in tempi brevissimi, prima della
scadenza fissata dall’art. 32 della legge di conversione che è stata
pubblicata sulla G.U. del 9 novembre.
Agorà ha pertanto predisposto un’ulteriore fase dei ricorsi sulla base
delle nuove disposizioni di legge.
Indicazioni operative
Considerata la ristrettezza dei tempi, risulta opportuno fissare alcuni
paletti:
a) la convenzione per i ricorsi è
riservata al personale già iscritto o che si iscrive ad Agorà
b) le condizioni ed i costi legali sono
specificamente indicati – a monte della proposizione del ricorso -
nell’accordo che ciascuno avrà modo di valutare e sottoscrivere;
c) non si tratta di un ricorso
collettivo, ma di ricorso del singolo che va a tutelare la propria
specifica posizione giuridica, ovviamente differente dalle altre.
d) Per ogni possibile informazione è necessario
compilare la scheda sotto indicata da restituire per mail all’indirizzo:
agorascuola@agorascuola.it
redazione@aetnanet.org