Indicazioni e istruzioni per l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal d.lgs. 27 ottobre 2009
Data: Venerdì, 03 dicembre 2010 ore 07:17:11 CET
Argomento: Normativa Utile


Diamo in sintesi alcuni passaggi della C.M. Prot. n.88 dell’8 novembre 2010
Innovazioni in materia disciplinare e di responsabilità dei dipendenti:
Si recuperano alla fonte legale spazi di disciplina che nel previgente ordinamento erano occupati dalla fonte negoziale: in specie, gli spazi relativi a materie concernenti gli organi competenti ad irrogare sanzioni, le modalità di svolgimento dei relativi procedimenti e le impugnazioni esperibili.
Obbligo di pubblicità del codice disciplinare:
Si dispone la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni; equivale all’affissione all’ingresso della sede di lavoro. Il d.s. disporrà la pubblicazione dei codici disciplinari nel sito web della scuola. Per i dd.ss., il direttore generale dell’U.S.R. la pubblicazione del codice disciplinare nel sito web.
Divieto di istituire con il CCNL procedure di impugnazione:
Si fa divieto alla contrattazione collettiva di istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari, salva la possibilità di disciplinare con contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, purché fuori dai casi per i quali è prevista la sanzione del licenziamento. Per quanto concerne il settore scolasticoconseguenza della riforma sul personale docente è il venir meno delle funzioni dei Consigli di disciplina operanti presso il CNPI e i Consigli Scolastici Provinciali. Le sanzioni previste per il personale docente non di ruolo (ammonizione, censura,sospensione dalla retribuzione fino a un mese, sospensione dalla retribuzione dall’insegnamento da un mese ad un anno, esclusione dall’insegnamento da un mese a un anno, esclusione definitiva) sono sostituite da quelle previste per il personale di ruolo (avvertimento scritto, censura, sospensione dall’insegnamento fino a un mese, sospensione dall’insegnamento da uno a 6 mesi, destituzione).
Organi e procedimento:
In sintesi, le norme succitate prevedono quanto segue. Per le infrazioni di minore gravità, punite con sanzioni superiori al rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, l’autorità disciplinare competente è individuata nel responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora anche se in posizione di comando o fuori ruolo. In questi casi, il dirigente, quando ha notizia dell’illecito disciplinare, “senza indugio” e comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della stessa, deve contestare per iscritto l’addebito al dipendente e convocarlo, con un preavviso di almeno dieci giorni, per il contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. La mancata osservanza dei termini sopra richiamati comporta, per l’Amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare e, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. Per il personale docente, a tempo indeterminato e determinato, l’organo competente a gestire i procedimenti sopra descritti è il dirigente dell’istituzione scolastica presso cui l’insegnante presta servizio. Il dirigente scolastico deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente.
Ufficio per i procedimenti disciplinari e relative competenze:
Qualora il responsabile della struttura non abbia la qualifica dirigenziale, o nel caso in cui il responsabile abbia tale qualifica ma la sanzione da applicare sia più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, gli atti sono trasmessi, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio per i procedimenti disciplinari individuato ai sensi del comma 4, dell’articolo 55-bis.
 (da Anief)






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