Diamo in sintesi alcuni
passaggi della C.M. Prot. n.88 dell’8 novembre 2010
Innovazioni in materia disciplinare e
di responsabilità dei dipendenti:
Si recuperano alla fonte legale spazi di disciplina che nel previgente
ordinamento erano occupati dalla fonte negoziale: in specie, gli spazi
relativi a materie concernenti gli organi competenti ad irrogare
sanzioni, le modalità di svolgimento dei relativi procedimenti e le
impugnazioni esperibili.
Obbligo di pubblicità del codice disciplinare:
Si dispone la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Amministrazione
del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e
relative sanzioni; equivale all’affissione all’ingresso della sede di
lavoro. Il d.s. disporrà la pubblicazione dei codici disciplinari nel
sito web della scuola. Per i dd.ss., il direttore generale dell’U.S.R.
la pubblicazione del codice disciplinare nel sito web.
Divieto di istituire con il CCNL procedure di impugnazione:
Si fa divieto alla contrattazione collettiva di istituire procedure di
impugnazione dei provvedimenti disciplinari, salva la possibilità di
disciplinare con contratti collettivi procedure di conciliazione non
obbligatoria, purché fuori dai casi per i quali è prevista la sanzione
del licenziamento. Per quanto concerne il settore scolasticoconseguenza
della riforma sul personale docente è il venir meno delle funzioni dei
Consigli di disciplina operanti presso il CNPI e i Consigli Scolastici
Provinciali. Le sanzioni previste per il personale docente non di ruolo
(ammonizione, censura,sospensione dalla retribuzione fino a un mese,
sospensione dalla retribuzione dall’insegnamento da un mese ad un anno,
esclusione dall’insegnamento da un mese a un anno, esclusione
definitiva) sono sostituite da quelle previste per il personale di
ruolo (avvertimento scritto, censura, sospensione dall’insegnamento
fino a un mese, sospensione dall’insegnamento da uno a 6 mesi,
destituzione).
Organi e procedimento:
In sintesi, le norme succitate prevedono quanto segue. Per le
infrazioni di minore gravità, punite con sanzioni superiori al
rimprovero verbale e inferiori alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per più di dieci giorni, l’autorità
disciplinare competente è individuata nel responsabile, con qualifica
dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora anche se in
posizione di comando o fuori ruolo. In questi casi, il dirigente,
quando ha notizia dell’illecito disciplinare, “senza indugio” e
comunque non oltre venti giorni dal ricevimento della stessa, deve
contestare per iscritto l’addebito al dipendente e convocarlo, con un
preavviso di almeno dieci giorni, per il contraddittorio a sua difesa
con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento,
con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro
sessanta giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di
differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del
procedimento è prorogato in misura corrispondente. La mancata
osservanza dei termini sopra richiamati comporta, per
l’Amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare e, per il
dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. Per il personale
docente, a tempo indeterminato e determinato, l’organo competente a
gestire i procedimenti sopra descritti è il dirigente dell’istituzione
scolastica presso cui l’insegnante presta servizio. Il dirigente
scolastico deve in ogni caso assicurare che l’esercizio del potere
disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte
antidoverose dell’insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente,
l’autonomia della funzione docente.
Ufficio per i procedimenti disciplinari e relative competenze:
Qualora il responsabile della struttura non abbia la qualifica
dirigenziale, o nel caso in cui il responsabile abbia tale qualifica ma
la sanzione da applicare sia più grave della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, gli atti sono
trasmessi, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all’ufficio per
i procedimenti disciplinari individuato ai sensi del comma 4,
dell’articolo 55-bis.
(da Anief)