Commento sul ddl che modifica l’art. 33 della legge 10/92: convivenza col parente disabile assistito
Data: Lunedì, 01 novembre 2010 ore 10:00:00 CET
Argomento: Redazione


Si precisa che l’affermazione data in merito al ddl di modifica all’art.33 della legge 104/92 secondo cui “ decade l’obbligo di convivenza con il parente disabile assistito”, affermazione data anche da alcuni sindacati e che lascia intendere che allo stato attuale esista tale obbligo, è errata e fuorviante. Infatti, l’obbligo di convivenza col disabile assistito è già stato abrogato dalla legge 53 /2000 artt. 19, comma 1 lettera b, e 20.
La ratio della modifica introdotta dal ddl è da ricercare in una ri-definizione  dei  congiunti aventi diritto al permesso e che, attraverso essa,viene riservata fino al secondo grado   ovvero genitori, coniuge, figli, fratelli..; riservando ai parenti di terzo grado la possibilità di assistere in deroga, ovvero in mancanza o nell’impossibilità a farlo dei primi.
Il presupposto di  “esclusività” che era conditio sine qua non dell’art. 33 legge 104/92 viene riassorbita dalla limitazione parentale previsto dal ddl:entro il secondo grado il lavoratore che assiste il parente disabile nel cui nucleo familiare  non appartengano altri congiunti, entro il secondo grado, che non lavorano o che non possano prestare assistenza perché invalidi, ovvero di età superiore a 65 anni ( mentre finora la norma prevede un limite di 70 anni ed in presenza anche di un minimo d’invalidità) ha diritto di godere dei diritti previsti dall’art.33 :permessi mensili, inamovibilità, esclusione dalla graduatoria  d’istituto dei soprannumerari, precedenza nei trasferimenti verso la sede più vicina al domicilio dell’assistito.
Per quanto riguarda il principio di continuità dell’assistenza: anche se non vi è convivenza, la continuità implica un rapporto di vicinanza, ovvero di residenza entro il comune o nei comuni limitrofi e appare assai strano dimostrare, per esempio, che esista una continuità se il lavoratore abiti a Milano, per esempio, e l’assistito a Catania.  Tuttavia, il ddl ha inteso intervenire sulla definizione degli aventi diritto secondo il grado di parentela e quindi anche il concetto di “continuità” sembra, in un certo senso, acquisire un’importanza secondaria.
Per quanto riguarda i permessi occorre fare delle precisazioni. E’ vero che il CCNL per i docenti non specifica riguardo la possibilità di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili, ma poiché l’intera materia riguardo la legge 104 è stata devoluta interamente all’INPS, le circolari di quest’ultimo assumono una certa rilevanza giuridica. In particolare il messaggio INPS 16866 del  2007 chiarisce che i tre giorni di permesso mensile possono essere frazionati in ore o con riduzione giornaliera di due ore , questo perché, alla fine, è sempre l’INPS ad indennizzare i permessi e tale indennizzo avviene secondo il conteggio delle ore, non dei giorni.  La tendenza alla frazionabilità dei permessi è altresì presente anche nella circolare 8/2008 del Ministero della P.A. e recepita dalla legge 133/2008 che precisa il limite di 18 ore mensili per chi compie un’attività lavorativa di 36 ore settimanali. In molte scuole si è scelta questa opportunità , frazionamento dei tre giorni in ore o riduzione max di due ore giornaliere, perché, ovviamente è un’alternativa che va a tutto vantaggio della scuola ( riduzione delle assenze,  più facilità nella sostituzione, si ammortizza la ricaduta dal punto di vista didattico…) molto meno  rispetto al lavoratore che ne usufruisce. Infatti, per un docente che presta un’attività di 18 ore settimanali in 5 giorni il monte ore dei permessi è massimo di 11 ore mensili mentre usufruendo dei 3 giorni mensili le ore possono arrivare anche a 15 o 18, se consideriamo, per esempio giornate di 5 ore e magari con rientri per consigli di classe o collegi etc.
Non essendo contemplata, ancora, nel contratto, quest’alternativa può essere attuata solo col il consenso dell’interessato e non può essere imposta.

Tecla Squillaci
stairwayto_heaven@libero.it





Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-237504.html