03 FEBBRAIO 2005
CONDOTTA ANTISINDACALE:
CONDANNATA LA CGIL-SCUOLA DI FOGGIA
“Punirne uno per
educarne cento” con questa
infelice espressione veniva pubblicata, due anni fa, sul sito della
C.G.I.L., una sentenza sfavorevole ad un
Dirigente. Oggi potremmo chiederci: “per
educarne uno occorrono cento sentenze?
Siamo
a quota tre nel giro di un anno:
-
Il
29 settembre 2003 commentammo la prima sentenza che
rigettava il ricorso per condotta
antisindacale proposto dalla UIL-
scuola contro il Dirigente G.C. del III Circolo di
S.Severo;
-
Il
3 maggio 2004, pubblicando un’altra sentenza di rigetto
del ricorso sempre per condotta antisindacale, proposto dalla C.G.I.L. e
dalla C.I.S.L. nei confronti del Dirigente A.C.
del Liceo Classico/Scientifico di S. Severo,
evidenziavamo lo slogan del “Ti
denuncio per condotta antisindacale” usato-abusato come
spaventapasseri e ci auguravamo che “l’ennesima
sentenza faccia meditare coloro che hanno come stile di vita sindacale
la conflittualità”;
-
Oggi, alla luce della terza sentenza che
vede rigettato un altro ricorso per condotta antisindacale proposto
dalla C.G.I.L. di Foggia contro il Dirigente S.F.
dell’Istituto d’Arte di Foggia, non possiamo
fare altro che consigliare, a chi persiste nel proporre infondati
ricorsi per condotta antisindacale, di ri-leggere, ammesso che lo abbia
mai fatto, il “De Oratore” di Cicerone, che si è “spolmonato”
nell’affermare che “Usus
magister est optimum”.
Evidentemente “l’esperienza non è stata un’ottima maestra” se
si continua a riproporre ricorso per lo
stesso motivo. E’ pur vero che
“Errare umanun est”,
ma è altrettanto vero che
“perseverare autem
diabolicum”,
o meglio, per usare il proverbio originale del latino
classico, “....,
nullius nisi
insipientis est perseverare in errore…”.
In breve il ricorso e la sentenza:
La C.G.I.L. di Foggia aveva
proposto al Giudice del Lavoro ricorso nei confronti del Dirigente
S.F. dell’Istituto d’arte di Foggia per mancata
informativa sindacale consistita “nell’aver disposto del
fondo d’istituto per la retribuzione del responsabile della sicurezza
nonché della deliberazione di bonus per i propri collaboratori
senza la preventiva informazione...”.
L’Avvocatura dello Stato in difesa, invece,
“evidenziava l’inesistenza a carico dell’istituto di un obbligo di
informazione preventiva sulle materie che dovevano formare oggetto di
contrattazione integrativa”.
Il Giudice, ancora una volta, ha affermato
che “fra i due metodi di confronto
dialettico dei contrapposti interessi di categoria, la contrattazione
integrativa, nel cui ambito si colloca quella decentrata a livello
di istituto, costituisce uno strumento senza
dubbio più efficace ed incisivo (dell’informativa
preventiva) per tutelare gli
interessi dei lavoratori rappresentati dalle OO.SS.,
dal momento che la volontà di queste ultime viene consacrata in un vero e
proprio accordo con la parte datoriale…”.
Quindi
“l’informazione preventiva costituisce,
sotto tale profilo, un
minus
quam rispetto alla contrattazione
integrativa poiché si sostanzia nell’onere del
datore di lavoro di far conoscere ai rappresentanti dei lavoratori il
proprio intento di realizzare un certo risultato nella concreta
organizzazione e gestione aziendale, ma esclude in capo all’interlocutore
qualsivoglia potere di concreta e positiva incidenza nelle scelte
datoriali, così come comunicate, salva la
facoltà dei singoli lavoratori di attivare autonomamente gli strumenti di
tutela ordinaria delle proprie posizioni soggettive..”
L’informazione preventiva (definita “minus
quam” rispetto alla
contrattazione) non deve essere fornita
per le materie riservate alla contrattazione integrativa.
E’ appena il caso, viste le continue e
pressanti richieste che arrivano alle scuole accompagnate dal “...altrimenti
ti denuncio per condotta antisindacale!”, di precisare che non sono
giustificate le richieste di documentazione per tutte quelle materie non
esplicitamente demandate all’informazione preventiva e, soprattutto, non
sono giustificate richieste di copie dei verbali degli
OO.CC., del programma annuale, del conto
consuntivo ecc…. ; l’estrazione dei citati atti e
l’avvio della procedura di accesso sono previste da una apposita legge
(241/90), e non rientrano nelle “prerogative sindacali”.
In conclusione, sperando di non dover
commentare altre sentenze, si ribadisce che
“non ogni inadempimento, da parte del
datore di lavoro, degli impegni assunti in sede di accordo sindacale o
contratto collettivo costituisce in sé
condotta antisindacale, la quale può sussistere soltanto quando vengano
posti in essere atti idonei a colpire in maniera immediata e diretta
interessi collettivi di una larga parte dei lavoratori”.
Con la sentenza de-quo
il Giudice ha condannato la C.G.I.L.-
scuola di Foggia al pagamento, in favore del Dirigente
S.F., delle spese di lite che ha liquidato in “euro 600 di cui 400
per onorari”.
29
settembre 2003
IMPORTANTE SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO
DI FOGGIA CHE HA RIGETTATO IL RICORSO DELLA UIL
SCUOLA PER CONDOTTA ANTISINDACALE
La
UIL – scuola di Foggia con ricorso ex art. 28 della
L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) ha chiesto al
Giudice di condannare il Dirigente Scolastico del terzo circolo di San
Severo per “condotta antisindacale” per non aver “mai provveduto” alla
convocazione delle RSU e non aver “fornito la documentazione per le materie
oggetto di informazione “concretizzando
la violazione delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione
collettiva”.
Il Giudice
adito, richiamandosi a precedenti pronunciamenti della Cassazione ( n.
5422/98 – 8032/96 – 3568/91 – 1364/91) ha rigettato il ricorso.
Riportiamo
uno stralcio della favorevole decisione con gli auguri dell’ANP al Dirigente
Scolastico Giovanni Corticelli: “…occorre
sottolineare che la
surrichiamata Giurisprudenza (…) ha rimarcato la necessità, perché
sia ammissibile il ricorso allo strumento offerto dall’art. 28, che il
comportamento illegittimo del medesimo risulti persistente ed idoneo a
produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatori sia
per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una
restrizione ed un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale.”
Non essendo ipotizzabile una futura condotta del Dirigente
Scolastico che non aveva convocato le RSU e non aveva fornito l’informativa
prevista, “posto che le pregresse
omissioni non sono in sé sintomatiche di un’assoluta e radicata volontà del
Dirigente Scolastico di restare sordo alle sollecitazioni e richieste delle
Organizzazioni sindacali anche per l’avvenire, né lasciano
pronosticare come certe o quantomeno probabili, analoghe omissioni che si
profilano come fattori di rischio e di negative ripercussioni per la futura
attività sindacale (il Giudice)
P.Q.M. rigetta il ricorso”.
Ci si
augura che questa sentenza venga tenuta presente
da quanti, anche strumentalmente, minacciano con facilità il ricorso
all’art. 28 per condotta antisindacale.
3 maggio 2004
CONDOTTA ANTISINDACALE:
RIGETTATO IL RICORSO PROPOSTO DALLA CGIL E CISL DI FOGGIA
CONTRO IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE AGGREGATO
– LICEO SCIENTIFICO “G.C. RISPOLI”- LICEO CLASSICO “M. TONDI” DI SAN SEVERO
Resistere,
resistere, resistere… non c’è altra scelta. Nei
confronti dei rappresentanti sindacali che vogliono tenete in pugno le
istituzioni scolastiche e chi le dirige ricorrendo al Giudice del Lavoro per
condotta antisindacale (… sembra ormai uno slogan…minaccioso: “Ti denuncio
per condotta antisindacale”!!), altro non si può
fare che resistere ed attendere i continui pronunciamenti della magistratura
che rigetta sistematicamente quasi tutti i ricorsi perché infondati e
pretestuosi.
Ci si
augura che l’ennesima sentenza faccia meditare coloro
che hanno come stile di vita
(sindacale) la conflittualità:
i problemi si risolvono collaborando,
contrattando cercano accordi e mediazioni non con ricorsi infondati e
pretestuosi che creano solo tensione all’interno delle istituzioni
scolastiche.
Al collega
Alvaro Calanga va tutta la solidarietà
dei soci dell’ANP per il brillante risultato che afferma, tra l’altro,
rivoluzionari principi.
In breve commenti e stralci (in corsivo) della sentenza:
La CGIL e la CISL di Foggia hanno denunciato “la
condotta antisindacale posta in essere dal dirigente Scolastico (…) di San
Severo il quale, in violazione dell’art. 6 comma 2
lett.h) del vigente CCNL, nonché dell’art. 6 lettere f) e h) del
Contratto d’Istituto, avrebbe omesso di fornire ad esse
OO.SS. l’informazione preventiva circa i
compensi da liquidare in favore dei Collaboratori della Dirigenza, per
giunta nominati in numero superiore a
quello consentito dalla contrattazione, ed avrebbe, altresì,
ostacolato
il rinnovo della contrattazione decentrata a livello d’Istituto.
Il
Giudice, con solide argomentazioni ha
“smontato” tutte le accuse rigettando il ricorso,
condannando i ricorrenti e liquidando, in favore del Liceo Classico e
Scientifico di San Severo e “del prof.
A. Calanga in proprio”
, la somma per ciascuno (CGIL e CISL) di € 500.
-
Primo accapo (
omessa informativa preventiva circa i compensi da liquidare in favore
dei Collaboratori della Dirigenza) - Il
Giudice ha asserito che “l’informazione
preventiva costituisce un minus
quam rispetto alla contrattazione
integrativa perché si sostanzia nell’onere del datore di lavoro di far
conoscere ai rappresentanti dei lavoratori il proprio intento di
realizzare un certo risultato nella concreta organizzazione e gestione
aziendale, ma
esclude in capo
all’interlocutore sindacale qualsivoglia potere di concreta e positiva
incidenza nelle scelte datoriali (…) Ne
consegue che del tutto ingiustificata e contraria ai più elementari
criteri di logica giuridica, ancor prima che di ermeneutica
contrattuale, appare l’estensione dell’onere di informazione preventiva
alle materie che sono già soggetto di contrattazione integrativa..”
Il giudice
afferma ancora che “il
compito di garantire la tutela degli interessi di categoria dei lavoratori
in questa specifica materia è affidata esclusivamente alle RSU, restando
le organizzazioni sindacali territoriali, soggetti giuridici autonomi
rispetto a quelle, del tutto estranee alla
vicenda in discorso, rispetto alla quale non sono (…) destinatarie di alcuna
informazione preventiva o successiva. (…) Sotto
altro profilo, non ogni inadempimento, da parte del datore di lavoro, degli
impegni assunti in sede di accordo sindacale o contratto collettivo
costituisce in sé condotta antisindacale, la quale può sussistere soltanto
quando vengano posti in essere atti idonei a colpire in maniera immediata e
diretta interessi collettivi di una larga parte dei lavoratori”.
-
Secondo accapo
(nomina
di più di due collaboratori). Il giudice è stato lapidario liquidando le
motivazioni di rigetto con una sola frase:
“da ciò
(argomentazioni sopra riportate) scaturisce l’irrilevanza, ai fini
dell’odierna pronuncia, della dedotta violazione, da parte del Dirigente
Scolastico, delle disposizioni contrattuali che limitano a due il numero
dei designandi Collaboratori”. In
altre parole non compete alle OO.SS.
censurare la volontà dell’Amministrazione di
nominare anche più di due Collaboratori.
-
Terzo accapo
(aver
ostacolato il rinnovo della contrattazione decentrata a livello
d’Istituto).
In modo inequivocabile l Giudice ha affermato
che non esiste alcun obbligo da parte del Dirigente Scolastico di
formulare periodicamente una proposta di rinnovo contrattuale che deve
intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno.
“Ove
siffatta esigenza
sia avvertita dalla controparte (RSU), è senz’altro a carico di
quest’ultima l’onere di attivare la
procedura per giungere all’auspicato rinnovo”.
In
altre parole non esiste alcun obbligo da parte del Dirigente
Scolastico di formulare ogni anno una proposta contrattuale
“entro termini congrui con l’inizio
dell’anno scolastico”. L’art. 6, c. 2del CCNL
afferma che la “contrattazione
si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche
tacitamente, l’accordo già sottoscritto”. Quindi
in assenza di una nuova proposta annuale non si configura alcuna
condotta antisindacale. L’equivoco persiste perché si dimentica che con
la contrattazione si definiscono solo criteri. L’ ammontare del fondo
di istituto può variare di anno in anno, ma i
criteri di ripartizione possono rimanere gli stessi anche per più anni,
ergo solo se una delle parti intende rivedere i criteri si procede ad
una nuova contrattazione. La condotta antisindacale del Dirigente
Scolastico si configura solo se intralcia la richiesta di
revisione dei criteri avanzata dalle RSU. In
conclusione la contrattazione di istituto non
è adempimento obbligatorio annuale…all’inizio di ogni anno scolastico il
Dirigente ha ben altro da fare che riscrivere criteri già sottoscritti!!
Ogni
conclusione e riflessione è rimessa ai lettori
che è opportuno riflettano sull’opportunità di continuare a rilasciare
deleghe alle OO.SS. che
sperperano in questo modo le quote degli iscritti… innescando solo e sempre
situazioni di permanente conflittualità.