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Dirigenti Scolastici: Diritti sindacali e abusi di sindacalisti

Comunicati
 

03 FEBBRAIO 2005

CONDOTTA ANTISINDACALE: CONDANNATA LA CGIL-SCUOLA DI FOGGIA

   “Punirne uno per educarne cento” con questa infelice espressione veniva pubblicata, due anni fa, sul sito della C.G.I.L., una sentenza sfavorevole ad un Dirigente. Oggi potremmo chiederci: “per educarne uno occorrono cento sentenze?

   Siamo a quota tre nel giro di un anno:

  • Il 29 settembre 2003 commentammo la prima sentenza che rigettava il ricorso per condotta antisindacale  proposto dalla UIL- scuola contro il Dirigente G.C. del III Circolo di S.Severo;
  • Il 3 maggio 2004, pubblicando un’altra sentenza di rigetto del ricorso sempre per condotta antisindacale, proposto dalla C.G.I.L. e dalla C.I.S.L. nei confronti del Dirigente A.C. del Liceo Classico/Scientifico di S. Severo,  evidenziavamo lo slogan del “Ti denuncio per condotta antisindacale” usato-abusato come spaventapasseri e ci auguravamo che “l’ennesima sentenza faccia meditare coloro che hanno come stile di vita sindacale la conflittualità”;
  • Oggi, alla luce della terza sentenza che vede rigettato un altro ricorso per condotta antisindacale proposto dalla C.G.I.L. di Foggia contro il Dirigente S.F. dell’Istituto d’Arte di Foggia, non possiamo fare altro che consigliare, a chi persiste nel proporre infondati ricorsi per condotta antisindacale, di ri-leggere, ammesso che lo abbia mai fatto, il “De Oratore” di Cicerone, che si è “spolmonato” nell’affermare che “Usus magister est optimum”. Evidentemente “l’esperienza non è stata un’ottima maestra” se si continua a riproporre   ricorso per lo stesso motivo.  E’ pur vero che “Errare umanun est”,  ma è altrettanto vero che “perseverare autem diabolicum,  o meglio, per usare il proverbio originale del latino classico, “...., nullius nisi insipientis est perseverare in errore…”.

 

     In breve il ricorso e la sentenza:

La C.G.I.L. di Foggia aveva proposto al Giudice del Lavoro ricorso nei confronti del Dirigente S.F. dell’Istituto d’arte di Foggia per mancata informativa sindacale consistita “nell’aver disposto del fondo d’istituto per la retribuzione del responsabile della sicurezza  nonché della deliberazione di bonus per i propri collaboratori senza la preventiva informazione....

   L’Avvocatura dello Stato in difesa, invece,  “evidenziava l’inesistenza a carico dell’istituto di un obbligo di informazione preventiva sulle materie che dovevano formare oggetto di contrattazione integrativa”.

   Il Giudice, ancora una volta, ha affermato che “fra i due metodi di confronto dialettico dei contrapposti interessi di categoria, la contrattazione integrativa, nel cui ambito si colloca quella decentrata a livello di istituto, costituisce uno strumento senza dubbio più efficace ed incisivo  (dell’informativa preventiva) per tutelare gli interessi dei lavoratori rappresentati dalle OO.SS., dal momento che la volontà di queste ultime viene consacrata in un vero e proprio accordo con la parte datoriale…”. 

   Quindi  “l’informazione preventiva costituisce, sotto tale profilo, un minus quam rispetto alla contrattazione integrativa poiché si sostanzia nell’onere del datore di lavoro di far conoscere ai rappresentanti dei lavoratori il proprio intento di realizzare un certo risultato nella concreta organizzazione e gestione aziendale, ma esclude in capo all’interlocutore qualsivoglia potere di concreta e positiva incidenza nelle scelte datoriali, così come comunicate, salva la facoltà dei singoli lavoratori di attivare autonomamente gli strumenti di tutela ordinaria delle proprie posizioni soggettive..”

   L’informazione preventiva (definita minus quamrispetto alla contrattazione) non deve essere fornita  per le materie riservate alla contrattazione integrativa.

   E’ appena il caso, viste le continue e pressanti richieste che arrivano alle scuole accompagnate dal “...altrimenti ti denuncio per condotta antisindacale!”, di precisare che non sono  giustificate le richieste di documentazione per tutte quelle materie non esplicitamente demandate all’informazione preventiva e, soprattutto, non sono giustificate richieste di copie dei verbali degli OO.CC., del programma annuale, del conto consuntivo ecc…. ; l’estrazione dei citati atti e l’avvio della procedura di accesso sono previste da una apposita legge (241/90), e non rientrano nelle “prerogative sindacali”.

   In conclusione, sperando di non dover commentare altre sentenze, si ribadisce che “non ogni inadempimento, da parte del datore di lavoro, degli impegni assunti in sede di accordo sindacale o contratto collettivo costituisce in sé condotta antisindacale, la quale può sussistere soltanto quando vengano posti in essere atti idonei a colpire in maniera immediata e diretta interessi collettivi di una larga parte dei lavoratori”.

   Con la sentenza de-quo il Giudice ha condannato la C.G.I.L.- scuola di Foggia al pagamento, in favore del Dirigente S.F., delle spese di lite che  ha liquidato in “euro 600 di cui 400 per onorari”.

 

 

29 settembre 2003

IMPORTANTE SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO

DI FOGGIA CHE HA RIGETTATO IL RICORSO DELLA UIL

SCUOLA PER CONDOTTA ANTISINDACALE

 

 La UIL – scuola di Foggia con ricorso ex art. 28 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) ha chiesto al Giudice di condannare il Dirigente Scolastico del terzo circolo di San Severo per “condotta antisindacale” per non aver “mai provveduto” alla convocazione delle RSU e non aver “fornito la documentazione per le materie oggetto di informazione “concretizzando la violazione delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione collettiva”.

Il Giudice adito, richiamandosi a precedenti pronunciamenti della Cassazione ( n. 5422/98 – 8032/96 – 3568/91 – 1364/91) ha rigettato il ricorso.

Riportiamo uno stralcio della favorevole decisione con gli auguri dell’ANP al Dirigente Scolastico Giovanni Corticelli: “…occorre sottolineare che la surrichiamata Giurisprudenza (…) ha rimarcato la necessità, perché sia ammissibile il ricorso allo strumento offerto dall’art. 28, che il comportamento illegittimo  del medesimo risulti persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatori sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione ed un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale.”  Non essendo ipotizzabile una futura condotta del Dirigente Scolastico che non aveva convocato le RSU e non aveva fornito l’informativa prevista, “posto che le pregresse omissioni non sono in sé sintomatiche di un’assoluta e radicata volontà del Dirigente Scolastico di restare sordo alle sollecitazioni e richieste delle  Organizzazioni sindacali anche per l’avvenire, né lasciano pronosticare come certe o quantomeno probabili, analoghe omissioni che si profilano come fattori di rischio e di negative ripercussioni per la futura attività sindacale (il Giudice) P.Q.M. rigetta il ricorso”.

Ci si augura che questa sentenza venga tenuta presente da quanti, anche strumentalmente, minacciano con facilità il ricorso all’art. 28 per condotta antisindacale.

 

  3 maggio 2004

CONDOTTA ANTISINDACALE: RIGETTATO IL RICORSO PROPOSTO DALLA CGIL E CISL DI FOGGIA CONTRO IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO SUPERIORE AGGREGATO – LICEO SCIENTIFICO “G.C. RISPOLI”- LICEO CLASSICO “M. TONDI” DI SAN SEVERO

Resistere, resistere, resistere… non c’è altra scelta. Nei confronti dei rappresentanti sindacali che vogliono tenete in pugno le istituzioni scolastiche e chi le dirige ricorrendo al Giudice del Lavoro per condotta antisindacale (… sembra ormai uno slogan…minaccioso: “Ti denuncio per condotta antisindacale”!!), altro non si può fare che resistere ed attendere i continui pronunciamenti della magistratura che rigetta sistematicamente quasi tutti i ricorsi perché infondati e pretestuosi.

Ci si augura che l’ennesima sentenza faccia meditare coloro che hanno come stile di vita (sindacale) la conflittualità: i problemi si risolvono collaborando,  contrattando cercano accordi e mediazioni non con  ricorsi infondati e pretestuosi che creano solo tensione all’interno delle istituzioni scolastiche.

Al collega  Alvaro Calanga va tutta la solidarietà dei soci dell’ANP per il brillante risultato che afferma, tra l’altro, rivoluzionari principi.

In breve commenti e stralci (in corsivo) della sentenza:  La CGIL e la CISL di Foggia hanno denunciato “la condotta antisindacale posta in essere dal dirigente Scolastico (…) di San Severo il quale, in violazione dell’art. 6 comma 2 lett.h) del vigente CCNL, nonché dell’art. 6 lettere f) e h) del Contratto d’Istituto, avrebbe omesso di fornire ad esse OO.SS. l’informazione preventiva circa i compensi da liquidare in favore dei Collaboratori della Dirigenza, per giunta nominati in numero superiore a quello consentito dalla contrattazione, ed avrebbe, altresì, ostacolato il rinnovo della contrattazione decentrata a livello d’Istituto.

Il Giudice, con solide argomentazioni ha “smontato” tutte le accuse rigettando il ricorso,  condannando i ricorrenti e liquidando, in favore del Liceo Classico e Scientifico di San Severo e “del prof. A. Calanga in proprio” ,  la somma per ciascuno (CGIL e CISL) di € 500.

  • Primo accapo ( omessa informativa preventiva circa i compensi da liquidare in favore dei Collaboratori della Dirigenza) -  Il Giudice ha asserito che “l’informazione preventiva costituisce un minus quam rispetto alla contrattazione integrativa perché si sostanzia nell’onere del datore di lavoro di far conoscere ai rappresentanti dei lavoratori il proprio intento di realizzare un certo risultato  nella concreta organizzazione e gestione aziendale, ma esclude in capo all’interlocutore sindacale qualsivoglia potere di concreta e positiva incidenza nelle scelte datoriali (…) Ne  consegue che del tutto ingiustificata e contraria ai più elementari criteri di logica giuridica, ancor prima che di ermeneutica contrattuale, appare l’estensione dell’onere di informazione preventiva alle materie che sono già soggetto di contrattazione integrativa..”   

Il giudice afferma ancora che “il compito di garantire la tutela degli interessi di categoria dei lavoratori in questa specifica materia è affidata esclusivamente alle RSU, restando le organizzazioni sindacali territoriali, soggetti giuridici autonomi rispetto a quelle, del tutto estranee alla vicenda in discorso, rispetto alla quale non sono (…) destinatarie di alcuna informazione preventiva o successiva. (…) Sotto altro profilo, non ogni inadempimento, da parte del datore di lavoro, degli impegni assunti in sede di accordo sindacale o contratto collettivo costituisce in sé condotta antisindacale, la quale può sussistere soltanto quando vengano posti in essere atti idonei a colpire in maniera immediata e diretta interessi collettivi di una larga parte dei lavoratori”.

 

  • Secondo accapo (nomina di più di due collaboratori). Il giudice è stato lapidario liquidando le motivazioni di rigetto con una sola frase: da ciò (argomentazioni sopra riportate) scaturisce l’irrilevanza, ai fini dell’odierna pronuncia, della dedotta violazione, da parte del Dirigente Scolastico, delle disposizioni contrattuali che limitano a due il numero dei designandi Collaboratori”. In altre parole non compete alle OO.SS. censurare la volontà dell’Amministrazione di nominare anche più di due Collaboratori.

 

  • Terzo accapo (aver ostacolato il rinnovo della contrattazione decentrata a livello d’Istituto). In modo inequivocabile l Giudice ha affermato che non esiste alcun obbligo da parte del Dirigente Scolastico di formulare periodicamente una proposta di rinnovo contrattuale che deve intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno. Ove siffatta esigenza sia avvertita dalla controparte (RSU), è senz’altro a carico di quest’ultima l’onere di attivare la procedura per giungere all’auspicato rinnovo”. In altre parole non esiste alcun obbligo da parte del Dirigente Scolastico di formulare ogni anno una proposta contrattuale “entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico”. L’art. 6, c. 2del CCNL   afferma che la  “contrattazione si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto”.  Quindi in assenza di una nuova proposta annuale non si configura alcuna condotta antisindacale. L’equivoco persiste perché si dimentica che con la contrattazione si definiscono solo criteri. L’ ammontare del fondo di istituto può variare di anno in anno, ma i criteri  di ripartizione possono rimanere gli stessi anche per più anni, ergo solo se una delle parti intende rivedere i criteri si procede ad una nuova contrattazione. La condotta antisindacale del Dirigente Scolastico si configura solo se intralcia la richiesta di revisione dei criteri  avanzata dalle RSU. In conclusione la contrattazione di istituto non è adempimento obbligatorio annuale…all’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente ha ben altro da fare che riscrivere criteri già sottoscritti!!

Ogni conclusione e riflessione è rimessa ai lettori che è opportuno riflettano sull’opportunità di continuare a rilasciare deleghe alle OO.SS. che sperperano in questo modo le quote degli iscritti… innescando solo e sempre situazioni di permanente conflittualità. 









Postato il Lunedì, 14 febbraio 2005 ore 15:15:37 CET di Salvatore Indelicato
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