Sentenze contrastanti sul concorso a Dirigente Scolastico in Sicilia. Rispondono i ricorrenti al CgaSicilia.
Data: Venerdì, 07 maggio 2010 ore 06:42:45 CEST
Argomento: Opinioni


Al Presidente regionale della DIRPRESIDI/SICILIA
Prof. Indelicato Salvatore
c/o Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
“Pietro Piazza”
Corso dei Mille, 181
92124 Palermo

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza Indipendenza,6
00185 Roma

Al Ministro Guardasigilli On. Angelino Alfano
Via Arenula, 70
00186 Roma




OGGETTO: Risposta all’Esposto del Prof. Indelicato Salvatore

Con riferimento al Comunicato stampa inviato dal Presidente Regionale della DIR PRESIDI/SICILIA, prof. Indelicato Salvatore, contenente un  ESPOSTO avente per oggetto: “Sentenze contrastanti sul concorso a Dirigente Scolastico in Sicilia, Grave nocumento ai vincitori”, inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro Guardasigilli On. Angelino Alfano, appare indispensabile precisare l’infondatezza dello stesso, nonché la palese errata prospettazione dei fatti.
Difatti:
1)  Con decisione n. 1064/09 e n. 1065/09 il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, in sede di giudizio di ottemperanza, nel confermare le decisioni n. 477/09 e n. 478/09 dello stesso Consiglio, ha affermato testualmente   –così come, tra l’altro, riportato nell’esposto– “che le due commissioni avevano proceduto alle correzioni di moltissimi elaborati con una Commissione incompleta, in violazione del combinato disposto dell’art. 8 del bando di concorso, dell’art. 2 comma 7 del DPCM n. 341/2001, e, pertanto, in contrasto con il principio fondamentale dell’ordinamento giuridico in tema di natura di Collegio perfetto delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, occorrendo per la composizione di Collegio perfetto un numero dispari  e comunque  non inferiore  a 3”.
L’annullamento dei provvedimenti impugnati non avvenne, quindi, per la presenza unica del Presidente, ma per la incompleta composizione del Collegio composto, nella fattispecie, di DUE soli componenti.
2) il Consiglio di Stato, con decisione depositata in data 15.12.2009, decidendo sull’appello di una sentenza del TAR – Puglia, ha di fatto affermato lo stesso principio, così motivando: “In base a tale decreto (conforme, sul punto, al regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi pubblici, approvato con D.P.R. 9.5.1994, n. 487) le commissioni avrebbero dovuto essere composte da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e, in presenza di un numero di concorrenti superiore a 500 unità (1000 per gli impieghi di cui al citato D.P.R. n. 487/94), avrebbero potuto essere costituite sotto-commissioni, con integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie, e la simultaneità dei lavori delle sottocommissioni e l’indicata presenza in entrambe della figura del Presidente deve essere intesa non in senso fisico continuativo, ma a livello di supervisione e di coordinamento”.
3) Ciò premesso si deve evidenziare che, come risulta dai Decreti di nomina dei componenti delle sottocommissioni, le Commissioni esaminatrici della Sicilia e della Puglia vennero così sdoppiate:
In Sicilia:
I Sottocommissione : Dott.ssa Filippone Gabriella, Prof. Vizzini Sergio;
II Sottocommissione: Dott. Galvani Vittorio, Dott.ssa Lo Franco Eva;
le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice del corso – concorso in questione sono svolte dal rag. Serra Giuseppe, Funzionario esperto in servizio presso l’U.S.R  Sicilia.
La sig.ra La Mantia Luisa, Direttore Coordinatore in servizio presso l’U.S.R. Sicilia, viene nominata segretario aggiunto nell’ambito della Commissione giudicatrice del corso – concorso ordinario selettivo per Dirigenti Scolastici bandito con D.D.G.  del M.I.U.R. 22.11.2004.
In Puglia:
I Sottocommissione:
dr.ssa Mariapia Arborea esperto di organizzazioni pubbliche e private – componente;
prof. Agnello Scura dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Industria ed Artigianato “Majorana” di Bari , componente;
sig.ra Maria Giuseppe Ziccolella, funzionario esperto (C2) della Direzione Generale dell’USR per la Puglia - segretario
II Sottocommissione:
prof. Giancarlo Tanucci docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso la Facoltà di Scienze della formazione della Università degli studi di Bari – componente;
prof. Vito Fioretti dirigente scolastico dell’Istituto di istruzione secondaria di 1^grado T. Fiore di Bari , componente;
dr. Giovanni Lopopolo direttore coordinatore presso il C.S.A. di Bari - segretario
Art.2  La Commissione giudicatrice predetta è integrata dai seguenti componenti:
prof.ssa Amalia Spagnolo docente, esperto di lingue straniere
prof. Ettore Panella docente, esperto di informatica.
Le due Commissioni esaminatrici nel suddetto concorso, pertanto, essendo state integrate da altri due componenti,  operarono legittimamente con 3 membri, cioè con una Commissione perfetta, così come previsto dalle norme in materia di composizione di Commissione perfetta.
Legittimamente, quindi, il Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione con nota datata 23.12.2009 (cioè successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato) ebbe a consigliare vivamente al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico della Sicilia di procedere alla “rinnovazione del concorso, facendo intercorrere dalla data di notifica a tutti i possibili candidati e la data della prima prova scritta lo stesso lasso di tempo intercorso a suo tempo tra la pubblicazione delle graduatorie di coloro che aveva superato la selezione per i titoli delle prove scritte”.  
Nessun “gioco”, quindi, da parte del Ministero – come affermato  nell’esposto -  ma semplice rispetto delle disposizioni legislative vigenti. Tale affermazione, però,  non ci ha assolutamente stupite, essendo ormai abituate a “travisamenti” e “denigratorie allusioni” da parte dei Presidi e dei loro sostenitori.
Infine, risibile e patetica – ci sia consentito – la citazione “al Regno delle due Sicilie sull’oscura e “nuda autorità” degli arcana juris esercitata dai magistrati o sull’arbitrio del sovrano”, che, mentre potrebbe darci contezza della cultura umanistica del redattore dell’esposto, non potrà certamente darci la stessa contezza della preparazione giuridica dello stesso.

Prof.ssa Giuseppina Gugliotta                        Prof.ssa Maria Antonietta Cucciniello







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-21046.html