Rinunce e revoche domande mobilità 2010/11
Data: Mercoledì, 24 marzo 2010 ore 09:39:29 CET
Argomento: Comunicati


Successivamente al 22.3.2009, il docente non può modificare né integrare le preferenze espresse, né può integrare o modificare la documentazione e le dichiarazioni allegate alla domanda di mobilità 2010/11.
di  Libero Tassella- Professione insegnante

Redazione

E’ fatto obbligo invece ai beneficiari della precedenza ex art. 33,commi 5 e 7, nel caso venga meno il requisito, entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande, di dichiarare, entro tale data, l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguenza perdita del diritto alla precedenza nella mobilità 2010/11.
E’ consentita la revoca delle domande di mobilità presentate, la richiesta deve essere inviata, per il tramite della scuola di servizio, oppure presentata direttamente al competente U.S.P .della provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se è pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo previsto per ciascuna categoria di personale all’art. 2 dell’OM 19/2010. per la comunicazione al centro elaborazione dati (SIDI) dei posti disponibili. Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell’ufficio ricevente.
Le istanze, inviate dopo tale data possono essere ancora prese in considerazione per gravi motivi, validamente documentati, a condizione che pervengano entro il termine ultimo previsto per ciascuna tipologia di personale per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.
Il docente, qualora abbia presentato più domande di mobilità, sia di trasferimento che di passaggio di cattedra e/o di ruolo, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse.
In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca.
In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di mobilità 2010/11.
Una volta ottenuto il trasferimento non è ammessa la rinuncia, salvo che tale rinuncia fosse richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente documentati e a condizione che il posto di provenienza ( posto di titolarità 2008/2009) sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto 2010/11. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, deve essere concluso con un provvedimento espresso. Per la revoca della domanda di mobilità 2010/11, abbiamo elaborato un modello di richiesta.
Di seguito vi indichiamo le date per presentare la domanda di revoca


Categoria personale docente    Revoca domanda entro e non oltre ..
Docenti scuola infanzia                                           12 maggio 2010
Docenti scuola primaria                                          24 aprile 2010
Docenti scuola secondaria II grado                         21 giugno 2010
Personale educativo                                                4maggio 2010
Docenti scuola secondaria I grado                           27 maggio 2010

Per il personale ATA il termine ultimo per la revoca della domanda di mobilità è il 24.6.2010








Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-20365.html